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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 290/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
SCARPINO FRANCO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 534/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 137 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Regione Sicilia - Assessorato Economia - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230008591869000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230008591869000 BOLLO 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034451516000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034451516000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034451516000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004457400000 TARI 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Assessorato Economia - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249005012255000 BOLLO 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249010206208000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5996/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - Riscossione - Regione Sicilia per chiedere l'annullamento
INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249005012255000 BOLLO 2017 e
INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249010206208000 BOLLO 2015 e
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034451516000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034451516000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034451516000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004457400000 TARI 2007 per i seguenti motivi: 'omessa notifica degli atti presupposti (intimazioni di pagamento) e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. Le parti resistenti contestano le motivazioni formulate dalla ricorrente.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente impugnava:
le cartelle di pagamento e invito al pagamento, tutte notificate in data 13.11.2024.
Il ricorso veniva proposto per i seguenti motivi:
a) decadenza dell'ATO ME 1 S.p.A. dal potere impositivo ex art. 72 D.Lgs. 507/1993;
b) omessa notifica degli atti presupposti (fatture/avvisi TARSU–TIA e avvisi di liquidazione per bolli);
c) prescrizione dei crediti (quinquennale per TARSU/TIA e triennale per tassa automobilistica);
d) violazione dell'art. 10 L. 212/2000 (Statuto del contribuente);
e) insussistenza del diritto di credito e difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Per i ruoli TARSU/TIA 2007, 2010, 2011 e 2012 furono resi esecutivi oltre il termine previsto. In mancanza di diversa previsione, il mancato rispetto del termine comporta decadenza dal potere impositivo con conseguente nullità dei ruoli e delle cartelle;
nel caso di specie la Suprema Corte ha chiarito che "la notifica dell'atto presupposto è condizione di legittimità dell'atto consequenziale, la cui omissione comporta nullità dell'atto successivo" (motivo accolto). La pretesa dell'ATO ME 1 è soggetta a prescrizione quinquennale (motivo accolto).La pretesa della Regione per tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale, decorrente dall'anno successivo a quello dovuto,nel caso di specie, alla data del 13.11.2024. Vengono asssorbiti gli altri motivi. Si accoglie il ricorso;
annulla le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento;
compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie e compensa le spese
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
SCARPINO FRANCO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 534/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 137 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Regione Sicilia - Assessorato Economia - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230008591869000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230008591869000 BOLLO 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034451516000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034451516000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034451516000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004457400000 TARI 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Assessorato Economia - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249005012255000 BOLLO 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249010206208000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5996/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - Riscossione - Regione Sicilia per chiedere l'annullamento
INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249005012255000 BOLLO 2017 e
INVITO AL PAGAMENTO n. 29520249010206208000 BOLLO 2015 e
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034451516000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034451516000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034451516000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004457400000 TARI 2007 per i seguenti motivi: 'omessa notifica degli atti presupposti (intimazioni di pagamento) e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. Le parti resistenti contestano le motivazioni formulate dalla ricorrente.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente impugnava:
le cartelle di pagamento e invito al pagamento, tutte notificate in data 13.11.2024.
Il ricorso veniva proposto per i seguenti motivi:
a) decadenza dell'ATO ME 1 S.p.A. dal potere impositivo ex art. 72 D.Lgs. 507/1993;
b) omessa notifica degli atti presupposti (fatture/avvisi TARSU–TIA e avvisi di liquidazione per bolli);
c) prescrizione dei crediti (quinquennale per TARSU/TIA e triennale per tassa automobilistica);
d) violazione dell'art. 10 L. 212/2000 (Statuto del contribuente);
e) insussistenza del diritto di credito e difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Per i ruoli TARSU/TIA 2007, 2010, 2011 e 2012 furono resi esecutivi oltre il termine previsto. In mancanza di diversa previsione, il mancato rispetto del termine comporta decadenza dal potere impositivo con conseguente nullità dei ruoli e delle cartelle;
nel caso di specie la Suprema Corte ha chiarito che "la notifica dell'atto presupposto è condizione di legittimità dell'atto consequenziale, la cui omissione comporta nullità dell'atto successivo" (motivo accolto). La pretesa dell'ATO ME 1 è soggetta a prescrizione quinquennale (motivo accolto).La pretesa della Regione per tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale, decorrente dall'anno successivo a quello dovuto,nel caso di specie, alla data del 13.11.2024. Vengono asssorbiti gli altri motivi. Si accoglie il ricorso;
annulla le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento;
compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie e compensa le spese