Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
La prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare a carico di un medico è legittimamente interrotta, con effetto istantaneo, sia dall'atto di apertura di un procedimento penale a carico dell'incolpato, sia da tutti gli altri atti del procedimento medesimo di natura propulsiva, probatoria, decisoria, con esclusione, peraltro (rispetto alla previsione penalistica di cui all'art. 160 cod. pen.) del limite del prolungamento complessivo del termine non oltre la metà, ed esclusa, altresì, l'applicabilità, al procedimento disciplinare, dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione di cui all'art. 2945, secondo comma cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11/03/2004 n° 5038Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2001, n. 8141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8141 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ IO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIULIO CESARE 6, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO DOMINICI, che lo difende unitamente all'avvocato PATRIZIA MALTAGLIATI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORDINE MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI GENOVA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE GENOVA;
MINISTERO SANITÀ, MINISTERO SANITÀ COMM. CENTRALE ESERCENTI PRO;
- intimati -
avverso la decisione n. 176/99 della Commissione Centrale per gli esercenti le profes. sanit. di ROMA emessa il 15/10/1999, depositata il 05/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. AN TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.1.1994 veniva disposta di misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del dott. IZ NE, persona sottoposta ad indagini penali in relazione ai delitti di corruzione ed estorsione, contestatigli per avere, in concorso con il dirigente dell'ospedale S. Martino di Genova, accettato nel 1987 il pagamento di somma di danaro per l'assegnazione a AN BI dell'appalto per la gestione del bar interno al nosocomio. In data 21.1.1994 la Commissione dell'ordine dei Medici di Genova, vista la nota informativa circa la disposta misura cautelare e l'inizio del procedimento penale, dichiarava la sospensione di diritto del dott. NE dall'attività professionale. In data 24.2.1994, a seguito della revoca della custodia cautelare in carcere, veniva disposto analogo provvedimento di revoca della sospensione dall'attività professionale del sanitario, nei cui confronti era deliberata l'azione disciplinare per gli stessi fatti oggetto delle indagini penali, sino alla definizione delle quali era, contestualmente, sospeso il relativo procedimento disciplinare. Successivamente, nell'ambito del medesimo procedimento penale, il P.M. contestava al dott. NE, in concorso sempre con il dirigente dell'ospedale, altro episodio di corruzione relativo al concorso per l'assunzione di due candidati al posto di ausiliario ospedaliero.
Con sentenza del G.I.P. del tribunale di Genova n. 879 del 5.12.1995, al dott. NE, assolto dal delitto di estorsione, era applicata, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ., per gli episodi corruttivi contestatigli, la pena patteggiata della reclusione nella misura di un anno e sei mesi e questa Corte, con sentenza del 15.5.1996, dichiarava inammissibile la impugnazione della predetta sentenza.
A seguito della definizione del procedimento penale, veniva proseguito quello disciplinare, riaperto in data 21.4.1997; istruito mediante l'acquisizione degli atti penali;
deciso in data 15.12.1997 con la irrogazione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di sei mesi.
La decisione, su ricorso dell'interessato, era confermata dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, con provvedimento depositato il 5.1.2000 e comunicato al dott. NE con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 19.1.2000. La Commissione Centrale riteneva infondati i motivi della impugnazione, considerando, in particolare, che:
a) il termine di prescrizione dell'azione disciplinare non si era compiuto, giacché esso deve farsi decorrere dal momento in cui l'ordine professionale ha avuto conoscenza dell'illecito disciplinare e non da quando la infrazione sanzionabile è stata commessa;
b) la contestazione dell'addebito, riferita alla violazione degli artt. 1 e 2 del codice deontologico, doveva ritenersi rituale, in quanto, pur non contenendo essa la minuziosa indicazione dei fatti, era risultata idonea a rendere palesi le accuse mosse ed a consentire la difesa dell'incolpato;
c) il convincimento di colpevolezza non era derivato dalla sentenza di patteggiamento, ma dall'esame autonomo della istruttoria disciplinare e dalle prove raccolte dagli organi di polizia giudiziaria;
d) il ruolo svolto dal sanitario nella vicenda, oggetto già del procedimento penale, aveva inciso gravemente sul prestigio e duo decoro della categoria professionale di appartenenza. Per la cassazione della decisione è ricorso del dott. NE, che affida la impugnazione a cinque mezzi di doglianza.
Non hanno svolto difese il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova, l'Ordine provinciale dei Medici di Genova ed il Ministro della Sanità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione - denunciando la violazione e l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 51 del d.P.R. 5.4.1950, n. 221 - il ricorrente assume che l'organo disciplinare avrebbe dovuto rilevare la intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, per avvenuto compimento del termine di cinque anni dal momento in cui si era verificata la condotta contestatagli (siccome contraria alle norme deontologiche relativa a fatti posti in essere negli anni dal 1985 al 1988), giacché, pure ritenuta la continuazione fino al 1991 tra i vari episodi integranti la complessiva condotta nella sua rilevanza penale, il procedimento disciplinare si sarebbe dovuto concludere entro il 30.6.1996. In particolare, il ricorrente censura la statuizione dell'organo disciplinare in quanto la Commissione aveva fatto decorrere il termine di cui all'art. 51 del d.P.R.n. 221 del 1950 dal momento in cui l'ordine professionale era venuto a conoscenza della infrazione disciplinare, piuttosto che dalla data della commessa infrazione, attribuendo, peraltro, efficacia interruttiva della prescrizione medesima a tutta la serie di atti, intervenuti tra il 21.1.1994 ed il 21.4.1997, anche nel corso del procedimento penale, laddove la predetta norma dell'art. 51 non contempla alcuna ipotesi di interruzione o di sospensione dell'azione disciplinare. La censura non è fondata.
Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, di cui all'art. 51 del d.P.R. n. 221 del 1850 in tema di sanzioni per gli esercenti le professioni sanitarie, occorre tenere distinto il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da un fatto punibile soltanto in tale sede, in quanto esso viola esclusivamente i peculiari doveri del professionista o incide solo sui requisiti di probità, di decoro e di dirittura professionale;
dal caso, invece, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata esercitata l'azione penale.
Mentre nel primo caso il termine di prescrizione quinquennale decorre dal giorno della consumazione del fatto, nel secondo caso il termine predetto non può decorrere che dalla data di definizione del procedimento penale e cioè dal giorno in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile;
senza che, in tal caso, possa tenersi conto alcuno, agli effetti della prescrizione, del periodo di tempo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale, anche se in detto periodo il Consiglio dell'Ordine, venuto a conoscenza del fatto abbia ritenuto di dovere instaurare il procedimento disciplinare per poi sospenderlo di fronte all'avvenuto esercizio dell'azione penale.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte esprime un indirizzo del tutto costante (Cass., n. 9893/93; Cass. 2763/93; Cass., 5712/90) nella materia delle sanzioni disciplinari a carico di professionisti disciplinate in maniera analoga alla previsione dell'art. 51 del d.P.R. n. 221 del 1950, per cui anche per gli esercenti le professioni sanitarie deve, in via generale, ritenersi che alla prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare, che costituisce esercizio di una potestà punitiva di natura pubblicistica, non è integralmente applicabile la disciplina civilistica della prescrizione, dovendosi fare riferimento anche, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dell'interruzione del corso della prescrizione penale dettata dall'art. 160 c.p., suscettibile di assumere rilevanza in tutta la materia punitiva.
Sulla base di tale criterio è stato, perciò, precisato (Cass., sez. un., n. 372/99), a conferma di specifico indirizzo espresso già dal giudice di legittimità (Cass., sez. un., n. 4909/97), che la prescrizione, la quale decorre dalla data di realizzazione dell'illecito o dalla cessazione della sua permanenza, è soggetta, durante il procedimento amministrativo disciplinare davanti al Consiglio dell'ordine, ad interruzione con effetti istantanei in virtù sia dell'atto di apertura del procedimento;
sia di tutti gli altri atti del procedimento medesimo di natura propulsiva o probatoria ovvero decisoria, escluso, peraltro, rispetto alla previsione penalistica dell'art. 160 c.p., il limite del prolungamento complessivo del termine non oltre la metà ed esclusa, altresì, la applicabilità al procedimento amministrativo dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione, quale sancito dall'art. 2945, 2^ comma, cod. civ.. Inoltre, data la rilevanza pubblicistica della materia, sono soggetti a rilievo d'ufficio sia la maturazione della prescrizione in questione che gli effetti degli atti interruttivi.
Ne consegue, alla stregua dei principi richiamati, che nella ipotesi di specie - pure essendo errata la considerazione della impugnata decisione, secondo cui il termine di prescrizione dell'azione disciplinare decorre non dalla data dell'illecito, ma dalla conoscenza che di esso abbia avuto l'ordine professionale competente a sanzionarne la condotta commissiva - l'azione disciplinare nei confronti del ricorrente non può dirsi prescritta, in quanto essa, collegata a fatti di rilevanza penale il cui procedimento si è concluso con sentenza irrevocabile del 15 maggio 1996, veniva iniziata in data 24.2.1994; era sospesa per la pendenza del procedimento penale;
veniva ripresa in data 21.4.1997 con la riapertura del procedimento ed era definita in data 15.12.1997 con irrogazione di sanzione, confermata il 15 ottobre 1999 con la decisione della Commissione Centrale, in questa sede censurata, che costituisce l'ultimo atto interruttivo con effetti istantanei, dal quale il termine di cinque anni non è decorso.
Con il secondo motivo di impugnazione - denunciando la violazione di legge per mancata osservanza delle norme di cui agli artt. 45 - 47 del d.P.R. n. 221 del 1950 nonché il difetto di istruttoria ed il vizio di motivazione della pronuncia della Commissione Centrale - il ricorrente assume che la Commissione medesima, pur dichiarando di non fondare sulla sentenza cd. di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. il giudizio di responsabilità disciplinare, in realtà aveva preso in esame e fatte proprie le risultanze emerse dalle indagini degli organi di polizia giudiziaria a ciò delegati dal P.M.; venendo così ad utilizzare contenuti nel fascicolo del P.M., i quali non potevano entrare a fare parte del fascicolo del dibattimento se non in caso di pronuncia di rinvio a giudizio e, perciò, non erano idonei a costituire la dimostrazione autonoma dei fatti contestati in sede penale.
Anche detta censura non è fondata.
Deve ritenersi ormai "ius receptum" nella giurisprudenza di questa Corte che la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. - in quanto mancante di un effettivo accertamento dei fatti e tenuto conto che l'applicazione della pena su richiesta concordata delle parti non implica necessariamente un riconoscimento di colpevolezza - non costituisce sentenza di condanna, che possa essere posta a fondamento di una responsabilità disciplinare in ordine ai fatti contestati nella sede penale e per i quali le parti stesse abbiano ritenuto di dare alla vicenda complessiva la soluzione negozialprocessuale consentita dall'istituto di cui alla predetta norma dell'art. 444 c.p.c. (ex plurimis: Cass., n. 6223/97; Cass., n. 8993/99).
Occorre, in tal caso, che l'organo disciplinare proceda ad autonoma valutazione della rilevanza di detti fatti, senza alcun limite o preclusione derivante dalla sentenza penale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; alla quale, tuttavia, ben può farsi riferimento per ritenere accertati taluni fatti non controversi;
sempre che sia salvaguardato il generale principio che, nel giudizio disciplinare, è demandato al giudice civile l'accertamento, in assoluta autonomia, dei fatti addebitati quali illecito disciplinare onde valutarne, a tal fine, la rilevanza.
Sicché, se la sentenza di patteggiamento come tale non può fare stato circa la sussistenza dei fatti costituenti illecito disciplinare, deve, invece, senz'altro ammettersi che l'autonomo accertamento da compiere nella sede disciplinare ben può avvalersi delle circostanze di fatto emerse nella sede penale, a tale scopo utilizzando anche gli atti di indagine già compiuti, traendoli dagli atti del procedimento penale ove ciò sia possibile e, in base ad essi, esprimendo, da parte dell'organo competente, le ragioni del convincimento di fondatezza o meno dell'azione disciplinare, senza i limiti derivanti dal criterio della utilizzabilità, quale indicato dall'art. 526 c.p.p. e che il ricorrente a torto vorrebbe trasferire dal processo penale a quello disciplinare nel senso che nel secondo sarebbe preclusa la valutazione di atti di istruttoria penale, che già non si trovino nel fascicolo del dibattimento.
Nel caso di specie, la impugnata decisione espressamente ha precisato di non fondare il convincimento di colpevolezza dell'inquisito sulla sentenza di patteggiamento;
ma di avere, invece, preso in esame e fatte proprie, in autonoma valutazione, le risultanze emerse nella "fase istruttoria del procedimento disciplinare" con riferimento alle "prove raccolte dagli organi di polizia giudiziaria". Il che significa che la Commissione ha proceduto in aderenza alla interpretazione della legge, quale innanzi indicata, e secondo congrua e logica motivazione sul punto.
Con il terzo mezzo di doglianza il ricorrente - denunciando, in relazione alla norma di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990, il difetto assoluto di motivazione in ordine alla presunta lesione del prestigio e del decoro professionale da parte sua quanto ai fatti contestatigli nella sede penale - assume che la impugnata decisione non avrebbe spiegato perché il ruolo da lui svolto avrebbe gravemente inciso sul prestigio della categoria di appartenenza, non essendo detti fatti attinenti alla attività professionale esercitata.
Il motivo non è fondato.
In tema di sanzioni disciplinari a carico di esercenti la professione sanitaria, questa Corte ha già precisato (da ultimo: Cass., n. 4160/99) che il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione Centrale si inquadra, quando con la impugnazione non siano fatti valere motivi attinenti alla giurisdizione, in quello indicato dall'art. 111, 2^ co., Cost., per cui esso è consentito solo per violazione di legge, vizio nel quale può ricomprendersi anche il profilo della inesistenza o della mera apparenza della motivazione, mentre la verifica della sufficienza e della razionalità della medesima resta estranea al controllo del giudice di legittimità.
In suddetto indirizzo interpretativo, che è espressione di un ben preciso pregresso orientamento nella materia della responsabilità disciplinare dei professionisti (Cass., n. 11488/96; Cass., n. 6332/94), deve essere ribadito a sostegno del rigetto dell'avanzata censura, in quanto la impugnata decisione, sulla scorta dei fatti accertati, ha argomentato che detti fatti sono in contrasto con le norme del codice deontologico, essendo emerso con tutta evidenza che il ruolo svolto nella vicenda dal ricorrente aveva pregiudicato il prestigio ed il decoro della categoria.
Detta motivazione è esaustiva e deve, peraltro, considerarsi anche razionale e congrua, considerato che la norma di cui all'art. 38 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, sanziona disciplinarmente non solo gli abusi e le mancanze nell'esercizio della professione;
ma anche ogni altro fatto disdicevole al decoro professionale, in tal modo ponendo clausole generali di comportamento, il cui contenuto deve essere integrato dalle norme di etica professionale, la violazione delle quali non suppone necessariamente il collegamento del comportamento illecito all'esercizio, in senso stretto, della professione medesima. Con il quarto motivo di impugnazione - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 40 del d.P.R. n. 221 del 1950 nonché il vizio di motivazione di un punto decisivo della controversia - il ricorrente lamenta la eccessività della sanzione inflittagli, che sarebbe stata determinata nella misura del massimo senza il riconoscimento a suo favore di alcuna attenuante.
Trattasi di motivo inammissibile, poiché, secondo quanto pure già ritenuto (Cass., n. 6223/97), in tema di procedimento disciplinare a carico di professionista, la valutazione della gravità dell'addebito, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa sul prestigio dell'ordine professionale che al fine della scelta della sanzione da irrogare, rientra tra gli apprezzamenti di merito di natura discrezionale dell'organo professionale ed è sottratto al sindacato di legittimità in sede di ricorso per cassazione. Con l'ultimo motivo di impugnazione il ricorrente - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 137 c.p. e 40 del d.P.R. n. 221 del 1950, nonché il vizio di omessa motivazione sul punto - deduce che la impugnata decisione aveva del tutto disatteso la sua richiesta di riduzione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, nella misura corrispondente al periodo di 34 giorni, pari al tempo per il quale era stata operante a suo carico la misura cautelare della sospensione.
Il motivo è inammissibile in sede di procedimento relativo alla determinazione della sanzione disciplinare applicabile al caso concreto, in cui il potere discrezionale dell'organo competente deve stabilire quale sia la sanzione congrua rispetto alla gravità dell'illecito accertato.
In virtù del principio di carattere generale della cd. fungibilità della pena, di cui è espressione tipica la norma di cui all'art. 137 cod. pen., anche rispetto alle sanzioni previste per gli illeciti disciplinari dei professionisti deve ritenersi che il periodo di sospensione dall'esercizio della attività - che il professionista abbia dovuto scontare per effetto di irrogazione, a suo carico, della relativa misura cautelare da parte dell'Ordine professionale - deve essere detratto dalla durata complessiva della definitiva sanzione di analogo contenuto. La detrazione, tuttavia, attiene al momento esecutivo, successivo al definitivo provvedimento sanzionatorio, e costituisce, perciò questione che non può venire all'esame nel procedimento cognitivo della sussistenza o meno dell'illecito disciplinare, ancorché dall'accertamento positivo consegua la pronuncia di condanna.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese non avendo gli intimati svolto difese.
P. T. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2001