CASS
Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2026, n. 14663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14663 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di MI EL nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria trasmessa nell’interesse dell’indagata, con la quale si è eccepita l’inammissibilità del ricorso;
RINTENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello interposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale locale avverso la misura cautelare applicata ai danni di EL MI perché gravemente indiziata di essere intranea ad una associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione, tra gli altri reati, di più truffe, anche aggravate ai sensi del comma 2 dell’art. 640 cod. pen., nonché di diversi reati fine;
rilevato, in particolare che il Tribunale, alla luce del devoluto dall’appello, ha confermato la qualificazione, in termini di truffa aggravata, data dal Giudice per le indagini preliminari ad alcuni degli addebiti provvisori mossi alla MI, a fronte Penale Sent. Sez. 6 Num. 14663 Anno 2026 Presidente: AN MI NA Relatore: RN AD EN Data Udienza: 01/04/2026 2 della originaria contestazione prospettata con la richiesta cautelare, che riconduceva tali condotte ad altrettante ipotesi di peculato;
rilevato che avverso detta ordinanza propone ricorso la Procura competente, ancora una volta sollecitando una diversa qualificazione di tali fatti, in termini coerenti alla richiesta cautelare;
rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse;
ritenuto, infatti, che nel proporre appello la Procura ricorrente, con affermazione peraltro non ribadita in questa sede, ha indicato, quale ragione fondante l’interesse al detto gravame, quella inerente alla diversa durata dei termini di fase dettati per la misura applicata dal GIP, alla luce delle diverse pene previste per le due ipotesi di reato in gioco;
rilevato, tuttavia, che come messo in evidenza dal provvedimento impugnato oltre che ribadito dalla difesa dell’indagata con la memoria depositata, lo stesso Tribunale, adito ex art 309 cod. proc. pen. dalla difesa della MI, ha sostituito, agli arresti domiciliari applicati con l’ordinanza genetica, la misura interdittiva della sospensione ex art 289 cod. proc. pen., comminata nella sua massima espansione (dodici mesi); ritenuto che tale ultimo provvedimento non risulta impugnato si che, in assenza di indicazioni di segno diverso offerte dal ricorrente, deve ritenersi che, quantomeno alla data della presente decisione, lo stesso, attualmente, costituisca il titolo cautelare applicato alla MI;
ritenuto in coerenza che tale ultimo sviluppo neutralizza a monte l’originario interesse palesato a sostegno dell’appello, da ritenersi trasfuso nell’odierno ricorso, atteso che, quale che sia la qualificazione da dare alle citate condotte, in ogni caso la durata della misura attualmente applicata alla MI non può eccedere quella concretamente già irrogata;
ritenuto dunque che il ricorso di legittimità, diretto a rivendicare una diversa – e qui più grave- qualificazione del fatto, comunque, non idonea ad incidere sull’an o sul quomodo della misura cautelare già applicata, deve ritenersi privo di un concreto interesse
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 01/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EN RN AD MI NA AN
letta la memoria trasmessa nell’interesse dell’indagata, con la quale si è eccepita l’inammissibilità del ricorso;
RINTENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello interposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale locale avverso la misura cautelare applicata ai danni di EL MI perché gravemente indiziata di essere intranea ad una associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione, tra gli altri reati, di più truffe, anche aggravate ai sensi del comma 2 dell’art. 640 cod. pen., nonché di diversi reati fine;
rilevato, in particolare che il Tribunale, alla luce del devoluto dall’appello, ha confermato la qualificazione, in termini di truffa aggravata, data dal Giudice per le indagini preliminari ad alcuni degli addebiti provvisori mossi alla MI, a fronte Penale Sent. Sez. 6 Num. 14663 Anno 2026 Presidente: AN MI NA Relatore: RN AD EN Data Udienza: 01/04/2026 2 della originaria contestazione prospettata con la richiesta cautelare, che riconduceva tali condotte ad altrettante ipotesi di peculato;
rilevato che avverso detta ordinanza propone ricorso la Procura competente, ancora una volta sollecitando una diversa qualificazione di tali fatti, in termini coerenti alla richiesta cautelare;
rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse;
ritenuto, infatti, che nel proporre appello la Procura ricorrente, con affermazione peraltro non ribadita in questa sede, ha indicato, quale ragione fondante l’interesse al detto gravame, quella inerente alla diversa durata dei termini di fase dettati per la misura applicata dal GIP, alla luce delle diverse pene previste per le due ipotesi di reato in gioco;
rilevato, tuttavia, che come messo in evidenza dal provvedimento impugnato oltre che ribadito dalla difesa dell’indagata con la memoria depositata, lo stesso Tribunale, adito ex art 309 cod. proc. pen. dalla difesa della MI, ha sostituito, agli arresti domiciliari applicati con l’ordinanza genetica, la misura interdittiva della sospensione ex art 289 cod. proc. pen., comminata nella sua massima espansione (dodici mesi); ritenuto che tale ultimo provvedimento non risulta impugnato si che, in assenza di indicazioni di segno diverso offerte dal ricorrente, deve ritenersi che, quantomeno alla data della presente decisione, lo stesso, attualmente, costituisca il titolo cautelare applicato alla MI;
ritenuto in coerenza che tale ultimo sviluppo neutralizza a monte l’originario interesse palesato a sostegno dell’appello, da ritenersi trasfuso nell’odierno ricorso, atteso che, quale che sia la qualificazione da dare alle citate condotte, in ogni caso la durata della misura attualmente applicata alla MI non può eccedere quella concretamente già irrogata;
ritenuto dunque che il ricorso di legittimità, diretto a rivendicare una diversa – e qui più grave- qualificazione del fatto, comunque, non idonea ad incidere sull’an o sul quomodo della misura cautelare già applicata, deve ritenersi privo di un concreto interesse
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 01/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EN RN AD MI NA AN