Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21601
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Sentenza 11 giugno 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione e violazione di legge

    La Corte di appello ha colmato le lacune della precedente sentenza, ritenendo provato l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale attraverso un meccanismo logico-inferenziale basato sulle modalità della condotta, in particolare l'assenza di documentazione relativa alla svalutazione dei crediti e l'omessa giustificazione al riguardo, che impedivano la ricostruzione della situazione patrimoniale e del movimento di affari. Tali condotte non consentono la derubricazione in bancarotta documentale semplice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21601
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21601
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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