Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2002, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT ANO LA COR E SUPROSTOR 9 7 ADICASSAZUO Oggetto MOTIVI JEL SEZIONE SECONDA CIVILE RICORSO PER CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente - R.G. N. 11227/00 Cron.4853 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. Sul Consigliere - Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Ud. 21/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Sergio DEL CORE Consigliere - UFFICIO COPIE studioRichiesta COR RE ha pronunciato la seguente dal Sig.. per diritti 155 SE NTENZA 1.12 FEB. 2002. sul ricorso proposto da: IL LL RO CO RO ' AO, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO TRIESTE 16, presso lo studio dell'avvocato PIETRO FEDERICO, che li difende, giusta €1,55 L3000 delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrenti -
contro
DG723903 MONTEGUIDI SRL, in persona dell'Amm.re Unico Rag. CACCIA MARIO, elettivame nte domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso lo STUDIO LEGALE MARUCCHI, difeso dagli avvocati MARCO COMPORTI, ALESSANDRO ROLANDI, giusta delega in atti;
2001 1563
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 196/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 11/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato RUSSIELLO Candida per delega dell'Avvocato FEDERICO, depositata in udienza, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato COMPORTI Marco, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firen- ze ha, per quanto in questa sede rileva, rigettato l'appello proposto da OL e CC ZU contro la sentenza del Tribunale di Siena che li aveva condannati a restituire il fondo, che essi detenevano in virtù di un comodato dichiarato risolto, alla società ON, proprietaria, ed ha rigettato l'azione di rivendicazione da essi esperita in riconvenzionale, negando che si era verificata l'usucapione che avevano allegato. La Corte d'appello di Firenze ha inoltre dichiarato inammissi- bile, perché proposta soltanto nel giudizio di secondo grado, la domanda ri- convenzionale subordinata (rispetto a quella di rivendicazione) con cui OL e CC ZU avevano chiesto che fosse accertata e dichiarata l'esistenza di un rapporto di locazione agraria avente ad oggetto il fondo conteso, e dunque che essi non lo avevano detenuto come comodatari, ma come conduttori, ed in tale qualità avevano il diritto di continuare a dete- nerlo. E parimenti inammissibile la prova testimoniale da essi chiesta in ap- pello, finalizzata alla dimostrazione delle migliorie che essi avevano appor- tato al fondo, perché non avevano formulato al riguardo alcuna domanda. OL e CC ZU hanno proposto ricorso per la cassazio- ne di tale sentenza, formulando tre censure, poi illustrate con memoria. La società ON ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del loro ricorso OL e CC ZU censurano la sentenza impugnata per aver rigettato la loro domanda ricon- venzionale di rivendicazione;
sostengono in particolare che dalle prove te- stimoniali raccolte emerge che essi hanno posseduto il fondo da proprietari per più di venti anni, e che i giudici del merito, affermando il contrario, hanno travisato i fatti. La censura è inammissibile. I ricorrenti censurano la valutazione delle prove testimoniali e la ricostruzione dei fatti che la Corte d'appello ha effettuato, dandone adeguato conto nella motivazione della sua sentenza, senza denunziare vizi intrinseci di quest'ultima, ma solo perché contrastano con quelle che essi ritengono esatte. Sollecitano dunque a questa Corte un riesame delle prove, che non rientra tra i suoi poteri e doveri. Con il secondo motivo del loro ricorso OL e CC ZU censurano la sentenza impugnata per non aver ammesso le prove testimo- niali che avevano chiesto con l'atto di appello, e sostengono che esse erano invece indispensabili per dimostrare le loro tesi difensive. La censura è inammissibile, perché i ricorrenti l'hanno formu- lata senza tener conto della ragione per cui la Corte d'appello di Firenze ha rigettato la loro richiesta istruttoria esposta in narrativa;
ragione che essi non hanno neppure riferito, e tanto meno criticato. Con il terzo motivo del loro ricorso OL e CC ZU censurano la sentenza impugnata per non aver rilevato che dalle prove rac- colte emerge che il fondo per cui è causa è stato oggetto di un contestato rapporto di locazione agraria, la cui natura onerosa contraddice la configu- rabilità del comodato allegato da controparte. 2 Anche questa terza censura è inammissibile;
con essa i ricorrenti ripropongono una tesi difensiva già proposta in appello, senza tener conto delle osservazioni sviluppate al riguardo dalla Corte territoriale nella sua sentenza, e che sono state in narrativa sintetizzate, e senza censurarle in modo puntuale e specifico. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna OL e CC ZU a rifondere alla società ON le spese del giudizio di legittimità, che li- quida in 120,39 euro, oltre 2.065,82 euro per onorari. Roma, 21 novembre 2001 Il presidente (Rafaele Corona) ретил L'estensore (Carlo Cioffi) IL LL C1 Pagio Talerico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 FEB. 2002 10 102.11 Roma 2 IL LL C1. A 4 M O G.2002 Serie - 20,66 R E T A R T ) N VE/77 E A TUT. 149.77 M LLE .1 vorenie E 149.77 O 2 D TAN da IA Z RAN EN Registrato 21574 G UA A LIPPO) li Giudiziari ts Q n e ENTO !) irig ria al IN o D ICH M esponsabile C a uro A C s p. tt.s Z (e A o R (D M Dr. Il R