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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASACCIA FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 945/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Comune di Molinella - Piazza Anselmo Martoni, 1 40062 Molinella BO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO PAG. n. 02020249011616685000 I.C.I. 2009
- SOLLECITO PAG. n. 02020249011616685000 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1) ricorre contro l' Agenzia delle Entrate - Riscossione (C.F.P.IVA_1) e contro il Comune di Molinella (C.F. P.IVA_2) affinchè venga dichiarata la nullità e/o l'annullamento, previa sospensione, del sollecito di pagamento n. 02020249011616685000 limitatamente alle cartelle n. 02020120006421956/000 e n. 02020130005031787/000 concernenti, rispettivamente, le annualità ICI 2009 e ICI 2010.
Le doglianze espresse in sede di ricorso attengono, in sintesi: 1) all'omessa notifica degli atti prodromici al sollecito opposto;
2) alla intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti impositivi;
3)al difetto di motivazione del sollecito per violazione dell'art.
3. L. 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000; 4) all'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;
5) alla nullità del sollecito per omessa indicazione dell'immobile e dei relativi dati essenziali;
6) alla infondatezza delle pretese creditorie.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi respinta, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Comune di Molinella e l'Agenzia della Riscossione, regolarmente costituiti, respingono integralmente le argomentazioni difensive avanzate dal ricorrente sottolineando la correttezza e legittimità del proprio operato, con richiesta del rigetto del ricorso introduttivo e vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da ritenersi inammissibile.
Dalla disamina degli atti versati, emerge che le cartelle di pagamento in questione sono ben conosciute dal ricorrente dal momento che aveva presentato in data 15.4.2019 la “Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - “rottamazione-ter”, poi accolta dall'Adr con relativa successiva formale comunicazione. Dal che si evince peraltro una carenza di interesse ad agire, visto che è stato chiesto di definire, in via agevolata, quei crediti erariali che in questa sede vengono contestati. Nondimeno la predetta domanda integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ., ed è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento. La richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti.
Ciò premesso devesi rilevare altresì la regolarità della sequenza notificatoria, poiché anteriormente all'atto qui impugnato sono stati notificati avvisi di intimazioni di pagamento ed atti cautelari;
per le cartelle sottese e qui richiamate n. 02020120006421956000 e n. 02020130005031787000, l'Adr ha notificato, in data 9/10/2014, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201400000305000, mediante posta raccomandata diretta a.r. ex art. 26 DPR 602/73, consegnata presso il domicilio del contribuente, a familiare convivente, che ha sottoscritto la ricevuta di ritorno. Risulta altresì che per le dette cartelle di pagamento mediatamente opposte, l'agente ha regolarmente notificato l'intimazione di pagamento n. 02020169000120118000, in data 31/03/2016, mediante il messo notificatore, nominato dall'agente della riscossione, Sig.ra MI AR ex art. 139 c.p.c. con consegna presso la residenza del contribuente alla Sig.ra Nominativo_1, qualificatasi “moglie”, e successiva spedizione della raccomandata informativa n. EQU712843796452 al destinatario. Altra intimazione di pagamento n.02020219002988263000, in data 11/01/2022, è stata notificata mediante consegna per posta elettronica certificata presso l'indirizzo PEC Email_4.
Nondimeno per entrambe le cartelle, l'Agenzia entrate-Riscossione ha notificato l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 n.02084202200003625001, in data 7/09/2022, mediante consegna per posta elettronica certificata presso l'indirizzo PEC del destinatario Email_4.
Nessuno dei descritti atti risulta mai essere stato impugnato dal ricorrente, per cui gli stessi si intendono definitivi con preclusione in capo al contribuente di avanzare eccezioni relative al medesimo atto prodromico, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito (Cassazione Ordinanza n.714 del 2022; Cassazione Ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020) Questo giudice, in via collaterale, rileva altresì come anche le stesse cartelle di pagamento risultano correttamente notificate (e mai opposte) in base ai correlati referti e, segnatamente: a) la cartella n. 02020120006421956000 è stata regolarmente notificata il 19/03/2012, mediante posta raccomandata diretta a.r. ex art. 26 DPR 602/73, consegnata presso il domicilio del contribuente, al medesimo, che ha sottoscritto la ricevuta di ritorno;
b)idem per quanto concerne la cartella n. 02020130005031787000 che risulta regolarmente notificata il 27/03/2013, mediante posta raccomandata diretta a.r. ex art. 26 DPR 602/73.
Quanto sopra evidenziato pone in risalto la circostanza, consolidata in giurisprudenza, che non possono essere eventualmente dedotti vizi concernenti le cartelle di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima.
A conclusione della disamina delle evidenze documentali si segnala che anche gli originari avvisi di accertamento Ici, fondanti la pretesa impositiva, risultano regolarmente notificati a mezzo r.a.r. da parte del Comune di Molinella e non opposti da parte del sig. Ricorrente_1, il quale, quindi, pur essendo venuto a conoscenza degli atti impositivi, ha omesso ogni e qualsivoglia contestazione in merito agli stessi. Ciò non consente peraltro la formulazione di qualsiasi eccezione afferente gli avvisi che, non può dunque, assolutamente trovare ingresso nel presente giudizio.
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso è inammissibile. Ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Bologna, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia della Riscossione quantificate nella misura di euro 200,00 riferita alla fase cautelare e 400,00 euro alla fase di merito. Determina inoltre le spese di lite a favore del Comune di Molinella nella misura complessiva di euro 500,00, comprensivi di euro 200,00 per la fase cautelare, oltre accessori di legge, se e in quanto dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASACCIA FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 945/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Comune di Molinella - Piazza Anselmo Martoni, 1 40062 Molinella BO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO PAG. n. 02020249011616685000 I.C.I. 2009
- SOLLECITO PAG. n. 02020249011616685000 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1) ricorre contro l' Agenzia delle Entrate - Riscossione (C.F.P.IVA_1) e contro il Comune di Molinella (C.F. P.IVA_2) affinchè venga dichiarata la nullità e/o l'annullamento, previa sospensione, del sollecito di pagamento n. 02020249011616685000 limitatamente alle cartelle n. 02020120006421956/000 e n. 02020130005031787/000 concernenti, rispettivamente, le annualità ICI 2009 e ICI 2010.
Le doglianze espresse in sede di ricorso attengono, in sintesi: 1) all'omessa notifica degli atti prodromici al sollecito opposto;
2) alla intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti impositivi;
3)al difetto di motivazione del sollecito per violazione dell'art.
3. L. 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000; 4) all'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;
5) alla nullità del sollecito per omessa indicazione dell'immobile e dei relativi dati essenziali;
6) alla infondatezza delle pretese creditorie.
Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, poi respinta, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Comune di Molinella e l'Agenzia della Riscossione, regolarmente costituiti, respingono integralmente le argomentazioni difensive avanzate dal ricorrente sottolineando la correttezza e legittimità del proprio operato, con richiesta del rigetto del ricorso introduttivo e vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da ritenersi inammissibile.
Dalla disamina degli atti versati, emerge che le cartelle di pagamento in questione sono ben conosciute dal ricorrente dal momento che aveva presentato in data 15.4.2019 la “Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - “rottamazione-ter”, poi accolta dall'Adr con relativa successiva formale comunicazione. Dal che si evince peraltro una carenza di interesse ad agire, visto che è stato chiesto di definire, in via agevolata, quei crediti erariali che in questa sede vengono contestati. Nondimeno la predetta domanda integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ., ed è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento. La richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, mentre il contribuente non può più, di regola, utilmente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti.
Ciò premesso devesi rilevare altresì la regolarità della sequenza notificatoria, poiché anteriormente all'atto qui impugnato sono stati notificati avvisi di intimazioni di pagamento ed atti cautelari;
per le cartelle sottese e qui richiamate n. 02020120006421956000 e n. 02020130005031787000, l'Adr ha notificato, in data 9/10/2014, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02076201400000305000, mediante posta raccomandata diretta a.r. ex art. 26 DPR 602/73, consegnata presso il domicilio del contribuente, a familiare convivente, che ha sottoscritto la ricevuta di ritorno. Risulta altresì che per le dette cartelle di pagamento mediatamente opposte, l'agente ha regolarmente notificato l'intimazione di pagamento n. 02020169000120118000, in data 31/03/2016, mediante il messo notificatore, nominato dall'agente della riscossione, Sig.ra MI AR ex art. 139 c.p.c. con consegna presso la residenza del contribuente alla Sig.ra Nominativo_1, qualificatasi “moglie”, e successiva spedizione della raccomandata informativa n. EQU712843796452 al destinatario. Altra intimazione di pagamento n.02020219002988263000, in data 11/01/2022, è stata notificata mediante consegna per posta elettronica certificata presso l'indirizzo PEC Email_4.
Nondimeno per entrambe le cartelle, l'Agenzia entrate-Riscossione ha notificato l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 n.02084202200003625001, in data 7/09/2022, mediante consegna per posta elettronica certificata presso l'indirizzo PEC del destinatario Email_4.
Nessuno dei descritti atti risulta mai essere stato impugnato dal ricorrente, per cui gli stessi si intendono definitivi con preclusione in capo al contribuente di avanzare eccezioni relative al medesimo atto prodromico, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito (Cassazione Ordinanza n.714 del 2022; Cassazione Ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020) Questo giudice, in via collaterale, rileva altresì come anche le stesse cartelle di pagamento risultano correttamente notificate (e mai opposte) in base ai correlati referti e, segnatamente: a) la cartella n. 02020120006421956000 è stata regolarmente notificata il 19/03/2012, mediante posta raccomandata diretta a.r. ex art. 26 DPR 602/73, consegnata presso il domicilio del contribuente, al medesimo, che ha sottoscritto la ricevuta di ritorno;
b)idem per quanto concerne la cartella n. 02020130005031787000 che risulta regolarmente notificata il 27/03/2013, mediante posta raccomandata diretta a.r. ex art. 26 DPR 602/73.
Quanto sopra evidenziato pone in risalto la circostanza, consolidata in giurisprudenza, che non possono essere eventualmente dedotti vizi concernenti le cartelle di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima.
A conclusione della disamina delle evidenze documentali si segnala che anche gli originari avvisi di accertamento Ici, fondanti la pretesa impositiva, risultano regolarmente notificati a mezzo r.a.r. da parte del Comune di Molinella e non opposti da parte del sig. Ricorrente_1, il quale, quindi, pur essendo venuto a conoscenza degli atti impositivi, ha omesso ogni e qualsivoglia contestazione in merito agli stessi. Ciò non consente peraltro la formulazione di qualsiasi eccezione afferente gli avvisi che, non può dunque, assolutamente trovare ingresso nel presente giudizio.
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso è inammissibile. Ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Bologna, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia della Riscossione quantificate nella misura di euro 200,00 riferita alla fase cautelare e 400,00 euro alla fase di merito. Determina inoltre le spese di lite a favore del Comune di Molinella nella misura complessiva di euro 500,00, comprensivi di euro 200,00 per la fase cautelare, oltre accessori di legge, se e in quanto dovuti.