Versione
29 giugno 1967
29 giugno 1967
Art. 3.
Quando ricorrano particolari necessita', il Ministero della sanita', sentito il Ministero della difesa, demanda al Ministero della marina mercantile la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici o privati per l'attuazione di tutto o parte del servizio di provvista e trasporto dell'acqua.
Quando ricorrano particolari necessita', il Ministero della sanita', sentito il Ministero della difesa, demanda al Ministero della marina mercantile la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici o privati per l'attuazione di tutto o parte del servizio di provvista e trasporto dell'acqua.