Articolo 1 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 2
Versione
25 agosto 1991
Art. 1. (Prestazioni) 1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, di seguito denominato "Ente", corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e di invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. L'Ente corrisponde provvidenze straordinarie.
3.Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese succesivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma, 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d) del medesimo comma.
4. Le pensioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non sono cumulabili tra loro. Le pensioni di vecchiaia, di anzianita' e di reversibilita' sono compatibili con altri trattamenti pensionistici.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi del'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991
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