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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/12/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Anthony Hernest Aliano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara, Via Chieti n. 20 Attore/Opponente CONTRO e per essa il procuratore generale Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo avvocato depositato il 13.5.2021, dall'Avv. Carla Consenti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico Giordano sito in Teramo, Via Fonte Regina n. 5 Convenuto/Opposto OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Contratto di somministrazione CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI: Per parte attrice/opponente Parte_1
“dichiarare inefficace ed inesistente l'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto revocarlo e/o dichiararlo privo di efficacia per tutti i motivi sopra esposti”; Per parte convenuta/opposta Controparte_1
“1) concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. per l'importo liquidato in decreto, oltre accessori e spese legali, sussistendo i requisiti di legge per la sua concessione;
2) convalidare il decreto ingiuntivo opposto per l'importo ivi indicato, oltre interessi moratori e spese legali, per i motivi esposti in premessa;
3) rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore antistatario”. pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data 30.12.2019 la società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1375/2019 emesso in data 15.11.2019 che le aveva ingiunto il pagamento in favore del
[...] di € 13.610,77, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale Controparte_1 saldo delle fatture rimaste insolute relative alla somministrazione di energia elettrica da quest'ultima effettuata in suo favore presso l'immobile, sito in Castilenti (TE), alla via Con Cancelli, Sn, Pod IT001E04509125, (codice cliente 606127863), per uso non domestico.
2. Si è costituita in giudizio la società (dapprima a mezzo del Controparte_1 procuratore speciale e, dal 13.05.2021, per mezzo del procuratore generale Controparte_3 [...]
già la quale ha chiesto il rigetto Controparte_4 Controparte_5 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con provvedimento del 12.04.2021 è stata autorizzata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata presa in decisione all'udienza del 23.10.2025, con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
5. In punto di diritto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione il cui oggetto non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, bensì la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr., Cass. civ., sez. 3, 15 luglio 2005, n. 15026; Cass. civ., sez. 3, 10 ottobre 2003, n. 15186; Cass. civ., sez. L, 9 maggio 2002, n. 6663 secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura”). In sede di opposizione, pertanto, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) mentre l'opponente (il quale assume la posizione sostanziale di convenuto) ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 2, ordinanza 16 maggio 2019, n. 13240). Ove venga in rilievo – come nel caso di specie – un contratto di somministrazione, la pagina 2 di 5 giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, ha chiarito che, in forza del principio di vicinanza della prova e della presunzione semplice di veridicità che assiste la rilevazione dei consumi effettuata mediante il contatore, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia mentre grava sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi purché l'impiego abusivo non sia stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cassazione civile, sez. 3, 05 giugno 2025, , n. 15061; Cass. civ., sez. 3, 9 gennaio 2020, n. 297; Cass. civ., sez. 3, 15 dicembre 2017, n. 30290;
Cass. civ., sez. 3, 22 novembre 2016, n. 23699). Poiché il contatore è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. 3, 18 ottobre 2023, n. 28984 secondo cui “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”). In quest'ottica, le eccezioni sollevate dall'utente sul malfunzionamento del contatore non devono risolversi in mere contestazioni, dovendone essere richiesta la verifica, previa dimostrazione dei presumibili consumi di energia effettuati nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 297/2020 cit. ).
5.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che irrilevanti sono le contestazioni relative all'effettiva sussistenza dei presupposti necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro sussistenti avendo la società opposta depositato in giudizio le fatture n. 0670720030010038 del 24.1.2019; n. 0670720030010039 del 25.02.2019 e n. 0670720030010031 del 27.03.2019 con il relativo estratto conto ex art. 634 co. 2 c.p.c.) in quanto la società Controparte_1 ha, in sede di opposizione, comunque fornito la prova del credito fatto valere. Invero, nonostante sia consolidata la massima giurisprudenziale secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione essa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr., ex multis, Cass. civ., 17 novembre pagina 3 di 5 2003, n.17371; Cass. civ., 3 marzo 2009, n. 5071; Cass. civ., 11 marzo 2011, n. 5915; Cass. civ., 12 luglio 2023, n. 19944; Cass. civ., 7 agosto 2023, n. 24027), nel caso di specie, oltre al rilievo per cui alcuna contestazione è pervenuta alla società somministrante dalla società prima della Parte_1 notifica del decreto ingiuntivo opposto nonostante la diffida ricevuta in data 1.07.2019 (vd. doc. allegato al ricorso monitorio), parte opponente non ha specificamente contestato né l'esistenza del rapporto di somministrazione né l'entità del credito ingiunto (ad esempio contestando il malfunzionamento del contatore) essendosi limitata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ad eccepire l'inidoneità delle fatture commerciali a costituire prova della sussistenza del credito, eccezione che, come sopraesposto, oltre ad essere infondata, è irrilevante stante la struttura del giudizio di opposizione. Costituisce, invero, principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il creditore opposto, nel fornire la prova dell'esistenza del credito vantato, può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale), del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata essendo, a tal fine, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, di talché dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass. civ., 16 dicembre 2010, n. 25516). In altri termini, “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. civ, 23 marzo 2022, n. 9439; Cass. civ., sez. 3, 27 giugno 2022, n. 20597). Orbene, nel caso di specie parte opponente, come esposto, si è limitata del tutto genericamente a contestare l'idoneità delle fatture a costituire valida prova del credito, avendo per la prima volta solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. contestato l'inclusione nelle fatture oggetto di causa delle singole rate relative alle pregresse morosità e l'illegittima applicazione dell'IVA sulla voce
“oneri generali di sistema” e sulle accise. Tali contestazioni, tuttavia, risultano tardive e, come tali, inammissibili, essendo state formulate dopo lo spirare delle preclusioni assertive. Invero, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990 (ed ulteriormente rafforzato dalle leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati e, quindi, relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, ossia entro il termine per il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. potendo le attività assertive essere contenute nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. solamente se configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta seconda memoria riservata alle sole richieste di prova (cfr. Cass. civ., sez. 3, 18 marzo 2008, n. 7270; Tribunale Varese ordinanza 14 ottobre 2011; Tribunale Milano 23 maggio 2013; Tribunale pagina 4 di 5 Ancona 24 ottobre 2014; Tribunale Padova, 2 marzo 2020, n. 453). Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte opponente. Esse, in applicazione delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale, si liquidano in € 4.237,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta ex art. 4 dm 55/2014 trattandosi di causa di natura documentale – ed € 1.701,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed Controparte_1 eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto già dichiarato esecutivo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 4.237,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge. Teramo, il 4.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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