Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21278
CASS
Sentenza 10 giugno 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Rigetto della richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto

    Il ricorso è inammissibile per aspecificità. La Corte ha escluso la configurabilità dell'art. 131 bis c.p. valorizzando i precedenti penali specifici, lo stato di senza fissa dimora e la mancanza di occupazione lavorativa, quali indicatori di stabile inserimento nel circuito criminale del traffico di stupefacenti. La motivazione, pur con un richiamo improprio all'espressione 'non occasionalità', è adeguata poiché ha congruamente chiarito le ragioni della serialità criminosa della condotta del ricorrente attraverso il richiamo ai plurimi precedenti specifici. Il ricorrente non ha allegato elementi positivi ignorati dalla Corte che consentissero di valutare la mera occasionalità della condotta.

  • Rigettato
    Rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria

    Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha valutato discrezionalmente e giustificato adeguatamente la prognosi sfavorevole, facendo riferimento agli indici dell'art. 133 c.p., in particolare alla presenza di precedenti specifici, alla natura del reato (legami con circuiti criminali) e alla totale mancanza di segni di resipiscenza, dimostrativi di una personalità negativa che non garantiva il rispetto delle prescrizioni, considerando anche lo stato di senza fissa dimora e privo di occupazione lecita. Tale accertamento di fatto non è illogicamente motivato e non è sindacabile in sede di legittimità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21278
    Data del deposito : 10 giugno 2026

    Testo completo