Art. 4.
E' autorizzata per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei tondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
E' autorizzata per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei tondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 20 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.