CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21601 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoretLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. 94ite-idiferrscrre Penale Sent. Sez. 1 Num. 21601 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 20/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/10/2022 la Quinta Sezione penale di questa Corte annullava la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15/01/2019, pronunciata nei confronti di SE CE, limitatamente alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo apparente la motivazione fornita da detta sentenza al riguardo, per avere automaticamente inferito dal deposito solo parziale dei libri obbligatori, peraltro relativi ad una società rilevata già in forte crisi e in un momento non di molto antecedente al fallimento, la loro distruzione o occultamento e la impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale. In particolare, osservava la Corte di legittimità che la sentenza, a fronte dell'indicazione difensiva della documentazione contabile depositata, si era limitata a sostenere che era proprio quella elencazione a dimostrare la incompletezza della documentazione;
e, a fronte di uno specifico motivo di appello con cui si chiedeva la derubricazione in bancarotta semplice documentale, non lo analizzava, neppure implicitamente. E, pertanto, invitava il Giudice del rinvio ad approfondire la specifica censura mossa dal ricorrente quanto alla concreta individuazione della condotta materiale contestata (parziale distruzione ed occultamento delle scritture contabili) e alla dimostrazione che siffatta condotta potesse intenzionalmente impedire la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari. La Corte di appello di Napoli, investita in sede di rinvio del giudizio sull'imputazione soggettiva della bancarotta fraudolenta documentale, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la pronuncia di primo grado anche con riguardo alla responsabilità di CE e alla sua condanna per tale reato, ritenendone sussistente pure l'elemento soggettivo. 2. Avverso la summenzionata sentenza CE propone, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 216, comma primo, n. 2, e 217 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). La difesa lamenta che la Corte di appello non si è adeguata alle rigorose indicazioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione ed è nuovamente incorsa nell'apparenza motivazionale. Rileva che per oltre metà del provvedimento impugnato il Giudice del rinvio si dedica alla 1 ricostruzione, basata sulle dichiarazioni e relazioni del curatore fallimentare, delle vicende che hanno portato all'insolvenza della società Leader Moda s.r.l.; e che solo nella seconda parte della sentenza, a p. 4, si entra in medias res. Sottolinea il difensore un'evidente contraddizione, in quanto a p. 5 si ripete quanto già è stato ritenuto insufficiente col precedente annullamento, fermandosi la Corte territoriale, all'elemento della materialità ovvero della incompleta allegazione delle scritture contabili da parte del prevenuto, senza tuttavia andare oltre, senza cioè attingere la sfera del dolo e dare conto del perché le condotte individuate nella sentenza possano essere sussumibili nel comportamento fraudolento, volto, attraverso l'occultamento delle scritture contabili residue, a danneggiare i creditori, e non siano, invece, rivelatrici della buona fede del reo. Rileva che le dichiarazioni e allegazioni riferite al curatore e contenute nel testo della sentenza forniscono la prova diretta dell'inesistenza dell'elemento psicologico qualificato che deve sorreggere la figura di reato contestata e del fatto che le condotte del reo non sono rivelatrici dell'intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori, quanto piuttosto della sua buona fede;
e che a fronte di motivazione contraddittoria e insufficiente circa le ipotesi di frode documentale, la Corte di appello continua a tacere sulla doglianza tesa a far valere la diversa ipotesi di reato di bancarotta semplice. Il difensore, alla luce di tali censure, invoca l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte Olga Mignolo conclude per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare 2 tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, depositata il 2019, Rv. 274630, che differenzia tale bancarotta dalla bancarotta semplice in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, evidenziando che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili). La stessa giurisprudenza, inoltre, ha specificato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico- inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.; né può essere dedotto dalla circostanza che l'imprenditore si sia reso irreperibile dopo il fallimento, costituendo detta condotta un posterius rispetto al fatto-reato (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910: nella fattispecie, in cui l'imputata era stata assolta da una concorrente imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte ha evidenziato la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito residuo, la cui prova non poteva giovarsi della presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale). 3. La Corte di Appello di Napoli, facendo buon governo di detti principi, ha colmato, così come richiestole dalla sentenza rescindente, le lacune presenti nel provvedimento annullato da questa Corte. I Giudici di appello premettono: - che CE, socio unico, amministratore e liquidatore alla data del fallimento (4/10/2013), faceva presente al curatore di avere depositato le scritture contabili della società, mentre, pur invitato a depositare l'ulteriore documentazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 2214 cod. civ., nonché a fornire i documenti afferenti la svalutazione dei crediti commerciali da lui operata in precedenza, non ottemperava a tali richieste;
- che sulla base della 3 documentazione in suo possesso il curatore redigeva uno stato patrimoniale comparato da cui le immobilizzazioni immateriali risultavano integralmente svalutate;
- infine, che il valore residuo delle stesse era relativo alla capitalizzazione di oneri sostenuti per modifiche allo statuto societario. Osservano che: - anche il credito che la Leader Moda s.r.l. vantava nei confronti della Moa Charter s.r.I., per l'ammontare di euro 595.000,00, risultava integralmente svalutato nel bilancio finale di liquidazione;
- dal verbale di approvazione del bilancio della Moa Charter s.r.I., al 31.12.2011 risultava che il legale rappresentante della società fallita, SE CE, aveva operato una rinuncia al credito vantato da quest'ultima nei confronti della propria partecipata per euro 595.000,00, destinato nella contabilità della partecipata a fondo copertura perdite;
- ad essere più precisi la rinuncia al credito era stata di euro 920.199,00, perché, come si evinceva dal bilancio della Leader Moda s.r.l. al 31.12.2011, i crediti verso la controllata ammontavano a detta cifra;
- anche in tal caso CE non forniva alcuna spiegazione in ordine alla svalutazione dei crediti, limitandosi a rappresentare che forse gli stessi non erano più esigibili, senza fornire, tuttavia, alcuna documentazione a sostegno del suo assunto. Rilevano che l'assenza di qualsiasi documentazione relativa alla significativa svalutazione dei crediti (commerciali e non) esistenti, alla data del 31/12/2011, operata dal liquidatore (per oltre 1.500.000 euro), unitamente all'assenza di documentazione e notizie inerenti all'eventuale attività di recupero forzoso degli stessi posta in essere non consentiva al curatore di comprendere il modus operandi del liquidatore e l'eventuale realizzabilità dei crediti residui in ordine ai quali risultava incomprensibile l'attività di recupero che sarebbe stata necessaria al fine di soddisfare, seppure parzialmente, la significativa posizione debitoria esistente. Sottolineano come l'incompletezza della documentazione obbligatoria fosse già desumibile dai verbali delle operazioni della curatela del 10/02/2015 e del 16/03/2015, circostanza altresì evidenziata dal curatore nel corso della sua deposizione dibattimentale;
e come il mancato rinvenimento di tali documenti e l'assenza di qualsivoglia giustificazione al riguardo impedissero, di fatto, la ricostruzione della situazione patrimoniale e del movimento di affari della fallita. Concludono, quindi, col ritenere provato, attraverso il meccanismo logico-inferenziale di cui si è detto, l'elemento soggettivo della bancarotta 4 Il Consigliere estensore AE Di IU Il Presidente lippo Casa fraudolenta documentale dalle modalità 'della condotta, come sopra ampiamente descritte, che senza dubbio non consentono di derubricare la fattispecie nell'ipotesi della bancarotta documentale semplice. 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di CE al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 20 marzo 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoretLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA. 94ite-idiferrscrre Penale Sent. Sez. 1 Num. 21601 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 20/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/10/2022 la Quinta Sezione penale di questa Corte annullava la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15/01/2019, pronunciata nei confronti di SE CE, limitatamente alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo apparente la motivazione fornita da detta sentenza al riguardo, per avere automaticamente inferito dal deposito solo parziale dei libri obbligatori, peraltro relativi ad una società rilevata già in forte crisi e in un momento non di molto antecedente al fallimento, la loro distruzione o occultamento e la impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale. In particolare, osservava la Corte di legittimità che la sentenza, a fronte dell'indicazione difensiva della documentazione contabile depositata, si era limitata a sostenere che era proprio quella elencazione a dimostrare la incompletezza della documentazione;
e, a fronte di uno specifico motivo di appello con cui si chiedeva la derubricazione in bancarotta semplice documentale, non lo analizzava, neppure implicitamente. E, pertanto, invitava il Giudice del rinvio ad approfondire la specifica censura mossa dal ricorrente quanto alla concreta individuazione della condotta materiale contestata (parziale distruzione ed occultamento delle scritture contabili) e alla dimostrazione che siffatta condotta potesse intenzionalmente impedire la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari. La Corte di appello di Napoli, investita in sede di rinvio del giudizio sull'imputazione soggettiva della bancarotta fraudolenta documentale, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la pronuncia di primo grado anche con riguardo alla responsabilità di CE e alla sua condanna per tale reato, ritenendone sussistente pure l'elemento soggettivo. 2. Avverso la summenzionata sentenza CE propone, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 216, comma primo, n. 2, e 217 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). La difesa lamenta che la Corte di appello non si è adeguata alle rigorose indicazioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione ed è nuovamente incorsa nell'apparenza motivazionale. Rileva che per oltre metà del provvedimento impugnato il Giudice del rinvio si dedica alla 1 ricostruzione, basata sulle dichiarazioni e relazioni del curatore fallimentare, delle vicende che hanno portato all'insolvenza della società Leader Moda s.r.l.; e che solo nella seconda parte della sentenza, a p. 4, si entra in medias res. Sottolinea il difensore un'evidente contraddizione, in quanto a p. 5 si ripete quanto già è stato ritenuto insufficiente col precedente annullamento, fermandosi la Corte territoriale, all'elemento della materialità ovvero della incompleta allegazione delle scritture contabili da parte del prevenuto, senza tuttavia andare oltre, senza cioè attingere la sfera del dolo e dare conto del perché le condotte individuate nella sentenza possano essere sussumibili nel comportamento fraudolento, volto, attraverso l'occultamento delle scritture contabili residue, a danneggiare i creditori, e non siano, invece, rivelatrici della buona fede del reo. Rileva che le dichiarazioni e allegazioni riferite al curatore e contenute nel testo della sentenza forniscono la prova diretta dell'inesistenza dell'elemento psicologico qualificato che deve sorreggere la figura di reato contestata e del fatto che le condotte del reo non sono rivelatrici dell'intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori, quanto piuttosto della sua buona fede;
e che a fronte di motivazione contraddittoria e insufficiente circa le ipotesi di frode documentale, la Corte di appello continua a tacere sulla doglianza tesa a far valere la diversa ipotesi di reato di bancarotta semplice. Il difensore, alla luce di tali censure, invoca l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte Olga Mignolo conclude per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare 2 tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, depositata il 2019, Rv. 274630, che differenzia tale bancarotta dalla bancarotta semplice in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, evidenziando che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili). La stessa giurisprudenza, inoltre, ha specificato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico- inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall.; né può essere dedotto dalla circostanza che l'imprenditore si sia reso irreperibile dopo il fallimento, costituendo detta condotta un posterius rispetto al fatto-reato (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910: nella fattispecie, in cui l'imputata era stata assolta da una concorrente imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte ha evidenziato la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito residuo, la cui prova non poteva giovarsi della presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale). 3. La Corte di Appello di Napoli, facendo buon governo di detti principi, ha colmato, così come richiestole dalla sentenza rescindente, le lacune presenti nel provvedimento annullato da questa Corte. I Giudici di appello premettono: - che CE, socio unico, amministratore e liquidatore alla data del fallimento (4/10/2013), faceva presente al curatore di avere depositato le scritture contabili della società, mentre, pur invitato a depositare l'ulteriore documentazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 2214 cod. civ., nonché a fornire i documenti afferenti la svalutazione dei crediti commerciali da lui operata in precedenza, non ottemperava a tali richieste;
- che sulla base della 3 documentazione in suo possesso il curatore redigeva uno stato patrimoniale comparato da cui le immobilizzazioni immateriali risultavano integralmente svalutate;
- infine, che il valore residuo delle stesse era relativo alla capitalizzazione di oneri sostenuti per modifiche allo statuto societario. Osservano che: - anche il credito che la Leader Moda s.r.l. vantava nei confronti della Moa Charter s.r.I., per l'ammontare di euro 595.000,00, risultava integralmente svalutato nel bilancio finale di liquidazione;
- dal verbale di approvazione del bilancio della Moa Charter s.r.I., al 31.12.2011 risultava che il legale rappresentante della società fallita, SE CE, aveva operato una rinuncia al credito vantato da quest'ultima nei confronti della propria partecipata per euro 595.000,00, destinato nella contabilità della partecipata a fondo copertura perdite;
- ad essere più precisi la rinuncia al credito era stata di euro 920.199,00, perché, come si evinceva dal bilancio della Leader Moda s.r.l. al 31.12.2011, i crediti verso la controllata ammontavano a detta cifra;
- anche in tal caso CE non forniva alcuna spiegazione in ordine alla svalutazione dei crediti, limitandosi a rappresentare che forse gli stessi non erano più esigibili, senza fornire, tuttavia, alcuna documentazione a sostegno del suo assunto. Rilevano che l'assenza di qualsiasi documentazione relativa alla significativa svalutazione dei crediti (commerciali e non) esistenti, alla data del 31/12/2011, operata dal liquidatore (per oltre 1.500.000 euro), unitamente all'assenza di documentazione e notizie inerenti all'eventuale attività di recupero forzoso degli stessi posta in essere non consentiva al curatore di comprendere il modus operandi del liquidatore e l'eventuale realizzabilità dei crediti residui in ordine ai quali risultava incomprensibile l'attività di recupero che sarebbe stata necessaria al fine di soddisfare, seppure parzialmente, la significativa posizione debitoria esistente. Sottolineano come l'incompletezza della documentazione obbligatoria fosse già desumibile dai verbali delle operazioni della curatela del 10/02/2015 e del 16/03/2015, circostanza altresì evidenziata dal curatore nel corso della sua deposizione dibattimentale;
e come il mancato rinvenimento di tali documenti e l'assenza di qualsivoglia giustificazione al riguardo impedissero, di fatto, la ricostruzione della situazione patrimoniale e del movimento di affari della fallita. Concludono, quindi, col ritenere provato, attraverso il meccanismo logico-inferenziale di cui si è detto, l'elemento soggettivo della bancarotta 4 Il Consigliere estensore AE Di IU Il Presidente lippo Casa fraudolenta documentale dalle modalità 'della condotta, come sopra ampiamente descritte, che senza dubbio non consentono di derubricare la fattispecie nell'ipotesi della bancarotta documentale semplice. 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di CE al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 20 marzo 2026.