Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 93
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata impugnazione atto presupposto

    In mancanza di tempestiva impugnazione della precedente ingiunzione di pagamento, l'odierna impugnazione risulta inammissibile ai sensi dell'art. 19 D. Lgv. 546/1992.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    L'eccezione di prescrizione è assorbita e respinta in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 93
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 93
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo