Versione
25 agosto 1991
25 agosto 1991
Art. 1. (Prestazioni) 1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, di seguito denominato "Ente", corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e di invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. L'Ente corrisponde provvidenze straordinarie.
3.Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese succesivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma, 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d) del medesimo comma.
4. Le pensioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non sono cumulabili tra loro. Le pensioni di vecchiaia, di anzianita' e di reversibilita' sono compatibili con altri trattamenti pensionistici.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi del'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e di invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. L'Ente corrisponde provvidenze straordinarie.
3.Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese succesivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma, 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d) del medesimo comma.
4. Le pensioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non sono cumulabili tra loro. Le pensioni di vecchiaia, di anzianita' e di reversibilita' sono compatibili con altri trattamenti pensionistici.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi del'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 13/11/2014, n. 11402Provvedimento: N. 10412/2003 REG.RIC. N. 11402/2014 REG.PROV.COLL. N. 10412/2003 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10412 del 2003, proposto da: Soc Rti - Reti Televisive Italiane Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Bonomo, Luigi Medugno, Giuseppe Rossi, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; contro Comune di Rocca di Papa, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Robiony, Corrado Carrubba, Piergiorgio Abbati, con domicilio eletto presso Giorgio Robiony in Roma, via …Leggi di più...
- tutela ambientale e paesaggistica·
- silenzio-assenso·
- violazione art. 35 legge 47/1985·
- violazione art. 31 D.P.R. 380/2001·
- abusi edilizi·
- concessione edilizia·
- diritto di superficie·
- violazione art. 82 statuto comunale·
- legittimità degli atti amministrativi·
- competenza in materia di radiofrequenze·
- competenza amministrativa·
- violazione art. 7 e 8 legge 241/1990·
- ordinanza di sgombero e demolizione·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- compensazione delle spese di giudizio