TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 11/02/2026, n. 2595
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Sentenza breve 11 febbraio 2026

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    Annullamento provvedimento di ritiro passaporto

    Il Collegio ritiene che la controversia sullo status civitatis esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si tratta di un diritto soggettivo la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Il ritiro del passaporto è considerato un atto vincolato e meramente consequenziale al disconoscimento della cittadinanza.

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    Accertamento status civitatis

    Il Collegio ritiene che la cognizione sulla questione dello status civitatis appartenga al giudice ordinario, in quanto si tratta di una questione pregiudiziale concernente lo stato della persona, riservata all'autorità giudiziaria ordinaria.

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    Esecuzione riconoscimento cittadinanza e trascrizione anagrafica

    Poiché la domanda principale relativa all'accertamento della cittadinanza è stata ritenuta di competenza del giudice ordinario, anche questa domanda accessoria non può essere accolta dal giudice amministrativo.

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Quater, il 10 febbraio 2026. Le parti in causa hanno presentato un ricorso per l'annullamento di un decreto di rigetto di un ricorso gerarchico, relativo al ritiro del passaporto italiano di un minore, contestando il disconoscimento della sua cittadinanza italiana. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della cittadinanza del minore e l'ordine al Ministero degli Affari Esteri di trasmettere la documentazione necessaria per la registrazione dell'atto di nascita.

Il giudice ha ritenuto che la questione esulasse dalla giurisdizione del giudice amministrativo, affermando che il ritiro del passaporto fosse un atto vincolato, conseguente al disconoscimento della cittadinanza. Ha sottolineato che la controversia riguardava lo status civitatis, una materia riservata alla giurisdizione ordinaria, come previsto dall'art. 8, co. 2, del codice del processo amministrativo. Pertanto, il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione, rimettendo la questione al giudice ordinario e compensando le spese di lite, data la peculiarità della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 11/02/2026, n. 2595
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2595
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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