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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2727/2024 depositato il 03/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Soget Spa - 01807790686
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 587229/2024 IMU 2016
- INGIUNZIONE n. 79453 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Codesta Corte di Giustizia Tributaria accolga le domande proposte con il ricorso introduttivo con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario.
Ricorrente_1Resistente: Rigettare il ricorso proposto dal sig. , siccome infondato in fatto e in diritto e, di conseguenza, confermare l'atto impugnato;
Con vittoria di spese e competenze.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc e dell'art. 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto
Ricorrente_1nell'interesse di avverso il sollecito di pagamento, in epigrafe indicato (notificato per la riscossione IMU iscritta a ruolo dal Comune di Catanzaro per l'anno
2016 indicata nell'ingiunzione di pagamento del 26.3.2024) è inammissibile.
Il contribuente ha eccepito la mancata preliminare notifica dell'ingiunzione di pagamento e la prescrizione del credito tributario contestato, che sarebbe maturata tra il quinquennio successivo all'anno d'imposta in esame e la notifica del sollecito di pagamento impugnato nel presente giudizio.
La società di riscossione si è costituita in giudizio il 23.12.2024, instando per l'inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione dell'ingiunzione di pagamento notificata in data 26.4.2024 a mezzo del servizio postale a mani del contribuente: tale atto, invero, non risulta impugnato dal contribuente.
Sul punto, è necessario rilevare che, in mancanza di tempestiva impugnazione della precedente ingiunzione di pagamento, l'odierna impugnazione risulta inammissibile ai sensi dell'art. 19 D. Lgv. 546/1992 (v. Cassazione civile, sez. trib., 15/05/2008, n. 12194 - Min. fin. c. Soc. Società_1 Vetri). Per quanto sopra, resta assorbita e respinta anche l'eccezione di prescrizione proposta dal contribuente.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile e va respinto, ogni altra eccezione e deduzione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
Ricorrente_1condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in favore della società
“So.Ge.T. S.p.a.” in euro 350,00# per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 12.1.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2727/2024 depositato il 03/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Soget Spa - 01807790686
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 587229/2024 IMU 2016
- INGIUNZIONE n. 79453 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Codesta Corte di Giustizia Tributaria accolga le domande proposte con il ricorso introduttivo con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario.
Ricorrente_1Resistente: Rigettare il ricorso proposto dal sig. , siccome infondato in fatto e in diritto e, di conseguenza, confermare l'atto impugnato;
Con vittoria di spese e competenze.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc e dell'art. 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto
Ricorrente_1nell'interesse di avverso il sollecito di pagamento, in epigrafe indicato (notificato per la riscossione IMU iscritta a ruolo dal Comune di Catanzaro per l'anno
2016 indicata nell'ingiunzione di pagamento del 26.3.2024) è inammissibile.
Il contribuente ha eccepito la mancata preliminare notifica dell'ingiunzione di pagamento e la prescrizione del credito tributario contestato, che sarebbe maturata tra il quinquennio successivo all'anno d'imposta in esame e la notifica del sollecito di pagamento impugnato nel presente giudizio.
La società di riscossione si è costituita in giudizio il 23.12.2024, instando per l'inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione dell'ingiunzione di pagamento notificata in data 26.4.2024 a mezzo del servizio postale a mani del contribuente: tale atto, invero, non risulta impugnato dal contribuente.
Sul punto, è necessario rilevare che, in mancanza di tempestiva impugnazione della precedente ingiunzione di pagamento, l'odierna impugnazione risulta inammissibile ai sensi dell'art. 19 D. Lgv. 546/1992 (v. Cassazione civile, sez. trib., 15/05/2008, n. 12194 - Min. fin. c. Soc. Società_1 Vetri). Per quanto sopra, resta assorbita e respinta anche l'eccezione di prescrizione proposta dal contribuente.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile e va respinto, ogni altra eccezione e deduzione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
Ricorrente_1condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in favore della società
“So.Ge.T. S.p.a.” in euro 350,00# per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 12.1.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa