CASS
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 2
- 1. Falsa testimonianzaRedazione · https://ildiritto.it/ · 25 marzo 2025
Quesito con risposta a cura di Mariarosa Cristofaro e Luigi Cortellino Il padre che per sua volontà riconosce il figlio dopo anni non può automaticamente pretendere l'aggiunta del proprio cognome a quello materno, ovvero ottenere l'affidamento condiviso del minore di cui si è disinteressato e di cui non si è occupato economicamente per anni. Il giudice chiamato a pronunciarsi su tali istanze dovrà provvedere in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole. – Cass., sez. II, 26 agosto 2025, n. 23905 (Riconoscimento del padre e cognome paterno). Nel caso di specie la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'attribuzione del cognome al figlio naturale …
Leggi di più… - 2. Il giurista rispondehttps://ildiritto.it/ · 15 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2024, n. 45261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45261 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento nei confronti di OT UA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 07/12/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto con annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio;
sentito il difensore dell'imputato, Avvocato Renato Cravero, che ha chiesto che il ricorso del Pubblico ministero venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45261 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre avverso la sentenza di detta Corte emessa il 7 dicembre 2023 (motivazione depositata il 10 gennaio 2024) che, in riforma di quella di condanna in primo grado pronunciata dal G.u.p. in sede di giudizio abbreviato, ha assolto OT UA dal delitto di falsa testimonianza "perché il fatto non costituisce reato". 1.1. L'imputazione è relativa alle dichiarazioni testimoniali durante la deposizione al Tribunale di Torino all'udienza del 10 maggio 2018, nel corso della quale l'imputato ha ritrattato le dichiarazioni accusatorie rese nelle indagini preliminari nei confronti di alcune persone, tra le quali D'IO FR. OT nell'ambito di un diverso procedimento ha successivamente ammesso la falsità, sostenendo che ciò era stato determinato dalle pressioni ricevute dal sodalizio criminoso del quale faceva parte il D'IO. Ciò premesso in fatto, la Corte territoriale ha ritenuto configurabile a favore dell'imputato l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., in quanto "deve ritenersi sussistente, grave ed effettivo, il timore del grave pericolo alla sua persona palesatosi all'atto della ritrattazione". 2. Avverso detta sentenza il Procuratore generale ha proposto ricorso nel quale deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione di legge avendo la Corte di appello ritenuto - in contrasto con la giurisprudenza di legittimità - operante la causa di giustificazione ex art. 384 cod. pen. nonostante non ne sussistessero i presupposti, per l'integrazione dei quali, si sostiene, non è sufficiente il semplice timore, anche solo presunto e ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, implicando essa un rapporto di derivazione del fatto dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile conseguenzialità e non di semplice supposizione. Inoltre, la disposizione in esame può trovare applicazione solo in riferimento alla necessità di tutelare l'onore e la libertà personale, mentre eventuali rischi per l'incolumità personale possono venire in rilievo solo ai sensi dell'art. 54 cod. pen. (stato di necessità), che non è però configurabile in favore del testimone che dica il falso, sentendosi minacciato, difettando il requisito del pericolo attuale e non altrimenti evitabile, tendo anche conto delle disposizioni in tema di protezione dei testimoni di giustizia (legge n. 6 del 2018). 2.2. Il secondo motivo eccepisce violazione di legge in ordine al ritenuto difetto dell'elemento psicologico (la Corte di appello ha assolto OT "perché il fatto non costituisce reato") mentre dalla pronuncia di primo grado emerge con chiarezza la sussistenza del dolo della falsità, peraltro ammessa dall'imputato. 3. Il difensore dell'imputato, Avv. Renato Cravero, ha depositato memoria scritta nella quale chiede che il ricorso del PM venga dichiarato inammissibile, o comunque rigettato, evidenziando: che è pacifico (e non contestato dal ricorrente PG) che OT abbia ricevuto minacce da parte 2 - della consorteria criminale;
che parte della giurisprudenza di legittimità ha - in dette situazioni - ritenuta operativa l'esimente ex 384 cod. pen.; che, in ogni caso, si ravvisano i presupposti dello "stato di necessità"; che la questione relativa al dolo - oggetto del secondo motivo di ricorso - non è rilevante in quanto una volta riconosciuta l'esistenza della scriminante risultano assorbiti i profili rispetto alla connotazione dell'elemento soggettivo;
che comunque OT ha successivamente ammesso la falsità delle dichiarazioni derivante dall'obiettiva gravità delle minacce ricevute, come dimostrato dalle dichiarazioni rese nel giugno del 2020 dall'imputato innanzi alla Polizia giudiziaria. Alla memoria è stata allegata documentazione relativa alla pericolosità del D'IO che è stato anche coinvolto in possibili attentati a danni di un magistrato che indagava sulle infiltrazioni della 'ngrangheta in Piemonte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La recente giurisprudenza di questa Sezione ha ritenuto che «in tema di falsa testimonianza, il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la vita o l'incolumità a seguito della propria testimonianza può rilevare ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., non rientrando, invece, nella previsione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., che si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore (da ultimo, Sez. 6, n. 27411 del 20/06/2024, Simonetti, Rv. 286826 - 01; Sez. 6, n. 7006 del 08/01/2021, Di Sanzo, Rv. 280840 - 01). Pertanto, errato è il riferimento alla causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., nella specie inapplicabile. 3. Occorre dunque valutare se, al di là di tale erroneo riferimento, la motivazione della sentenza impugnata possa comunque risultare congrua per giustificare l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 54 cod. pen. 3.1. Su tale profilo, si è recentemente precisato che «ai fini della configurabilità della scriminante dello stato di necessità, l'art. 54, comma primo, cod. pen. richiede che la condotta sia determinata dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale e non altrimenti evitabile, nonché la sussistenza di un rapporto di proporzione tra il fatto e il pericolo medesimo. Ai sensi del terzo comma, inoltre, la medesima disposizione si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia, ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo. La nozione di attualità del pericolo è stata definita da un remoto precedente, mai smentito dalla successiva giurisprudenza, non in termini assoluti, come rapporto di assoluta immediatezza tra la situazione di pericolo e l'azione necessitata, ma in temini relativi con riferimento alle circostanze esistenti nel momento in cui l'agente pone in essere il fatto costituente reato. Si è, infatti, affermato che tale situazione di attualità del pericolo può riconoscersi, allorché 3 esiste, secondo una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze concrete e contingenti di tempi e di luogo, del tipo di danno temuto e della sua possibile prevenzione, la ragionevole minaccia di una causa imminente e prossima del danno (sez. I, n. 4903 del 2 giugno 1988, Colella, Rv. 180963). In altra successiva pronuncia, si è, inoltre, affermato che lo stato di necessità determinato dall'altrui minaccia, di cui all'art. 54, comma terzo, cod. pen. (c.d. coazione morale), è configurabile anche nel caso in cui il pericolo attuale di un danno grave alla persona non abbia la natura di pericolo "imminente", ma quella di pericolo "perdurante", in cui il danno possa verificarsi nei confronti del soggetto minacciato in un futuro prossimo ovvero farsi attendere per un più lungo lasso di tempo (sez. III, n. 15654 del 2 febbraio 2022, Lomurno, Rv. 283168). Si è, in ogni caso, esclusa la rilevanza di una situazione di generico timore di un danno grave alla persona (sez. VI, n. 13134 del 16 marzo 2011, Esposito, Rv. 249891; sez. VI, n. 34595 del 7 maggio 2009, lo Scrudato, Rv. 244759). Va, inoltre, considerato che, ai sensi dell'art. 59, comma quarto, cod. pen., la sussistenza delle condizioni di attualità o inevitabilità del pericolo può essere erroneamente supposta dall'agente, rilevando ai fini della configurabilità della scriminante sotto il profilo "putativo" (cfr. sez. VI, n. 14037 del 30 settembre 2014, dep. 2015, locco, Rv. 262969). In tal caso, è, tuttavia, necessario che l'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità sia fondata, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (così, tra le tante, sez. IV, n. 2241 del 16 ottobre 2019, dep. 2020, Rv. 277955; sez. VI, n. 4114 del 14 dicembre 2016, dep. 2017, Rv. 269724). È, dunque, necessario che l'imputato alleghi dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, in una situazione che, se effettiva, avrebbe integrato un pericolo attuale e non altrimenti inevitabile, anche derivato dall'altrui minaccia» (così, Sez. 6, n. 30592 del 11/06/2024, L.R., che ha ritenuto integrato lo stato di necessità esimente in favore di una donna che aveva reso false dichiarazioni testimoniali per il timore di subire ulteriori violenze da parte dell'ex compagno che l'aveva già ripetutamente fatta oggetto di condotte maltrattanti). 3.2. Anche in altra pronuncia (la già citata Sez. 6, n. 27411 del 20/06/2024, ric. Valentini) si è ritenuto che i requisiti necessari per l'operatività della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen. presuppongono la concretezza e attualità del pericolo paventato. Sulla base di detto principio, la Corte di legittimità ha concluso che„alla luce delle modalità particolarmente violente di una intimidazione subita dal testimone che poi aveva reso le false dichiarazioni (al predetto era stato puntato un fucile in bocca, erano state fatte ingoiare due pallottole ed era stato violentemente colpito in testa cagionandogli una ferita suturata con ben settantadue punti), non risultava adeguata la motivazione della sentenza di appello che - senza prendere in considerazione tale specifica situazione - aveva confermato la penale responsabilità per falsa testimonianza. 4 4. La sentenza impugnata (pag. 5) ha ritenuto che potessero ricorrere gli estremi di uno "stato di necessità" (pur erroneamente declinato sub art. 384 cod. pen.) in quanto il OT - che all'udienza del 10 maggio 2018 aveva reso le dichiarazioni testimoniali, "ritrattanti" quanto riferito nelle indagini preliminari, giudicate false - "in data 10.04.2019 era nuovamente interrogato dal pubblico ministero, ed in tale circostanza confermava la versione resa innanzi al pubblico ministero, specificando di avere incontrato in due distinte occasioni D'IO FR e i fratelli Crea i quali gli chiesero con modalità intimidatorie di assumere un loro nipote. Nel corso del suddetto interrogatorio del 10.04.2019 il OT ammetteva di aver dichiarato fatti e circostanze non conformi al vero nel corso della predetta deposizione dibattimentale nell'ambito del giudizio a carico di D'IO FR, precisando di avere ritrattato le precedenti dichiarazioni accusatorie in quanto, conoscendo lo spessore criminale dei soggetti implicati quali appartenenti ad organismi criminali di tipo mafioso, temeva seriamente di gravi ritorsioni nei suoi confronti". 4.1. Tale motivazione non è idonea a dare conto dell'esistenza dei requisiti - sopra indicati - necessari per la sussistenza di uno stato di necessità (ancorchè incolpevolmente supposto, e quindi rilevante ai sensi dell'art. 59 cod. pen.). A tal fine è necessario ricostruire in modo più preciso le dinamiche e il contesto delinquenziale nel cui ambito si collocano i colloqui del OT con il D'IO e i fratelli Crea, verificando sia l'effettiva valenza di "intimidazione" di tali conversazioni, sia se la pericolosità di tali soggetti (compresa la perdurante appartenenza ad associazioni di tipo mafioso) fosse, al momento degli episodi che avrebbero ingenerato il senso di pericolo, ancora attuale ovvero neutralizzata, quantomeno in relazione al OT, allorquando questi rese la falsa testimonianza. Si tratta di accertamenti di competenza del Giudice di merito, il che impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio sul punto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Presidente
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto con annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio;
sentito il difensore dell'imputato, Avvocato Renato Cravero, che ha chiesto che il ricorso del Pubblico ministero venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45261 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre avverso la sentenza di detta Corte emessa il 7 dicembre 2023 (motivazione depositata il 10 gennaio 2024) che, in riforma di quella di condanna in primo grado pronunciata dal G.u.p. in sede di giudizio abbreviato, ha assolto OT UA dal delitto di falsa testimonianza "perché il fatto non costituisce reato". 1.1. L'imputazione è relativa alle dichiarazioni testimoniali durante la deposizione al Tribunale di Torino all'udienza del 10 maggio 2018, nel corso della quale l'imputato ha ritrattato le dichiarazioni accusatorie rese nelle indagini preliminari nei confronti di alcune persone, tra le quali D'IO FR. OT nell'ambito di un diverso procedimento ha successivamente ammesso la falsità, sostenendo che ciò era stato determinato dalle pressioni ricevute dal sodalizio criminoso del quale faceva parte il D'IO. Ciò premesso in fatto, la Corte territoriale ha ritenuto configurabile a favore dell'imputato l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., in quanto "deve ritenersi sussistente, grave ed effettivo, il timore del grave pericolo alla sua persona palesatosi all'atto della ritrattazione". 2. Avverso detta sentenza il Procuratore generale ha proposto ricorso nel quale deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione di legge avendo la Corte di appello ritenuto - in contrasto con la giurisprudenza di legittimità - operante la causa di giustificazione ex art. 384 cod. pen. nonostante non ne sussistessero i presupposti, per l'integrazione dei quali, si sostiene, non è sufficiente il semplice timore, anche solo presunto e ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, implicando essa un rapporto di derivazione del fatto dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile conseguenzialità e non di semplice supposizione. Inoltre, la disposizione in esame può trovare applicazione solo in riferimento alla necessità di tutelare l'onore e la libertà personale, mentre eventuali rischi per l'incolumità personale possono venire in rilievo solo ai sensi dell'art. 54 cod. pen. (stato di necessità), che non è però configurabile in favore del testimone che dica il falso, sentendosi minacciato, difettando il requisito del pericolo attuale e non altrimenti evitabile, tendo anche conto delle disposizioni in tema di protezione dei testimoni di giustizia (legge n. 6 del 2018). 2.2. Il secondo motivo eccepisce violazione di legge in ordine al ritenuto difetto dell'elemento psicologico (la Corte di appello ha assolto OT "perché il fatto non costituisce reato") mentre dalla pronuncia di primo grado emerge con chiarezza la sussistenza del dolo della falsità, peraltro ammessa dall'imputato. 3. Il difensore dell'imputato, Avv. Renato Cravero, ha depositato memoria scritta nella quale chiede che il ricorso del PM venga dichiarato inammissibile, o comunque rigettato, evidenziando: che è pacifico (e non contestato dal ricorrente PG) che OT abbia ricevuto minacce da parte 2 - della consorteria criminale;
che parte della giurisprudenza di legittimità ha - in dette situazioni - ritenuta operativa l'esimente ex 384 cod. pen.; che, in ogni caso, si ravvisano i presupposti dello "stato di necessità"; che la questione relativa al dolo - oggetto del secondo motivo di ricorso - non è rilevante in quanto una volta riconosciuta l'esistenza della scriminante risultano assorbiti i profili rispetto alla connotazione dell'elemento soggettivo;
che comunque OT ha successivamente ammesso la falsità delle dichiarazioni derivante dall'obiettiva gravità delle minacce ricevute, come dimostrato dalle dichiarazioni rese nel giugno del 2020 dall'imputato innanzi alla Polizia giudiziaria. Alla memoria è stata allegata documentazione relativa alla pericolosità del D'IO che è stato anche coinvolto in possibili attentati a danni di un magistrato che indagava sulle infiltrazioni della 'ngrangheta in Piemonte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La recente giurisprudenza di questa Sezione ha ritenuto che «in tema di falsa testimonianza, il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la vita o l'incolumità a seguito della propria testimonianza può rilevare ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., non rientrando, invece, nella previsione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., che si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore (da ultimo, Sez. 6, n. 27411 del 20/06/2024, Simonetti, Rv. 286826 - 01; Sez. 6, n. 7006 del 08/01/2021, Di Sanzo, Rv. 280840 - 01). Pertanto, errato è il riferimento alla causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., nella specie inapplicabile. 3. Occorre dunque valutare se, al di là di tale erroneo riferimento, la motivazione della sentenza impugnata possa comunque risultare congrua per giustificare l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 54 cod. pen. 3.1. Su tale profilo, si è recentemente precisato che «ai fini della configurabilità della scriminante dello stato di necessità, l'art. 54, comma primo, cod. pen. richiede che la condotta sia determinata dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale e non altrimenti evitabile, nonché la sussistenza di un rapporto di proporzione tra il fatto e il pericolo medesimo. Ai sensi del terzo comma, inoltre, la medesima disposizione si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia, ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo. La nozione di attualità del pericolo è stata definita da un remoto precedente, mai smentito dalla successiva giurisprudenza, non in termini assoluti, come rapporto di assoluta immediatezza tra la situazione di pericolo e l'azione necessitata, ma in temini relativi con riferimento alle circostanze esistenti nel momento in cui l'agente pone in essere il fatto costituente reato. Si è, infatti, affermato che tale situazione di attualità del pericolo può riconoscersi, allorché 3 esiste, secondo una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze concrete e contingenti di tempi e di luogo, del tipo di danno temuto e della sua possibile prevenzione, la ragionevole minaccia di una causa imminente e prossima del danno (sez. I, n. 4903 del 2 giugno 1988, Colella, Rv. 180963). In altra successiva pronuncia, si è, inoltre, affermato che lo stato di necessità determinato dall'altrui minaccia, di cui all'art. 54, comma terzo, cod. pen. (c.d. coazione morale), è configurabile anche nel caso in cui il pericolo attuale di un danno grave alla persona non abbia la natura di pericolo "imminente", ma quella di pericolo "perdurante", in cui il danno possa verificarsi nei confronti del soggetto minacciato in un futuro prossimo ovvero farsi attendere per un più lungo lasso di tempo (sez. III, n. 15654 del 2 febbraio 2022, Lomurno, Rv. 283168). Si è, in ogni caso, esclusa la rilevanza di una situazione di generico timore di un danno grave alla persona (sez. VI, n. 13134 del 16 marzo 2011, Esposito, Rv. 249891; sez. VI, n. 34595 del 7 maggio 2009, lo Scrudato, Rv. 244759). Va, inoltre, considerato che, ai sensi dell'art. 59, comma quarto, cod. pen., la sussistenza delle condizioni di attualità o inevitabilità del pericolo può essere erroneamente supposta dall'agente, rilevando ai fini della configurabilità della scriminante sotto il profilo "putativo" (cfr. sez. VI, n. 14037 del 30 settembre 2014, dep. 2015, locco, Rv. 262969). In tal caso, è, tuttavia, necessario che l'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità sia fondata, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (così, tra le tante, sez. IV, n. 2241 del 16 ottobre 2019, dep. 2020, Rv. 277955; sez. VI, n. 4114 del 14 dicembre 2016, dep. 2017, Rv. 269724). È, dunque, necessario che l'imputato alleghi dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, in una situazione che, se effettiva, avrebbe integrato un pericolo attuale e non altrimenti inevitabile, anche derivato dall'altrui minaccia» (così, Sez. 6, n. 30592 del 11/06/2024, L.R., che ha ritenuto integrato lo stato di necessità esimente in favore di una donna che aveva reso false dichiarazioni testimoniali per il timore di subire ulteriori violenze da parte dell'ex compagno che l'aveva già ripetutamente fatta oggetto di condotte maltrattanti). 3.2. Anche in altra pronuncia (la già citata Sez. 6, n. 27411 del 20/06/2024, ric. Valentini) si è ritenuto che i requisiti necessari per l'operatività della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen. presuppongono la concretezza e attualità del pericolo paventato. Sulla base di detto principio, la Corte di legittimità ha concluso che„alla luce delle modalità particolarmente violente di una intimidazione subita dal testimone che poi aveva reso le false dichiarazioni (al predetto era stato puntato un fucile in bocca, erano state fatte ingoiare due pallottole ed era stato violentemente colpito in testa cagionandogli una ferita suturata con ben settantadue punti), non risultava adeguata la motivazione della sentenza di appello che - senza prendere in considerazione tale specifica situazione - aveva confermato la penale responsabilità per falsa testimonianza. 4 4. La sentenza impugnata (pag. 5) ha ritenuto che potessero ricorrere gli estremi di uno "stato di necessità" (pur erroneamente declinato sub art. 384 cod. pen.) in quanto il OT - che all'udienza del 10 maggio 2018 aveva reso le dichiarazioni testimoniali, "ritrattanti" quanto riferito nelle indagini preliminari, giudicate false - "in data 10.04.2019 era nuovamente interrogato dal pubblico ministero, ed in tale circostanza confermava la versione resa innanzi al pubblico ministero, specificando di avere incontrato in due distinte occasioni D'IO FR e i fratelli Crea i quali gli chiesero con modalità intimidatorie di assumere un loro nipote. Nel corso del suddetto interrogatorio del 10.04.2019 il OT ammetteva di aver dichiarato fatti e circostanze non conformi al vero nel corso della predetta deposizione dibattimentale nell'ambito del giudizio a carico di D'IO FR, precisando di avere ritrattato le precedenti dichiarazioni accusatorie in quanto, conoscendo lo spessore criminale dei soggetti implicati quali appartenenti ad organismi criminali di tipo mafioso, temeva seriamente di gravi ritorsioni nei suoi confronti". 4.1. Tale motivazione non è idonea a dare conto dell'esistenza dei requisiti - sopra indicati - necessari per la sussistenza di uno stato di necessità (ancorchè incolpevolmente supposto, e quindi rilevante ai sensi dell'art. 59 cod. pen.). A tal fine è necessario ricostruire in modo più preciso le dinamiche e il contesto delinquenziale nel cui ambito si collocano i colloqui del OT con il D'IO e i fratelli Crea, verificando sia l'effettiva valenza di "intimidazione" di tali conversazioni, sia se la pericolosità di tali soggetti (compresa la perdurante appartenenza ad associazioni di tipo mafioso) fosse, al momento degli episodi che avrebbero ingenerato il senso di pericolo, ancora attuale ovvero neutralizzata, quantomeno in relazione al OT, allorquando questi rese la falsa testimonianza. Si tratta di accertamenti di competenza del Giudice di merito, il che impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio sul punto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Presidente