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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3945/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3945/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. BENATTI ISABELLA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“A) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, con decorrenza dal trasferimento di della propria abitazione e residenza altrove che Parte_2 pagina 1 di 4 dovrà avvenire entro e non oltre il rogito di trasferimento dell'abitazione coniugale con garage di cui ai successivi punti;
B) la sig.ra si impegna a cedere e trasferire al marito Parte_2 Parte_1 che si impegna ad acquistare, al prezzo di € 75.000,00 , con le agevolazioni fiscali di cui all'Art. 19 L. 774/1987, trattandosi di trasferimenti funzionali alla definizione della crisi coniugale come precisato dalla Risoluzione n. 65 del
16/07/2015 della Agenzia delle Entrate, la piena proprietà degli immobili siti in
Carpi (MO), Via Andrea Sansovino n. 6 ed allibrati al Catasto Fabbricati del medesimo Comune come segue:
a) quanto all'abitazione: foglio 76, mappale 232, sub. 27, Cat. A/2, Cl. 3, 6,5 vani, R.c. € 704,96, Via Andrea Sansovino n. 6 Piano 7;
b) quanto al garage: foglio 76, mappale 232, sub. 6, Cat. C/6, 14 mq, R.c. €
74,47, Via Andrea Sansovino n. 6 Piano T.
C) la intera proprietà immobiliare sarà dedotta in contratto definitivo nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trova con ogni inerente diritto, servitù attive e passive inerenti, palesi od occulte, azioni e ragioni spettanti alla sig.ra Pt_2
e così come fino ad ora goduta e posseduta, nulla escluso od eccettuato di
[...] quanto la costituisce ed alla medesima si riferisce. Sarà pure dedotta libera da censi, livelli, canoni, oneri reali, ipoteche e/o da vincoli pregiudizievoli di qualsiasi natura, anche fiscale, con ampia promessa di manutenzione per ogni caso di evizione o molestia;
D) il rogito notarile dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 28/02/2026;
E) farà fronte a tutte le spese atte ad addivenire al rogito di Parte_1 compravendita e, così, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di redazione dell'ARE, dell'APE, per eventuale tassa di registro e compensi del Notaio
Rogante;
F) Il Sig. si accollerà tutte le spese condominiali, ordinarie e/o Parte_1 straordinarie di competenza afferenti all'immobile nonché le spese per le utenze domestiche e tassa rifiuti dal momento in cui la sig.ra trasferirà Parte_2 altrove la propria abitazione;
pagina 2 di 4 G) gli immobili di Via Andrea Sansovino sono, a fronte di quanto precede, assegnati al Sig. Parte_1
H) la sig.ra col trasferimento della propria residenza ed abitazione, Parte_2 porterà via con sé i propri effetti personali;
gli arredi e complementi d'arredo che attualmente corredano l'abitazione di Via Sansovino verranno suddivisi equamente tra i coniugi;
I) , così come ha fatto fino ad ora, provvederà al mantenimento Parte_1 della moglie sino al trasferimento di quest'ultima in altra abitazione;
Parte_2
e, così, provvederà, sino a quel momento, a tutte le sue esigenze quotidiane.
L) rimarrà intestataria dell'autoveicolo Fiat Panda Tg. DT895GJ di cui Parte_2
è già intestataria;
(doc. 7)
M) le parti dichiarano di avere così definito tutte le reciproche richieste di natura economica e patrimoniale tra loro pendenti e che data esecuzione al trasferimento della intera proprietà immobiliare non avranno più alcunché da pretendere o da avere l'uno dall'altro. N) le spese ed i compensi di assistenza legale di procedura sono a carico, esclusivamente, di ”. Parte_1
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...] si sono separati consensualmente
[...] come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere pagina 3 di 4 all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune Anno 1986 Atto n. 48 Parte II Serie A
III – spese del procedimento come stabilito dalle parti nelle condizioni congiunte;
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3945/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. BENATTI ISABELLA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“A) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, con decorrenza dal trasferimento di della propria abitazione e residenza altrove che Parte_2 pagina 1 di 4 dovrà avvenire entro e non oltre il rogito di trasferimento dell'abitazione coniugale con garage di cui ai successivi punti;
B) la sig.ra si impegna a cedere e trasferire al marito Parte_2 Parte_1 che si impegna ad acquistare, al prezzo di € 75.000,00 , con le agevolazioni fiscali di cui all'Art. 19 L. 774/1987, trattandosi di trasferimenti funzionali alla definizione della crisi coniugale come precisato dalla Risoluzione n. 65 del
16/07/2015 della Agenzia delle Entrate, la piena proprietà degli immobili siti in
Carpi (MO), Via Andrea Sansovino n. 6 ed allibrati al Catasto Fabbricati del medesimo Comune come segue:
a) quanto all'abitazione: foglio 76, mappale 232, sub. 27, Cat. A/2, Cl. 3, 6,5 vani, R.c. € 704,96, Via Andrea Sansovino n. 6 Piano 7;
b) quanto al garage: foglio 76, mappale 232, sub. 6, Cat. C/6, 14 mq, R.c. €
74,47, Via Andrea Sansovino n. 6 Piano T.
C) la intera proprietà immobiliare sarà dedotta in contratto definitivo nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trova con ogni inerente diritto, servitù attive e passive inerenti, palesi od occulte, azioni e ragioni spettanti alla sig.ra Pt_2
e così come fino ad ora goduta e posseduta, nulla escluso od eccettuato di
[...] quanto la costituisce ed alla medesima si riferisce. Sarà pure dedotta libera da censi, livelli, canoni, oneri reali, ipoteche e/o da vincoli pregiudizievoli di qualsiasi natura, anche fiscale, con ampia promessa di manutenzione per ogni caso di evizione o molestia;
D) il rogito notarile dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 28/02/2026;
E) farà fronte a tutte le spese atte ad addivenire al rogito di Parte_1 compravendita e, così, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di redazione dell'ARE, dell'APE, per eventuale tassa di registro e compensi del Notaio
Rogante;
F) Il Sig. si accollerà tutte le spese condominiali, ordinarie e/o Parte_1 straordinarie di competenza afferenti all'immobile nonché le spese per le utenze domestiche e tassa rifiuti dal momento in cui la sig.ra trasferirà Parte_2 altrove la propria abitazione;
pagina 2 di 4 G) gli immobili di Via Andrea Sansovino sono, a fronte di quanto precede, assegnati al Sig. Parte_1
H) la sig.ra col trasferimento della propria residenza ed abitazione, Parte_2 porterà via con sé i propri effetti personali;
gli arredi e complementi d'arredo che attualmente corredano l'abitazione di Via Sansovino verranno suddivisi equamente tra i coniugi;
I) , così come ha fatto fino ad ora, provvederà al mantenimento Parte_1 della moglie sino al trasferimento di quest'ultima in altra abitazione;
Parte_2
e, così, provvederà, sino a quel momento, a tutte le sue esigenze quotidiane.
L) rimarrà intestataria dell'autoveicolo Fiat Panda Tg. DT895GJ di cui Parte_2
è già intestataria;
(doc. 7)
M) le parti dichiarano di avere così definito tutte le reciproche richieste di natura economica e patrimoniale tra loro pendenti e che data esecuzione al trasferimento della intera proprietà immobiliare non avranno più alcunché da pretendere o da avere l'uno dall'altro. N) le spese ed i compensi di assistenza legale di procedura sono a carico, esclusivamente, di ”. Parte_1
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...] si sono separati consensualmente
[...] come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 09/12/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere pagina 3 di 4 all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune Anno 1986 Atto n. 48 Parte II Serie A
III – spese del procedimento come stabilito dalle parti nelle condizioni congiunte;
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4