Sentenza breve 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 11/02/2026, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02595/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Menciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del decreto di rigetto del ricorso gerarchico prot. n. 4112/163 del 09.12.2025, proposto avverso il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Kabul che ha disposto il ritiro del passaporto italiano nei confronti del minore -OMISSIS-;
con richiesta nel merito di:
“- accogliere il presente ricorso,
- annullare il decreto di rigetto del ricorso gerarchico prot. n. 4112/163 del 09.12.2025, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,
- accertare e dichiarare la cittadinanza italiana del minore -OMISSIS--OMISSIS-ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), L. 91/1992;
per l’effetto,
- ordinare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di dare piena esecuzione alla decisione, riconoscendo la cittadinanza italiana del minore e trasmettendo la documentazione anagrafica al Comune italiano competente per la trascrizione dell’atto di nascita nei registri dello stato civile;”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. VA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione dell’atto con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Kabul (Afghanistan) che – sulla base del disconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis asseritamente spettante al ricorrente – ha disposto il ritiro del passaporto italiano in suo possesso.
Ritiene il Collegio che, come anche sostenuto dall’Amministrazione resistente, un simile giudizio esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal consolidato indirizzo espresso da questo Tribunale in fattispecie analoghe (cfr. TAR Lazio, Sezione Terza Ter, sentenza n. 2873/2019; TAR Lazio, Sezione Quinta Quater, sentenza n. 11962/2025).
Ed infatti, nel caso in esame, il “ritiro” del passaporto è un atto vincolato, meramente consequenziale rispetto al disconoscimento della cittadinanza.
La relativa controversia, dunque, è riconducibile a quella sullo status civitatis , che è stato negato dall’autorità italiana all’esito di un mero accertamento – privo di spazi di discrezionalità – sulla data di nascita del ricorrente e sulla data di conseguimento della cittadinanza italiana da parte del padre.
La situazione giuridica soggettiva vantata dal ricorrente a fronte dell’atto impugnato assume perciò la consistenza di diritto soggettivo.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio che la domanda relativa al provvedimento di ritiro del passaporto esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo suscettibile di essere attratta nell’ambito della giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, co. 1, lett. u), c.p.a.
Del resto, il giudice amministrativo non sarebbe neppure abilitato a svolgere gli accertamenti sullo status civitatis del ricorrente, sui quali sono incentrati i motivi di ricorso (stante la riserva prevista dall’art. 8, co. 2, c.p.a.: “ Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone … ”).
In conclusione, si ritiene che la cognizione sulla domanda in esame appartenga al giudice ordinario (innanzi al quale il processo può essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.) e che le spese di lite debbano essere compensate in ragione della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RZ, Presidente
VA RO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA RO | AN RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.