Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2023, n. 49959
CASS
Sentenza 14 novembre 2023

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In tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione o di proroga, ove non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, ma è onere della parte che la deduca allegare i decreti medesimi, nel caso in cui gli stessi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e, per l'effetto, non siano pervenuti alla Corte di cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2023, n. 49959
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49959
    Data del deposito : 14 novembre 2023

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