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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 960/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6141/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007725548000 CONTR. BONIFICA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007725548000 CONTR. BONIFICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la Intimazione di Pagamento n. 094
2025 90077255 48 000 con riferimento solo alle Cartelle di Pagamento comprese nell'atto impugnato di seguito analiticamente specificate:
1) Cartella di Pagamento n. 094 2019 00265711 08 000
2) Cartella di Pagamento n. 094 2021 00176920 91 000.
Eccepiva che
La Cartella di Pagamento oggetto di Ricorso n. 094 2019 00265711 08 000 compresa nell'atto impugnato
è stata annullata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione 9, con la
Sentenza n. 272 del 2023, pronunciata in data 11 novembre 2022 e depositata in data 16 gennaio 2023, emessa in esito al Ricorso n. 3455 del 2020 R.G. R.
La Cartella di Pagamento oggetto di Ricorso n. 094 2021 00176920 91 000 compresa nell'atto impugnato
è stata annullata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione 1, con la
Sentenza n. 6532 del 2023, pronunciata in data 29 settembre 2023 e depositata in data 5 dicembre 2023, emessa in esito al Ricorso n. 592 del 2023 R.G. R.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che affermava che è onere del contribuente dimostrare in giudizio la presenza di una sentenza passata giudicato in relazione alle predette cartelle. Aggiungeva che successivamente alla notifica delle stesse risulta notificata, in data 02/10/2023, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 09480202300010297000 che non risulta opposta e la contestazione relativa agli atti presupposti si appaleserebbe tardiva.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti, ovviamente delle die cartelle impugnate.
L'annullamento delle stesse (le sentenze risultano essere passate in giudicato) fa venire meno, infatti, ex tunc, la pretesa impositiva (relative al contributo di bonifica) con conseguente illegittimità dell'intimazione rispetto a detti due carichi.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022. Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6141/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007725548000 CONTR. BONIFICA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007725548000 CONTR. BONIFICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la Intimazione di Pagamento n. 094
2025 90077255 48 000 con riferimento solo alle Cartelle di Pagamento comprese nell'atto impugnato di seguito analiticamente specificate:
1) Cartella di Pagamento n. 094 2019 00265711 08 000
2) Cartella di Pagamento n. 094 2021 00176920 91 000.
Eccepiva che
La Cartella di Pagamento oggetto di Ricorso n. 094 2019 00265711 08 000 compresa nell'atto impugnato
è stata annullata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione 9, con la
Sentenza n. 272 del 2023, pronunciata in data 11 novembre 2022 e depositata in data 16 gennaio 2023, emessa in esito al Ricorso n. 3455 del 2020 R.G. R.
La Cartella di Pagamento oggetto di Ricorso n. 094 2021 00176920 91 000 compresa nell'atto impugnato
è stata annullata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione 1, con la
Sentenza n. 6532 del 2023, pronunciata in data 29 settembre 2023 e depositata in data 5 dicembre 2023, emessa in esito al Ricorso n. 592 del 2023 R.G. R.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che affermava che è onere del contribuente dimostrare in giudizio la presenza di una sentenza passata giudicato in relazione alle predette cartelle. Aggiungeva che successivamente alla notifica delle stesse risulta notificata, in data 02/10/2023, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 09480202300010297000 che non risulta opposta e la contestazione relativa agli atti presupposti si appaleserebbe tardiva.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti, ovviamente delle die cartelle impugnate.
L'annullamento delle stesse (le sentenze risultano essere passate in giudicato) fa venire meno, infatti, ex tunc, la pretesa impositiva (relative al contributo di bonifica) con conseguente illegittimità dell'intimazione rispetto a detti due carichi.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022. Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.