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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1288/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente e Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2033/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 838/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 5
e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220017592165 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 838/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica (bollo auto) anno 2020.
Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva appello, deducendo la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, sostenendo che il meccanismo dell'immediata iscrizione a ruolo senza previa notifica dell'atto di accertamento fosse limitato al solo triennio 2017-2019, non estendibile all'anno 2020.
L'Agenzia delle Entrate – ON non si costituiva nel presente grado di giudizio.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 11.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante fonda la propria censura sull'assunto secondo cui l'art. 19, comma 1, della legge regionale
Sicilia n. 24/2016, come coordinato con l'art. 34 della l.r. n. 16/2017, avrebbe limitato al solo triennio 2017-2019 il meccanismo dell'immediata iscrizione a ruolo in caso di omesso pagamento della tassa automobilistica, con conseguente necessità, per l'anno 2020, della previa notifica di avviso di accertamento.
Tale interpretazione non è condivisibile.
È vero che l'art. 34 della l.r. n. 16/2017 aveva introdotto una delimitazione temporale dell'ambito applicativo del procedimento di iscrizione diretta a ruolo, riferendolo al triennio 2017-2019.
Tuttavia, successivamente, l'art. 109, comma 1, della legge regionale Sicilia n. 9 del 15 aprile 2021 (pubblicata sulla GURS n. 17 del 21 aprile 2021) ha espressamente soppresso le parole “per il triennio 2017-2019” contenute nel comma 2-bis dell'art. 2 della l.r. n. 16/2015, così eliminando il limite temporale precedentemente previsto.
La modifica normativa ha pertanto ripristinato l'operatività generale del meccanismo dell'immediata iscrizione a ruolo, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica, senza necessità della preventiva notifica di avviso di accertamento.
Ne consegue che, per l'anno d'imposta 2020, l'ente impositore legittimamente ha proceduto all'iscrizione a ruolo e alla successiva emissione della cartella di pagamento, senza previa notifica di atto prodromico.
Va altresì ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152/2018, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del meccanismo dell'iscrizione diretta a ruolo, riconoscendone la coerenza con la tendenza alla concentrazione delle fasi di accertamento e riscossione nei tributi caratterizzati da controllo meramente cartolare.
Il sistema delineato dal legislatore regionale, come risultante dalla modifica del 2021, risulta dunque pienamente legittimo e conforme ai principi costituzionali.
La cartella impugnata non risulta affetta da alcun vizio derivante dalla mancata notifica di avviso di accertamento, non essendo tale atto richiesto dalla normativa vigente ratione temporis. La sentenza di primo grado ha correttamente applicato il quadro normativo di riferimento e deve pertanto essere confermata.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado di giudizio, attesa la contumacia dell'Agenzia delle
Entrate – ON.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Palermo, 13.1.2026
Il Presidente est.
CH RU
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente e Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2033/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 838/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 5
e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220017592165 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 838/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica (bollo auto) anno 2020.
Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva appello, deducendo la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, sostenendo che il meccanismo dell'immediata iscrizione a ruolo senza previa notifica dell'atto di accertamento fosse limitato al solo triennio 2017-2019, non estendibile all'anno 2020.
L'Agenzia delle Entrate – ON non si costituiva nel presente grado di giudizio.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del giorno 11.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante fonda la propria censura sull'assunto secondo cui l'art. 19, comma 1, della legge regionale
Sicilia n. 24/2016, come coordinato con l'art. 34 della l.r. n. 16/2017, avrebbe limitato al solo triennio 2017-2019 il meccanismo dell'immediata iscrizione a ruolo in caso di omesso pagamento della tassa automobilistica, con conseguente necessità, per l'anno 2020, della previa notifica di avviso di accertamento.
Tale interpretazione non è condivisibile.
È vero che l'art. 34 della l.r. n. 16/2017 aveva introdotto una delimitazione temporale dell'ambito applicativo del procedimento di iscrizione diretta a ruolo, riferendolo al triennio 2017-2019.
Tuttavia, successivamente, l'art. 109, comma 1, della legge regionale Sicilia n. 9 del 15 aprile 2021 (pubblicata sulla GURS n. 17 del 21 aprile 2021) ha espressamente soppresso le parole “per il triennio 2017-2019” contenute nel comma 2-bis dell'art. 2 della l.r. n. 16/2015, così eliminando il limite temporale precedentemente previsto.
La modifica normativa ha pertanto ripristinato l'operatività generale del meccanismo dell'immediata iscrizione a ruolo, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica, senza necessità della preventiva notifica di avviso di accertamento.
Ne consegue che, per l'anno d'imposta 2020, l'ente impositore legittimamente ha proceduto all'iscrizione a ruolo e alla successiva emissione della cartella di pagamento, senza previa notifica di atto prodromico.
Va altresì ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152/2018, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del meccanismo dell'iscrizione diretta a ruolo, riconoscendone la coerenza con la tendenza alla concentrazione delle fasi di accertamento e riscossione nei tributi caratterizzati da controllo meramente cartolare.
Il sistema delineato dal legislatore regionale, come risultante dalla modifica del 2021, risulta dunque pienamente legittimo e conforme ai principi costituzionali.
La cartella impugnata non risulta affetta da alcun vizio derivante dalla mancata notifica di avviso di accertamento, non essendo tale atto richiesto dalla normativa vigente ratione temporis. La sentenza di primo grado ha correttamente applicato il quadro normativo di riferimento e deve pertanto essere confermata.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado di giudizio, attesa la contumacia dell'Agenzia delle
Entrate – ON.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Palermo, 13.1.2026
Il Presidente est.
CH RU