TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/03/2026, n. 4097
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Ordinanza cautelare 21 agosto 2025
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Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione, dell’art. 213 d.lgs n. 50/2016, violazione e falsa applicazione art. 8 comma 2, lett. a) e art. 17, comma 2, Regolamento per la gestione del casellario informatico; carenza di motivazione sul nesso tra fatto annotato e perdita di affidabilità – eccesso di potere per carenza di motivazione

    L'ANAC ha correttamente esercitato il potere di annotazione, dato che la risoluzione contrattuale per grave inadempimento rientra tra le fattispecie annotabili. La valutazione della gravità dell'inadempimento è rimessa all'amministrazione o al giudice ordinario, non all'ANAC. La notizia non presenta elementi di manifesta infondatezza, non potendosi desumere dalle deduzioni della ricorrente, volte a contestare la legittimità della decisione della stazione appaltante. La complessiva vicenda non presenta caratteri di straordinarietà tali da imporre un approfondimento istruttorio all'ANAC.

  • Rigettato
    Vizi procedurali e di motivazione

    La comunicazione di avvio del procedimento è un atto endoprocedimentale che non ha carattere lesivo autonomo. L'esame dei vizi è assorbito nella valutazione del provvedimento conclusivo.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di risoluzione contrattuale

    La valutazione della legittimità del provvedimento di risoluzione contrattuale è di competenza del giudice ordinario. L'ANAC non può sostituirsi a tale giudice. La ricorrente non ha fornito prove di manifesta infondatezza della segnalazione.

  • Rigettato
    Vizi derivati

    Poiché il provvedimento impugnato è stato ritenuto legittimo, i vizi derivati non sussistono.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/03/2026, n. 4097
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4097
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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