Articolo 2 della Legge 18 ottobre 1985, n. 566
Articolo 1
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9 novembre 1985
Art. 2.
L'intero ricavato della vendita, autorizzata in base al precedente articolo, e' iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Correlativamente sara' incrementato, in termini di competenza e di cassa, lo stanziamento iscritto nel capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 9 novembre 1985