Ordinanza cautelare 21 agosto 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 04/03/2026, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04097/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08720/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8720 del 2025, proposto da
Cogema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentato e difeso dagli avvocati Gilberto Napolitano, Rodolfo De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Ostuni, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento di conclusione del procedimento di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 nel Casellario Informatico dei contratti pubblici, notificato all’operatore economico in data 16.05.2025 – Fascicolo USAN/4132/2024/sd;
2) della comunicazione di avvio del procedimento del 11.11.2024 – Fascicolo 4132/2024;
3) per quanto occorra e/o in via derivata della comunicazione del Comune di Ostuni, acquisita al protocollo ANAC n. 105786 del 16.09.2024 di segnalazione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico e del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione;
4) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare degli atti istruttori posti alla base del provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa ER LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha proposto il presente ricorso, impugnando il provvedimento di conclusione del procedimento ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016 con cui ha disposto l’annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici, notificato all’operatore economico in data 16 maggio 2025 – Fascicolo USAN/4132/2024/sd, della notizia della risoluzione del contratto stipulato con il Comune di Ostuni avente ad oggetto l’esecuzione di interventi di dragaggio dei fondali marini e la gestione dei sedimenti estratti nel porto turistico di Villanova di Ostuni, per un importo pari ad € 2.073.351,81.
1.1. Ha premesso di essersi aggiudicata la gara per l’affidamento del contratto sopra indicato; i lavori sono stati consegnati contestualmente alla sottoscrizione del contratto che prevedeva, per la loro conclusione, il termine di 210 giorni sino al 30 gennaio 2024. L’andamento dei lavori ha incontrato sin dal principio diverse difficoltà che ne hanno impedito il regolare svolgimento; tra gli inconvenienti segnalati la ricorrente indica anche l’intervenuta sostituzione del Direttore dei lavori in quanto il precedente era stato interdetto dall’esercizio della professione da un provvedimento giurisdizionale, in seguito alla quale il cronoprogramma è stato stravolto. La ricorrente, a causa del pregiudizio arrecatole, ha domandato che le venisse risarcito il danno; ciò nonostante il Comune, in replica alla richiesta, le ha indirizzato due ordini di servizio sfociati, poi, nella Determina di risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108, d.lgs. n. 50/2016. Il Comune di Ostuni ha segnalato la notizia della risoluzione all’Anac che, avviato il procedimento ed instaurato il contraddittorio, ne ha disposto l’annotazione sul Casellario informatico delle Imprese.
1.2. Ritenendo ingiusta la decisione dell’Anac, la ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe, affidandolo ai seguenti motivi di impugnazione:
“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione, dell’art. 213 d.lgs n. 50/2016, violazione e falsa applicazione art. 8 comma 2, lett. a) e art. 17, comma 2, Regolamento per la gestione del casellario informatico (ratione temporis - Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del consiglio del 29.07.2020) carenza di motivazione sul nesso tra fatto annotato e perdita di affidabilità – eccesso di potere per carenza di motivazione .”, con cui ha dedotto il cattivo esercizio del potere di annotazione attribuito all’Anac che si è limitata ad un esame estrinseco della vicenda, senza motivare sulle ragioni che l’hanno indotta a ritenere la notizia annotata quale utile e senza prendere posizione sulle difese articolate dalla ricorrente nelle proprie memorie difensive; in particolare, non ha tenuto conto della mancata sostituzione del direttore dei lavori le cui funzioni sarebbero state svolte temporaneamente dallo stesso RUP e del fatto che, dopo la risoluzione, il nuovo compito metrico ha previsto un incremento del corrispettivo.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso, previa concessione di idonea misura cautelare.
1.3. L’Anac si è costituita e ha depositato una memoria il 18 agosto 2025, insistendo per la correttezza del suo operato ed evidenziando come nell’annotazione si fosse dato adeguato spazio a tutte le tesi difensive della ricorrente, domandando, quindi, che il ricorso venisse respinto.
1.4. Il collegio, con ordinanza cautelare 21 agosto 2025, n. 4490 ha respinto la relativa domanda.
1.5. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, previa istanza di passaggio in decisione senza discussione presentata dalla parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Preliminarmente, prima di passare all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene innanzitutto opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, l’Anac “ gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80 ” e stabilisce “ le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 ”.
È noto anche che l’art. 8, co. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall’Autorità ha poi specificato che la sezione B del casellario contiene, tra l’altro, b) “ le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali ”.
3.1. La giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel ritenere che l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione “ fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di «utilità» della annotazione ” (cfr. Tar Lazio, sez. I, n. 4107/2021 Tar Lazio, sez. I quater, 13 maggio 2022, n. 6032, 1 dicembre 2023, n. 18068, 12 luglio 2024, n. 10205), tra cui rientrano le ipotesi di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, evidenziando in proposito che “ nell’esercizio del potere di annotazione l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. Tar Lazio, sez. I, 23 marzo 2021, n. 3535), oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che –com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, I, 31 dicembre 2020, n. 14186) ” (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, n. 6032/2022).
Quanto alle informazioni da riportare nell’annotazione questo Tribunale ha più volte sottolineato che, nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’Autorità “ un onere di completezza espositiva ” e che quest’ultima “ nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, [è] tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione ” (cfr. Tar Lazio, sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando però che il dovere dell’Anac è solo quello di dare “ sinteticamente conto … della diversa ricostruzione dei fatti ” (Tar Lazio, sez. I quater, 24 ottobre 2022, n.13626), riportando nell’annotazione l’eventuale pendenza di un contenzioso avente ad oggetto i fatti in essa riportati (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, 23 marzo 2023, n. 3742 nonché Tar Lazio, sez. I, 2 novembre 2021, n. 11137 e 31 dicembre 2020, n. 14186).
Di recente è stato ribadito come l’Anac non rivesta “un ruolo arbitrale”, non essendo possibile affidarle “ con la prospettazione di una versione dei fatti - o di un’interpretazione della disciplina normativa e negoziale che regola il rapporto contrattuale - diversa da quella fatta propria dal committente, il compito di accertare l’inesistenza o la non imputabilità dell’inadempimento, nella maggior parte dei casi definibile solo all’esito di complesse indagini istruttorie, dell’analisi di copiose produzioni documentali e di perizie tecniche, di competenza del giudice ordinario, a meno che non dimostri, offrendo nitide prove o argomentazioni in tal senso, che l’amministrazione è incorsa in un utilizzo «abnorme», cioè manifestamente irragionevole o sproporzionato, del potere di risoluzione. D’altra parte, alla luce dei principi ricavabili dall’art. 2, co. 1, seconda parte, della l. 241/1990, un giudizio di «manifesta infondatezza della segnalazione» sembra postulare che le ragioni dell’operatore economico segnalato possano essere apprezzate sulla base di un’unica questione di fatto o di diritto, senza dover risolvere intricate vicende contenziose o effettuare tortuose operazioni ermeneutiche ” (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, 10 marzo 2025, n. 1005).
3.2. Con particolare riguardo al concetto di “manifesta infondatezza” di recente questa sezione ha avuto modo di specificare come l’unico caso nel quale l’Anac è tenuta ad archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché ricorra “ l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa. Ciò implica che la questione risolutiva debba emergere necessariamente dalla piana lettura (anche congiunta) degli atti, cioè che il giudizio sull’atto renda contestualmente possibile anche quello sul rapporto. Il che avviene, per le questioni di fatto, quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, all’esito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento .” (T.a.r. Lazio, sez. I quater, 15 novembre 2025, n. 20424).
3.3. Anche il giudice d’appello ha, di recente, ribadito che “ L’autorità di settore, in merito alle suddette segnalazioni, esercita pertanto un potere di accertamento circa l’esistenza di taluni fatti e non di valutazione circa la fondatezza dei fatti stessi; 7.2.4. ANAC non si deve in particolare sostituire alle altre stazioni appaltanti (le quali utilizzano tali segnalazioni onde valutarne la rilevanza, discrezionalmente, ai fini della esclusione dalle gare successive) e neppure all’autorità giurisdizionale che è chiamata a decidere circa la legittimità e la correttezza della disposta risoluzione contrattuale (oggetto di segnalazione ad ANAC); 7.2.5. ANAC, in altri termini, non deve valutare e giudicare i fatti posti a base della segnalazione (qui per risoluzione contrattuale) ma soltanto accertarne l’effettiva esistenza, e ciò senza esprimersi circa la legittimità dell’operato della stazione appaltante segnalante; 7.3. Quel che rileva, ai fini della corretta annotazione nel casellario informatico, è piuttosto la completezza delle informazioni assunte sia dalla stazione appaltante “segnalante”, sia dall’operatore economico “segnalato” (informazioni da quest’ultimo ricevute in sede di partecipazione al relativo procedimento di annotazione). Risulta essenziale, in altre parole, una compiuta e imparziale rappresentazione degli opposti interessi manifestati, rispettivamente, da stazione segnalante e operatore segnalato ” (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2025, n. 9226).
4. Ciò chiarito in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, le censure articolate dalla ricorrente con i motivi di ricorso sono destituite di fondamento.
4.1. Il collegio, infatti, ritiene che non possa dubitarsi dell’utilità della notizia annotata, riguardante un provvedimento di risoluzione contrattuale, rientrante inconfutabilmente tra le fattispecie annotabili, anche nel caso in cui, come quello in esame, sia stato giudizialmente contestato.
Non può infatti condividersi la prospettazione di parte ricorrente che sembra pretendere che l’Anac prenda posizione sulle specifiche deduzioni in base alle quali non vi sarebbe stato un grave inadempimento, rimesse, come sopra osservato, alla valutazione del giudice munito di giurisdizione sulla risoluzione contrattuale.
La valutazione circa la gravità dell’inadempimento del contratto, nel caso di specie, infatti, è rimessa all’amministrazione – stazione appaltante – che ha adottato il provvedimento risolutorio e, in caso di contestazione giudiziale, al giudice ordinario. Diversamente ritenendo, si avallerebbe un’inammissibile - e non voluta dal legislatore - sovrapposizione di ruoli, rimettendo all’Anac di valutare se, in effetti, le condotte attribuite alla ricorrente integrino o meno un grave inadempimento.
4.2. La notizia, per altro verso - sempre tenuto conto delle coordinate giurisprudenziali sopra richiamate - non presenta elementi di manifesta infondatezza, non potendosi desumere altrimenti dalle deduzioni offerte in tal senso in sede procedimentale – né nel corso del presente giudizio - da parte ricorrente, volte per lo più a contestare la legittimità della decisione della stazione appaltante, riversando su di lei le responsabilità della vicenda risolutoria.
4.2.1. La ricorrente sostiene, infatti, che la stazione appaltante avrebbe adottato un provvedimento illegittimo maturando tale convinzione con riferimento alle vicende che hanno interessato il cantiere (che avrebbero reso difficoltosa l’esecuzione dei lavori); al mutamento del Direttore dei lavori (sostituito tardivamente e con un soggetto non munito delle competenze necessarie) e all’aumento esponenziale dei costi per l’esecuzione della prestazione.
Tuttavia dalla Determina del Comune di Ostuni Reg. nr.0072681/2024 del 14/09/2024, recante il provvedimento di risoluzione contrattuale, si ricava che l’importo dell’aggiudicazione è stato pari ad € 2.073.351,81, oltre iva, di cui 124.691,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; il contratto è stato sottoscritto il 05 luglio 2023 con Repertorio numero 3338 e alla consegna dei lavori di cui all’art 5 del D.M. 07 marzo 2018, sottoscritta dal direttore dei lavori e dall’impresa appaltatrice non è stata apposta alcuna riserva. La società ricorrente, secondo la ricostruzione dell’amministrazione comunale riportata nella suddetta determina, si è resa inadempiente a plurimi ordini di servizio (n. 1 del 14.08.2023 protocollo numero 53358/2023; n. 2 del 21.11.2023; n. 3 del 02.03.2024; n. 4 del 13.05.2024 protocollo numero 39696/2024). A fronte di tali gravi e reiterate contestazioni la società ricorrente non ha replicato nel merito delle omissioni segnalate dal Comune, limitandosi a obiezioni generiche e di carattere formale, relative, esemplificativamente, alla mancata sostituzione del Direttore dei Lavori con un professionista - a suo dire - non dotato di adeguata competenza. Sotto questo profilo si osserva che non risultano depositati in atti neppure gli ordini di servizio che, secondo quanto sostenuto nel ricorso, sarebbero stati redatti da un Direttore dei lavori illegittimamente nominato, né le repliche della ricorrente alla stazione appaltante in merito alle contestazioni rivoltele e che, in ogni caso, la contestazione finale degli addebiti e il contraddittorio con l’impresa si è svolto alla presenza di “ ing. Giovanni Spalluto in qualità di R.U.P., Direttore dei Lavori Arch. Valeria Loliva e il geom. Antonio Amato l.r. dell’appaltatore ”. Le restanti obiezioni articolate dalla ricorrente integrano questioni di natura tecnica che, all’evidenza, non possono essere risolte se non all’esito di un’istruttoria articolata, da svolgersi dinanzi al giudice ordinario.
La complessiva vicenda, quindi, non presenta quei caratteri di straordinarietà e di eccezionalità che imporrebbero all’Anac un approfondimento istruttorio, evidenti giustificazioni in termini di non imputabilità delle condotte, né palesi violazioni procedimentali tali da rendere il procedimento che ha condotto alla decisione di risolvere il contratto palesemente abnorme.
5. Non si possono trarre conclusioni di segno opposto neppure dagli esiti del contenzioso civile instaurato, di cui il provvedimento impugnato dà puntualmente conto, riportando anche le rispettive ragioni difensive a supporto. La ricorrente, infatti, non li ha riportati in atti, né li ha depositati, nonostante si tratti di documenti che sono indubitabilmente nella sua disponibilità e che, quindi, avrebbero potuto essere allegati (risulta agli atti solo l’atto di citazione - all. n. 6 al ricorso -, ma non, ad esempio, il provvedimento definitorio del giudizio cautelare proposto per l’inibizione dell’escussione della polizza fideiussoria).
In altri termini si verte proprio in quei casi in cui la giurisprudenza ritiene che, ferma restando la necessità di garantire che la notizia sia connotata da completezza espositiva delle relative versioni delle parti, l’Autorità non possa legittimamente intervenire ad apprezzare la fondatezza delle tesi esposte, pena un’indebita sostituzione della stessa al giudice ordinario, deputato a dirimere le controversie in tali materie.
6. Per tutte queste ragioni il ricorso è infondato e va respinto.
7. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR LI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
ER LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LA | OR LI |
IL SEGRETARIO