Articolo 10 della Legge 6 giugno 1986, n. 251
Articolo 9Articolo 10 bis
Versione
27 giugno 1986
Art. 10.
Chi e' stato radiato dall'albo puo' chiedere l'immediata riammissione, qualora siano venute meno le ragioni che hanno portato alla radiazione, presentando una nuova domanda.
Quando la cancellazione e' avvenuta a seguito di condanna penale che comporti una detenzione superiore a cinque anni, la riammissione e' subordinata alla ottenuta riabilitazione ai sensi del codice penale .
Se la cancellazione e' avvenuta d'ufficio a seguito di una condanna penale diversa da quella indicata nel comma precedente, oppure se e' avvenuta a seguito di un provvedimento disciplinare, la riammissione all'albo puo' essere chiesta solo dopo che siano trascorsi mesi ventiquattro dal momento della cancellazione.
Le decisioni dei consigli sono notificate agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
E' ammesso il ricorso gerarchico avverso le decisioni, in materia disciplinare, da proporsi entro trenta giorni dalla notifica, al consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici.
Entrata in vigore il 27 giugno 1986
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