Versione
27 giugno 1986
27 giugno 1986
Art. 10.
Chi e' stato radiato dall'albo puo' chiedere l'immediata riammissione, qualora siano venute meno le ragioni che hanno portato alla radiazione, presentando una nuova domanda.
Quando la cancellazione e' avvenuta a seguito di condanna penale che comporti una detenzione superiore a cinque anni, la riammissione e' subordinata alla ottenuta riabilitazione ai sensi del codice penale .
Se la cancellazione e' avvenuta d'ufficio a seguito di una condanna penale diversa da quella indicata nel comma precedente, oppure se e' avvenuta a seguito di un provvedimento disciplinare, la riammissione all'albo puo' essere chiesta solo dopo che siano trascorsi mesi ventiquattro dal momento della cancellazione.
Le decisioni dei consigli sono notificate agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
E' ammesso il ricorso gerarchico avverso le decisioni, in materia disciplinare, da proporsi entro trenta giorni dalla notifica, al consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici.
Chi e' stato radiato dall'albo puo' chiedere l'immediata riammissione, qualora siano venute meno le ragioni che hanno portato alla radiazione, presentando una nuova domanda.
Quando la cancellazione e' avvenuta a seguito di condanna penale che comporti una detenzione superiore a cinque anni, la riammissione e' subordinata alla ottenuta riabilitazione ai sensi del codice penale .
Se la cancellazione e' avvenuta d'ufficio a seguito di una condanna penale diversa da quella indicata nel comma precedente, oppure se e' avvenuta a seguito di un provvedimento disciplinare, la riammissione all'albo puo' essere chiesta solo dopo che siano trascorsi mesi ventiquattro dal momento della cancellazione.
Le decisioni dei consigli sono notificate agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
E' ammesso il ricorso gerarchico avverso le decisioni, in materia disciplinare, da proporsi entro trenta giorni dalla notifica, al consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGARS, sez. I, parere interlocutorio 12/04/2016, n. 349Provvedimento: N. 00789/2015 AFFARE Numero 00349/2016 e data 12/04/2016 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Adunanza delle Sezioni riunite del 15 marzo 2016 NUMERO AFFARE 00789/2015 OGGETTO: Presidenza della Regione Siciliana-Ufficio legislativo e legale. Ricorso straordinario proposto dal Signor -OMISSIS- avverso il decreto del direttore generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale n. 4228 del 1° agosto 2014, recante “Aggiornamento dell'albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008”. Istanza di sospensione. LA …Leggi di più...