Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 10/02/2026, n. 2288
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Sgravio parziale e pagamento

    La Corte ha ritenuto la censura inammissibile e infondata, dato che il debito residuo era stato confermato da una sentenza passata in giudicato.

  • Inammissibile
    Inesigibilità a seguito di rettifiche e impegno a sgravare

    La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile, poiché l'asserito impegno a sgravare non è stato provato e non ha valore giuridico senza un provvedimento di autotutela.

  • Rigettato
    Cartella sub iudice

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, poiché la mera pendenza di un giudizio non sospende l'esecutività della cartella senza un apposito provvedimento cautelare.

  • Accolto
    Estinzione del debito mediante pagamento in compensazione

    La Corte ha ritenuto la doglianza fondata, dato che il contribuente ha fornito prova documentale del pagamento e l'Agente della IO non ha contestato specificamente l'avvenuto pagamento o la validità della compensazione, violando il principio di non contestazione.

  • Inammissibile
    Violazione divieto di anatocismo

    La Corte ha ritenuto la contestazione inammissibile per assoluta genericità, non avendo il ricorrente specificato i tassi o gli importi contestati né fornito un calcolo alternativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 10/02/2026, n. 2288
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2288
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo