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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IT ROBERTO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 980/2023 depositato il 15/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2023 00032584 39 000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, la cartella di pagamento sopra specificata emessa all'esito di controllo automatizzato per
IVA maturata nell'anno di imposta 2018. Assumeva la ricorrente la illegittimità della notifica eseguita tramite PEC diversa da quella ufficiale, la decadenza maturata dall'attività di riscossione, il difetto di motivazione (circa le modalità di determinazione degli interessi) e l'importo eccessivo delle sanzioni comminate.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, contestava le avverse doglianze eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo in ogni caso per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria integrativa la ricorrente rappresentava di aver ottenuto una rateizzazione del debito e di aver pure corrisposto le rate maturate, rilevando che tanto era stato non correttamente sottaciuto dall'ufficio della riscossione.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, difettando qualsivoglia interesse delle parti ad una pronuncia di merito come conseguenza della rateizzazione del debito e della corresponsione da parte della ricorrente delle rate maturate.
Il mancato riferimento a tali circostanze da parte dell'ufficio della riscossione, infatti, appare al più idoneo ad incidere sulla regolamentazione delle spese processuali.
Essendo peraltro la rateizzazione del debito e la corresponsione da parte della ricorrente delle rate maturate avvenute abbondantemente dopo la costituzione dell'ufficio della riscossione, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IT ROBERTO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 980/2023 depositato il 15/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2023 00032584 39 000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, la cartella di pagamento sopra specificata emessa all'esito di controllo automatizzato per
IVA maturata nell'anno di imposta 2018. Assumeva la ricorrente la illegittimità della notifica eseguita tramite PEC diversa da quella ufficiale, la decadenza maturata dall'attività di riscossione, il difetto di motivazione (circa le modalità di determinazione degli interessi) e l'importo eccessivo delle sanzioni comminate.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, contestava le avverse doglianze eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e concludendo in ogni caso per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria integrativa la ricorrente rappresentava di aver ottenuto una rateizzazione del debito e di aver pure corrisposto le rate maturate, rilevando che tanto era stato non correttamente sottaciuto dall'ufficio della riscossione.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, difettando qualsivoglia interesse delle parti ad una pronuncia di merito come conseguenza della rateizzazione del debito e della corresponsione da parte della ricorrente delle rate maturate.
Il mancato riferimento a tali circostanze da parte dell'ufficio della riscossione, infatti, appare al più idoneo ad incidere sulla regolamentazione delle spese processuali.
Essendo peraltro la rateizzazione del debito e la corresponsione da parte della ricorrente delle rate maturate avvenute abbondantemente dopo la costituzione dell'ufficio della riscossione, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.