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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 10/02/2026, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2288/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ITRI PAOLO, Presidente
MAFFEI FABIO, EL
PALLADINO MICHELA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12708/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016335834000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016335834000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016335834000 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016335834000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2027/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso e chiede rinvio perchè è in corso procedura di rottamazione delle cartelle o parte di esse
Resistente/Appellato: Il Rapp/te dell'ufficio si oppone al rinvio
Il Collegio, rilevato che la controversia verte sulla intimazione, sicchè ferma e impregiudicata resta la eventuale rottazione delle cartelle presupposte , rigetta l'istanza di rinvio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10/06/2025 e depositato nei termini di legge, l'Avv. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259016335834000, notificatagli in data 15/04/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - IO gli ingiungeva il pagamento dell'importo complessivo di € 6.697,81, quale debito residuo derivante da quattro cartelle di pagamento presupposte: la n. 07120200049256721000 per € 1.579,30; la n. 07120230054335573000 per € 4.001,93; la n. 07120230063324128000 per € 728,72; la n. 07120240031807724000 per € 369,03.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per inesigibilità delle pretese sottostanti, deducendo, in sintesi, plurimi vizi.
In particolare, ha sostenuto
- che la cartella n. ...721000 fosse stata oggetto di sgravio da parte dell'Ufficio e di un successivo pagamento;
- che la cartella n. ...4128000 fosse stata integralmente estinta mediante pagamento in compensazione tramite modello F24;
- che la cartella n. ...7724000 fosse sub iudice, in quanto oggetto di impugnazione in un separato giudizio
(R.G. 12144/2024);
che, infine, la cartella n. ...5573000 fosse inesigibile a seguito di rettifiche e di un asserito "impegno a sgravare" da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Ha altresì contestato, in via generale, la correttezza del calcolo degli interessi per violazione del divieto di anatocismo e ha formulato istanza di sospensione cautelare dell'atto, allegando il fumus boni iuris derivante dalle proprie difese e il periculum in mora consistente nel grave pregiudizio economico che la riscossione coattiva avrebbe arrecato alla sua capacità reddituale.
Con atto depositato il 29 luglio 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - IO che, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le censure attinenti al merito della pretesa, di esclusiva competenza degli enti impositori. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle doglianze avversarie, rilevando come la mera pendenza di un giudizio non sospenda l'esigibilità della cartella e definendo generica la contestazione sugli interessi. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Successivamente, ha spiegato intervento volontario in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
II di Napoli, eccependo in via preliminare l'inammissibilità di tutte le censure di merito, in quanto tardivamente proposte avverso l'intimazione e non avverso le singole cartelle di pagamento, ormai definitive. In subordine, nel merito, ha fornito puntuali controdeduzioni: ha evidenziato che la cartella n. ...721000 era stata oggetto di un mero sgravio parziale e che il debito residuo era stato confermato con sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado n. 2631/22/2025, passata in giudicato prima della proposizione del presente ricorso, definendo la doglianza come lite temeraria;
ha negato l'esistenza di sgravi sulla cartella n. ...5573000; con specifico riferimento alla cartella n. ...4128000, ha dichiarato che "sul punto controdedurrà l'Agente della
IO non essendo eccezione riguardante il merito dell'iscrizione a ruolo ma le modalità di pagamento della cartella". Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata quindi trattenuta in decisione all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
In via del tutto preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agente della IO. L'intimazione di pagamento è un atto proprio del concessionario, il quale è, pertanto, parte necessaria del giudizio che ha ad oggetto la sua legittimità, a prescindere dalla natura dei vizi dedotti, siano essi attinenti a vizi propri dell'atto o a fatti estintivi della pretesa successivi alla notifica della cartella.
Sempre in via preliminare, merita invece accoglimento l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate con riferimento a tutte le censure che attengono al merito della pretesa tributaria cristallizzata nelle cartelle di pagamento non tempestivamente impugnate. È principio consolidato e pacifico in giurisprudenza che l'impugnazione di un atto della riscossione successivo alla cartella di pagamento (quale
è l'intimazione) può essere proposta solo per vizi propri dell'atto o per l'omessa notifica dell'atto presupposto, ma non per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria, la quale, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitiva e non più contestabile.
Applicando tale fondamentale principio al caso di specie, ne consegue l'inammissibilità e/o l'infondatezza della maggior parte delle doglianze del ricorrente:
La censura relativa alla cartella n. 07120200049256721000 è manifestamente infondata, oltre che inammissibile. Come puntualmente documentato dall'Ente impositore, il debito residuo su tale cartella, a seguito di uno sgravio parziale, è stato oggetto di un contenzioso definito con sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado n. 2631/22/2025, depositata il 31/03/2025. Tale sentenza, avendo confermato la legittimità della pretesa erariale, ha acquisito efficacia di giudicato, rendendo la pretesa stessa incontestabile in questa sede. La pretesa del ricorrente di rimettere in discussione un debito accertato con sentenza passata in giudicato appare, pertanto, del tutto pretestuosa e al limite della lite temeraria, come eccepito dall'Ufficio.
La doglianza relativa alla cartella n. 07120230054335573000 è inammissibile. L'asserito "impegno a sgravare" da parte dell'Ufficio, oltre a non essere stato provato con atti formali, è giuridicamente irrilevante.
Solo un provvedimento di autotutela, emesso nelle forme di legge, avrebbe potuto incidere sulla pretesa, ormai definitiva per mancata impugnazione della cartella.
La censura relativa alla cartella n. 07120240031807724000 è infondata. La mera pendenza di un giudizio su una cartella di pagamento non ne sospende automaticamente l'esecutività, essendo a tal fine necessario un apposito provvedimento cautelare di sospensione emesso dal giudice competente in quel procedimento, provvedimento che il ricorrente non ha allegato né provato.
La contestazione sul calcolo degli interessi è, infine, inammissibile per la sua assoluta genericità. Il ricorrente si è limitato a una generica doglianza, senza specificare quali tassi o quali importi siano contestati, né ha fornito un calcolo alternativo che consentisse a questa Corte di valutare la fondatezza della censura.
Merita, invece, un diverso e più approfondito esame la censura relativa all'estinzione del debito di cui alla cartella di pagamento n. 07120230063324128000. Il ricorrente ha dedotto di aver provveduto al pagamento di tale cartella "in compensazione", allegando a prova della sua affermazione il relativo modello F24 (all. 3 del ricorso).
Tale eccezione, a differenza delle altre, non attiene al merito della pretesa originaria (l'an debeatur), ma ad un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria (il pagamento) che si assume essere avvenuto in un momento successivo alla formazione del ruolo. Come tale, essa è pienamente ammissibile e può essere fatta valere in sede di impugnazione del successivo atto della riscossione.
Nel merito, questa Corte ritiene la doglianza fondata.
L'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 consente ai contribuenti di estinguere i propri debiti, inclusi quelli iscritti a ruolo, mediante compensazione con crediti erariali, utilizzando il modello di versamento unificato F24. Il ricorrente ha fornito la prova documentale di aver utilizzato tale modalità di pagamento. A fronte di tale specifica allegazione e produzione documentale, si osserva un comportamento processuale delle controparti che assume valore dirimente.
L'Agenzia delle Entrate (ente impositore), nelle proprie controdeduzioni, ha espressamente declinato la competenza sulla questione, affermando che "sul punto controdedurrà l'Agente della IO non essendo eccezione riguardante il merito dell'iscrizione a ruolo ma le modalità di pagamento della cartella".
L'Agente della IO, a sua volta, non ha fornito alcuna contestazione specifica sul punto, non ha negato l'avvenuto pagamento né ha contestato la validità della compensazione o l'esistenza del credito utilizzato, limitandosi a trincerarsi dietro la già respinta eccezione di difetto di legittimazione passiva. Tale condotta processuale Banca_1 una violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., applicabile anche al processo tributario. In assenza di una specifica e puntuale contestazione da parte dei soggetti che ne avevano l'onere, e in presenza della prova documentale del pagamento, il Collegio non può che ritenere provato il fatto estintivo del debito. Pertanto, la pretesa relativa alla cartella n.
07120230063324128000, per un importo di € 728,72, deve considerarsi estinta.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente all'importo relativo alla suddetta cartella. Per il resto, il ricorso va rigettato in quanto inammissibile e infondato.
La soccombenza reciproca, derivante dall'accoglimento solo parziale delle domande del ricorrente, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, Sezione XV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 07120259016335834000 limitatamente all'importo di
€ 728,72, oltre accessori, relativo alla cartella di pagamento n. 07120230063324128000, in quanto estinta per avvenuto pagamento. Rigetta per il resto il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ITRI PAOLO, Presidente
MAFFEI FABIO, EL
PALLADINO MICHELA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12708/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016335834000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016335834000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016335834000 IVA-ALTRO 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259016335834000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2027/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso e chiede rinvio perchè è in corso procedura di rottamazione delle cartelle o parte di esse
Resistente/Appellato: Il Rapp/te dell'ufficio si oppone al rinvio
Il Collegio, rilevato che la controversia verte sulla intimazione, sicchè ferma e impregiudicata resta la eventuale rottazione delle cartelle presupposte , rigetta l'istanza di rinvio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10/06/2025 e depositato nei termini di legge, l'Avv. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259016335834000, notificatagli in data 15/04/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - IO gli ingiungeva il pagamento dell'importo complessivo di € 6.697,81, quale debito residuo derivante da quattro cartelle di pagamento presupposte: la n. 07120200049256721000 per € 1.579,30; la n. 07120230054335573000 per € 4.001,93; la n. 07120230063324128000 per € 728,72; la n. 07120240031807724000 per € 369,03.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per inesigibilità delle pretese sottostanti, deducendo, in sintesi, plurimi vizi.
In particolare, ha sostenuto
- che la cartella n. ...721000 fosse stata oggetto di sgravio da parte dell'Ufficio e di un successivo pagamento;
- che la cartella n. ...4128000 fosse stata integralmente estinta mediante pagamento in compensazione tramite modello F24;
- che la cartella n. ...7724000 fosse sub iudice, in quanto oggetto di impugnazione in un separato giudizio
(R.G. 12144/2024);
che, infine, la cartella n. ...5573000 fosse inesigibile a seguito di rettifiche e di un asserito "impegno a sgravare" da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Ha altresì contestato, in via generale, la correttezza del calcolo degli interessi per violazione del divieto di anatocismo e ha formulato istanza di sospensione cautelare dell'atto, allegando il fumus boni iuris derivante dalle proprie difese e il periculum in mora consistente nel grave pregiudizio economico che la riscossione coattiva avrebbe arrecato alla sua capacità reddituale.
Con atto depositato il 29 luglio 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - IO che, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le censure attinenti al merito della pretesa, di esclusiva competenza degli enti impositori. Nel merito, ha contestato la fondatezza delle doglianze avversarie, rilevando come la mera pendenza di un giudizio non sospenda l'esigibilità della cartella e definendo generica la contestazione sugli interessi. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Successivamente, ha spiegato intervento volontario in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
II di Napoli, eccependo in via preliminare l'inammissibilità di tutte le censure di merito, in quanto tardivamente proposte avverso l'intimazione e non avverso le singole cartelle di pagamento, ormai definitive. In subordine, nel merito, ha fornito puntuali controdeduzioni: ha evidenziato che la cartella n. ...721000 era stata oggetto di un mero sgravio parziale e che il debito residuo era stato confermato con sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado n. 2631/22/2025, passata in giudicato prima della proposizione del presente ricorso, definendo la doglianza come lite temeraria;
ha negato l'esistenza di sgravi sulla cartella n. ...5573000; con specifico riferimento alla cartella n. ...4128000, ha dichiarato che "sul punto controdedurrà l'Agente della
IO non essendo eccezione riguardante il merito dell'iscrizione a ruolo ma le modalità di pagamento della cartella". Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata quindi trattenuta in decisione all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
In via del tutto preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agente della IO. L'intimazione di pagamento è un atto proprio del concessionario, il quale è, pertanto, parte necessaria del giudizio che ha ad oggetto la sua legittimità, a prescindere dalla natura dei vizi dedotti, siano essi attinenti a vizi propri dell'atto o a fatti estintivi della pretesa successivi alla notifica della cartella.
Sempre in via preliminare, merita invece accoglimento l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate con riferimento a tutte le censure che attengono al merito della pretesa tributaria cristallizzata nelle cartelle di pagamento non tempestivamente impugnate. È principio consolidato e pacifico in giurisprudenza che l'impugnazione di un atto della riscossione successivo alla cartella di pagamento (quale
è l'intimazione) può essere proposta solo per vizi propri dell'atto o per l'omessa notifica dell'atto presupposto, ma non per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria, la quale, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitiva e non più contestabile.
Applicando tale fondamentale principio al caso di specie, ne consegue l'inammissibilità e/o l'infondatezza della maggior parte delle doglianze del ricorrente:
La censura relativa alla cartella n. 07120200049256721000 è manifestamente infondata, oltre che inammissibile. Come puntualmente documentato dall'Ente impositore, il debito residuo su tale cartella, a seguito di uno sgravio parziale, è stato oggetto di un contenzioso definito con sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado n. 2631/22/2025, depositata il 31/03/2025. Tale sentenza, avendo confermato la legittimità della pretesa erariale, ha acquisito efficacia di giudicato, rendendo la pretesa stessa incontestabile in questa sede. La pretesa del ricorrente di rimettere in discussione un debito accertato con sentenza passata in giudicato appare, pertanto, del tutto pretestuosa e al limite della lite temeraria, come eccepito dall'Ufficio.
La doglianza relativa alla cartella n. 07120230054335573000 è inammissibile. L'asserito "impegno a sgravare" da parte dell'Ufficio, oltre a non essere stato provato con atti formali, è giuridicamente irrilevante.
Solo un provvedimento di autotutela, emesso nelle forme di legge, avrebbe potuto incidere sulla pretesa, ormai definitiva per mancata impugnazione della cartella.
La censura relativa alla cartella n. 07120240031807724000 è infondata. La mera pendenza di un giudizio su una cartella di pagamento non ne sospende automaticamente l'esecutività, essendo a tal fine necessario un apposito provvedimento cautelare di sospensione emesso dal giudice competente in quel procedimento, provvedimento che il ricorrente non ha allegato né provato.
La contestazione sul calcolo degli interessi è, infine, inammissibile per la sua assoluta genericità. Il ricorrente si è limitato a una generica doglianza, senza specificare quali tassi o quali importi siano contestati, né ha fornito un calcolo alternativo che consentisse a questa Corte di valutare la fondatezza della censura.
Merita, invece, un diverso e più approfondito esame la censura relativa all'estinzione del debito di cui alla cartella di pagamento n. 07120230063324128000. Il ricorrente ha dedotto di aver provveduto al pagamento di tale cartella "in compensazione", allegando a prova della sua affermazione il relativo modello F24 (all. 3 del ricorso).
Tale eccezione, a differenza delle altre, non attiene al merito della pretesa originaria (l'an debeatur), ma ad un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria (il pagamento) che si assume essere avvenuto in un momento successivo alla formazione del ruolo. Come tale, essa è pienamente ammissibile e può essere fatta valere in sede di impugnazione del successivo atto della riscossione.
Nel merito, questa Corte ritiene la doglianza fondata.
L'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 consente ai contribuenti di estinguere i propri debiti, inclusi quelli iscritti a ruolo, mediante compensazione con crediti erariali, utilizzando il modello di versamento unificato F24. Il ricorrente ha fornito la prova documentale di aver utilizzato tale modalità di pagamento. A fronte di tale specifica allegazione e produzione documentale, si osserva un comportamento processuale delle controparti che assume valore dirimente.
L'Agenzia delle Entrate (ente impositore), nelle proprie controdeduzioni, ha espressamente declinato la competenza sulla questione, affermando che "sul punto controdedurrà l'Agente della IO non essendo eccezione riguardante il merito dell'iscrizione a ruolo ma le modalità di pagamento della cartella".
L'Agente della IO, a sua volta, non ha fornito alcuna contestazione specifica sul punto, non ha negato l'avvenuto pagamento né ha contestato la validità della compensazione o l'esistenza del credito utilizzato, limitandosi a trincerarsi dietro la già respinta eccezione di difetto di legittimazione passiva. Tale condotta processuale Banca_1 una violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., applicabile anche al processo tributario. In assenza di una specifica e puntuale contestazione da parte dei soggetti che ne avevano l'onere, e in presenza della prova documentale del pagamento, il Collegio non può che ritenere provato il fatto estintivo del debito. Pertanto, la pretesa relativa alla cartella n.
07120230063324128000, per un importo di € 728,72, deve considerarsi estinta.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente all'importo relativo alla suddetta cartella. Per il resto, il ricorso va rigettato in quanto inammissibile e infondato.
La soccombenza reciproca, derivante dall'accoglimento solo parziale delle domande del ricorrente, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, Sezione XV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 07120259016335834000 limitatamente all'importo di
€ 728,72, oltre accessori, relativo alla cartella di pagamento n. 07120230063324128000, in quanto estinta per avvenuto pagamento. Rigetta per il resto il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.