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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 11/02/2026, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1421/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ARMENANTE RI, AT
MANCUSO CARLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5000/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 897/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
12 e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0011962978000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7579/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 897/24 la Cgt di primo grado di Salerno ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 avverso cartella di pagamento notificata il 18.5.2023 , dell'importo di Euro 2148,93 , relativa a controllo formale della dichiarazione modello Unico / redditi anno 2016 ex art. 36-bis Dpr 600/73 , per omesso- carente versamento IR .
Propone appello la parte , deducendo che la cartella era nulla in quanto non preceduta dalla notifica di avviso bonario o avviso di accertamento;
che si era verificata la decadenza , in quanto , ex art. 25 DPR
602/73 , la cartella doveva notificarsi entro il terzo anno successivo a quello della dichiarazione e non si applicava la sospensione di ventiquattro mesi prevista dall'art. 68 D.L. 18/2020 – art.
4-bis per i carichi affidati dal dì 8.3.2020 al 31.12.2021 , in quanto il carico era stato affidato il 25.4.2023 ; che la notifica della cartella , proveniente da indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici elenchi , non era valida;
che la cartella non era sufficientemente motivata;
che non era indicato il computo degli interessi .
L'Ufficio resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la cartella è sufficientemente motivata , così da consentire la difesa , facendosi riferimento all'imposta dovuta secondo la dichiarazione ed a quella effettivamente versata , con richiamo dei criteri legali di calcolo degli interessi . Nella cartella si da atto , altresì , che , in caso di mancata ricezione della comunicazione ex art. 36-bis comma 3 Dpr 600/73 , il contribuente ha titolo per richiedere all'Ufficio i dovuti controlli e , se del caso , pagare entro trenta giorni la somma rideterminata . Per espresso disposto normativo , trattandosi di liquidazione automatizzata della dichiarazione della parte , non era necessario alcun previo accertamento .
La notifica da indirizzo p.e.c. , asseritamente non iscritto nei pubblici elenchi , è valida , avendo raggiunto il suo scopo ( Cass. ord. n. 14409/25 ) .
Non sussiste l'invocata decadenza , in quanto , ex art. 68 comma 4-bis D.L. 18/2020 , per i carichi scadenti , come quello in esame , negli anni 2020 e 2021 , vigeva la proroga fino al 31.12.2023 .
L'appello , allora , va disatteso .
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ARMENANTE RI, AT
MANCUSO CARLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5000/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 897/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
12 e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0011962978000 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7579/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 897/24 la Cgt di primo grado di Salerno ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 avverso cartella di pagamento notificata il 18.5.2023 , dell'importo di Euro 2148,93 , relativa a controllo formale della dichiarazione modello Unico / redditi anno 2016 ex art. 36-bis Dpr 600/73 , per omesso- carente versamento IR .
Propone appello la parte , deducendo che la cartella era nulla in quanto non preceduta dalla notifica di avviso bonario o avviso di accertamento;
che si era verificata la decadenza , in quanto , ex art. 25 DPR
602/73 , la cartella doveva notificarsi entro il terzo anno successivo a quello della dichiarazione e non si applicava la sospensione di ventiquattro mesi prevista dall'art. 68 D.L. 18/2020 – art.
4-bis per i carichi affidati dal dì 8.3.2020 al 31.12.2021 , in quanto il carico era stato affidato il 25.4.2023 ; che la notifica della cartella , proveniente da indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici elenchi , non era valida;
che la cartella non era sufficientemente motivata;
che non era indicato il computo degli interessi .
L'Ufficio resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la cartella è sufficientemente motivata , così da consentire la difesa , facendosi riferimento all'imposta dovuta secondo la dichiarazione ed a quella effettivamente versata , con richiamo dei criteri legali di calcolo degli interessi . Nella cartella si da atto , altresì , che , in caso di mancata ricezione della comunicazione ex art. 36-bis comma 3 Dpr 600/73 , il contribuente ha titolo per richiedere all'Ufficio i dovuti controlli e , se del caso , pagare entro trenta giorni la somma rideterminata . Per espresso disposto normativo , trattandosi di liquidazione automatizzata della dichiarazione della parte , non era necessario alcun previo accertamento .
La notifica da indirizzo p.e.c. , asseritamente non iscritto nei pubblici elenchi , è valida , avendo raggiunto il suo scopo ( Cass. ord. n. 14409/25 ) .
Non sussiste l'invocata decadenza , in quanto , ex art. 68 comma 4-bis D.L. 18/2020 , per i carichi scadenti , come quello in esame , negli anni 2020 e 2021 , vigeva la proroga fino al 31.12.2023 .
L'appello , allora , va disatteso .
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.