CASS
Sentenza 14 novembre 2023
Sentenza 14 novembre 2023
Massime • 1
In tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione o di proroga, ove non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, ma è onere della parte che la deduca allegare i decreti medesimi, nel caso in cui gli stessi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e, per l'effetto, non siano pervenuti alla Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2023, n. 49959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49959 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AG DR nato a [...] 11 12/04/1982 CA PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET IN, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49959 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI PE Data Udienza: 14/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 18/01/2022 confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui LI ND era stato condannato per i delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 9 legge 27 dicembre 1956 n.1423 (capo 32), detenzione e porto di armi (capi 32 e T05) e rapina aggravata di cui agli artt. 81, 61 n.1, 110, 628 commi n.1 e 3 n.1 cod.pen. (capo V) e IN GI per rapina aggravata, consumata e tentata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di LI, reiterando l'eccezione secondo la quale il decreto emesso in data 30.10.2007 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani, con il quale era stato convalidato il decreto mediante il quale il Pubblico Ministero aveva disposto con urgenza l'intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura Mercedes in uso a Di VI CO, era nullo, in quanto non riportava alcun riferimento ai nomi degli indagati, né a quello della persona la cui autovettura era stata interessata dall'attività captiva ambientale;
inoltre, il modulo prestampato utilizzato per convalidare il decreto d'urgenza, riportava il riferimento agli atti di un'altra indagine, che poi si era cercato di espungere con un tratto di penna, e non erano specificate neppure in maniera succinta le motivazioni per le quali il giudice riteneva di convalidare il decreto emesso dal Pubblico Ministero. 1.2 In stretta correlazione con il primo motivo di censura, il difensore evidenzia come l'affermazione della penale responsabilità di LI in relazione al reato di cui al capo T05 era stata affermata sulla base di prove inutilizzabili;
nella denegata ipotesi in cui le prove avessero dovuto essere ritenute fruibili, il difensore osserva che la motivazione della sentenza impugnata era in ogni caso carente laddove non veniva concretamente spiegato il motivo per cui le conversazioni captate sarebbero state inequivocabilmente indice della commissione di un reato. 1.3 Il difensore eccepisce l'eccessività della pena, anche riguardo agli aumenti operati per effetto della continuazione. 2. Propone ricorso il difensore di IN GI. 2.1 Il difensore eccepisce la nullità del decreto di giudizio immediato, del procedimento e della sentenza per manifesta violazione del diritto di difesa in quanto La Corte di appello aveva ritenuto erroneamente che l'interrogatorio di tale RO IO non riguardava imputati diversi dai quali si procedeva: il Pubblico Ministero aveva presentato al Giudice per le indagini preliminari richiesta di giudizio immediato corredata dalla documentazione relativa alle 2 svolte indagini preliminari tra cui il verbale di interrogatorio di RO che, per la presenza dei numerosissimi omissis appariva intelleggibile;
si era quindi contestata la omessa ed obbligatoria "discovery" degli atti di indagine da parte del Pubblico Ministero che avevano impedito l'esercizio del diritto di difesa, non avendo avuto la possibilità di conoscere il contenuto dell'interrogatorio. 2.2 Il difensore rileva che la Corte di appello non aveva motivato in ordine alla richiesta di verifica della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della commissione dei fatti, ed al momento della celebrazione del processo in grado di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di LI deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalle parti, per la prima volta, in sede di legittimità, ma è onere del ricorrente allegare i decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentemente non siano pervenuti alla Corte di cassazione" (Sez. 1, 31046 del 21/09/2016, dep. 21/06/2017, Pio, Rv. 270903; da ultimo, sez.6, n. 29172 del 28/04/2023, n.m.); l'affermazione che il decreto emesso in data 30.10.2007 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani, con il quale era stato convalidato il decreto mediante il quale il Pubblico Ministero aveva disposto con urgenza l'intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura Mercedes in uso a Di VI CO, era nullo, non può pertanto essere sindacata in sede di legittimità, considerato che detti decreti non sono stati allegati al ricorso. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è assolutamente generico, senza alcun confronto con la motivazione della Corte di appello contenuta a pag.18 della sentenza impugnata. 1.3 Quanto alla pena, si deve ribadire che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014 , AY e altri Rv. 258410): nel caso in esame, la Corte di 3 appello ha evidenziato le modalità particolarmente allarmanti della rapina la sussistenza di plurimi precedenti penali e l'intensità del dolo manifestato, osservando che gli aumenti per la continuazione erano assolutamente congrui in relazione alla consistenza delle frequentazioni di cui al capo 32 ed alla gravità delle condotte relative alle armi. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di IN GI deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente promosso. 2.1 La sentenza della Corte di appello era stata infatti pronunciata in data 18 gennaio 2022, con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, avvenuto in data 8 aprile 2022; pertanto, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (che richiama l'art. 544 comma 3 cod .proc. pen.), il termine era di quarantacinque giorni, che decorreva, ai sensi dell'art. 585 comma 2 lett. c) "dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito"; essendo il deposito avvenuto nel termine determinato dal giudice (90 giorni dal 18 gennaio 2022), il termine di 45 giorni iniziava a decorrere il 18 aprile 2022 e scadeva il 3 giugno 2022; essendo stato depositato il ricorso il 6 giugno 2022, lo stesso è da considerare tardivamente promosso. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/11/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere PE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET IN, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49959 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI PE Data Udienza: 14/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 18/01/2022 confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui LI ND era stato condannato per i delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 9 legge 27 dicembre 1956 n.1423 (capo 32), detenzione e porto di armi (capi 32 e T05) e rapina aggravata di cui agli artt. 81, 61 n.1, 110, 628 commi n.1 e 3 n.1 cod.pen. (capo V) e IN GI per rapina aggravata, consumata e tentata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di LI, reiterando l'eccezione secondo la quale il decreto emesso in data 30.10.2007 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani, con il quale era stato convalidato il decreto mediante il quale il Pubblico Ministero aveva disposto con urgenza l'intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura Mercedes in uso a Di VI CO, era nullo, in quanto non riportava alcun riferimento ai nomi degli indagati, né a quello della persona la cui autovettura era stata interessata dall'attività captiva ambientale;
inoltre, il modulo prestampato utilizzato per convalidare il decreto d'urgenza, riportava il riferimento agli atti di un'altra indagine, che poi si era cercato di espungere con un tratto di penna, e non erano specificate neppure in maniera succinta le motivazioni per le quali il giudice riteneva di convalidare il decreto emesso dal Pubblico Ministero. 1.2 In stretta correlazione con il primo motivo di censura, il difensore evidenzia come l'affermazione della penale responsabilità di LI in relazione al reato di cui al capo T05 era stata affermata sulla base di prove inutilizzabili;
nella denegata ipotesi in cui le prove avessero dovuto essere ritenute fruibili, il difensore osserva che la motivazione della sentenza impugnata era in ogni caso carente laddove non veniva concretamente spiegato il motivo per cui le conversazioni captate sarebbero state inequivocabilmente indice della commissione di un reato. 1.3 Il difensore eccepisce l'eccessività della pena, anche riguardo agli aumenti operati per effetto della continuazione. 2. Propone ricorso il difensore di IN GI. 2.1 Il difensore eccepisce la nullità del decreto di giudizio immediato, del procedimento e della sentenza per manifesta violazione del diritto di difesa in quanto La Corte di appello aveva ritenuto erroneamente che l'interrogatorio di tale RO IO non riguardava imputati diversi dai quali si procedeva: il Pubblico Ministero aveva presentato al Giudice per le indagini preliminari richiesta di giudizio immediato corredata dalla documentazione relativa alle 2 svolte indagini preliminari tra cui il verbale di interrogatorio di RO che, per la presenza dei numerosissimi omissis appariva intelleggibile;
si era quindi contestata la omessa ed obbligatoria "discovery" degli atti di indagine da parte del Pubblico Ministero che avevano impedito l'esercizio del diritto di difesa, non avendo avuto la possibilità di conoscere il contenuto dell'interrogatorio. 2.2 Il difensore rileva che la Corte di appello non aveva motivato in ordine alla richiesta di verifica della capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della commissione dei fatti, ed al momento della celebrazione del processo in grado di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di LI deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalle parti, per la prima volta, in sede di legittimità, ma è onere del ricorrente allegare i decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentemente non siano pervenuti alla Corte di cassazione" (Sez. 1, 31046 del 21/09/2016, dep. 21/06/2017, Pio, Rv. 270903; da ultimo, sez.6, n. 29172 del 28/04/2023, n.m.); l'affermazione che il decreto emesso in data 30.10.2007 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani, con il quale era stato convalidato il decreto mediante il quale il Pubblico Ministero aveva disposto con urgenza l'intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura Mercedes in uso a Di VI CO, era nullo, non può pertanto essere sindacata in sede di legittimità, considerato che detti decreti non sono stati allegati al ricorso. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è assolutamente generico, senza alcun confronto con la motivazione della Corte di appello contenuta a pag.18 della sentenza impugnata. 1.3 Quanto alla pena, si deve ribadire che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014 , AY e altri Rv. 258410): nel caso in esame, la Corte di 3 appello ha evidenziato le modalità particolarmente allarmanti della rapina la sussistenza di plurimi precedenti penali e l'intensità del dolo manifestato, osservando che gli aumenti per la continuazione erano assolutamente congrui in relazione alla consistenza delle frequentazioni di cui al capo 32 ed alla gravità delle condotte relative alle armi. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di IN GI deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente promosso. 2.1 La sentenza della Corte di appello era stata infatti pronunciata in data 18 gennaio 2022, con termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, avvenuto in data 8 aprile 2022; pertanto, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (che richiama l'art. 544 comma 3 cod .proc. pen.), il termine era di quarantacinque giorni, che decorreva, ai sensi dell'art. 585 comma 2 lett. c) "dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito"; essendo il deposito avvenuto nel termine determinato dal giudice (90 giorni dal 18 gennaio 2022), il termine di 45 giorni iniziava a decorrere il 18 aprile 2022 e scadeva il 3 giugno 2022; essendo stato depositato il ricorso il 6 giugno 2022, lo stesso è da considerare tardivamente promosso. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/11/2023