Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 03/03/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul il ricorso rubricato al n. 23658 del registro di segreteria, istruttoria n. 221/2023, depositato in data 29 dicembre 2023, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell’agente contabile esterno Sig.ra Catalini Ernesta, nata il 19/02/1934 a SA EL RO (AP) (CF: [...]),
gestore della struttura ricettiva “Hotel Gioia”, corrente in San Benedetto del RO (AP), via A. Volta n. 168, inerente alla gestione di riscossione e versamento dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che hanno alloggiato nella sunnominata struttura ricettiva nell’anno 2019, disponendo contestualmente l’obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a codesta Ecc.ma Sezione Giurisdizionale dell’avvenuta presentazione del conto medesimo.
Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.
174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito del SENT. N. 17/2026 conto entro il termine predetto.
VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;
UDITO nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara; assenti l’agente contabile e l’Amministrazione.
FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.
Con decreto n. 78/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa del conto giudiziale sopra indicato.
Con proprio decreto n. 15/2025 ha ordinato la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile, a cura del Segretario generale del Comune di Comune di San Benedetto del RO (AP), ovvero al funzionario della stessa amministrazione delegato dal medesimo Segretario Generale con atto formale da comunicare, previamente, alla segreteria della Sezione, unitamente alla nota indicativa delle spese sostenute, assegnando per la predetta compilazione il termine di quattro mesi dal ricevimento del decreto e condannato lo stesso agente contabile al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Il Comune di San Benedetto del RO ha depositato, in data 23 ottobre 2025, il conto sottoscritto dal dirigente dott. Antonio Rosati (deposito DAeD n. 105436) alla quale è stata allegata la determina di parificazione e la relazione dell’organo di controllo interno.
Con pec, assunta al Prot CORTE DEI CONTI - SEZ_GIUR_MAR -
SG_MAR - 0002987 del 12/12/2025, il Dirigente del Servizio Tributi, Dott. Rosati Antonio, ha comunicato che non sussistono costi per la compilazione del conto suddetto.
2. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
3. Dalla disamina degli atti risulta depositato il conto giudiziale.
4. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.
sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “….seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell’art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche definitivamente pronunciando
- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Rimette gli atti al Magistrato relatore del conto giudiziale.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
(Giuseppe Vella)
f.to digitalmente Depositata in Segreteria in data 03.03.2026. Il funzionario amministrativo dott.ssa Milena Posanzini ( f.to digitalmente)