TAR Roma, sez. 2B, sentenza 26/03/2026, n. 5597
TAR
Ordinanza collegiale 25 gennaio 2024
>
TAR
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2024
>
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione dell’art. 21-novies della legge n. 241/1990

    La contestazione relativa al mancato parere della Soprintendenza Comunale è stata superata, poiché l'immobile non rientra nella Carta per la Qualità. La motivazione del provvedimento si basa su norme (artt. 9, comma 5 e 27 delle N.T.A. al P.R.G.) che non vietano l'ampliamento di attività commerciali nel tessuto T2 della Città Storica e che disciplinano gli ampliamenti degli edifici, non delle attività commerciali. La superficie di somministrazione non è aumentata rispetto a quanto già assentito. Pertanto, vi è un difetto di motivazione e insussistenza delle ragioni di interesse pubblico che giustificherebbero la privazione di efficacia della SCIA.

  • Accolto
    Violazione delle norme di P.R.G. e eccesso di potere (difetto di istruttoria, motivazione, travisamento, illogicità, arbitrarietà)

    Le norme invocate da Roma Capitale non giustificano la declaratoria di inefficacia delle segnalazioni, in quanto non vietano ampliamenti dell'attività commerciale e la superficie di somministrazione non è aumentata. Vi è un difetto di motivazione.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 21-novies della legge n. 241/1990

    La comunicazione di avvio di procedimento è stata ritenuta illegittima a causa del difetto di motivazione del provvedimento finale, che si basa su norme non pertinenti.

  • Accolto
    Natura accessoria degli atti impugnati

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento anche degli atti presupposti o connessi.

  • Inammissibile
    Qualità di cointeressato e proposizione di autonomo ricorso

    L'intervento nel giudizio amministrativo è ammesso solo nella forma adesiva dipendente. La società interveniente ha un interesse diretto ad impugnare il provvedimento, ma ha già proposto un proprio ricorso autonomo, il che è incompatibile con la qualità di interventrice ad adiuvandum.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 26/03/2026, n. 5597
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5597
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo