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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21278 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO IZ, alias EN MO HL, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte di appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LA AL;
letta la requisitoria, depositata dal Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria, depositata dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l’ac- coglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21278 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 16/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 25 settembre 2025, in parziale riforma della sentenza, emessa in data 14 marzo 2024, con la quale il Tribunale di Macerata, all’esito di giudizio ordinario, aveva condannato IZ MO, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclu- sione ed euro 1.000,00 di multa, ha concesso la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen., rideterminando la pena in mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 667,00 di multa. In fatto, secondo quanto accertato dai giudici di merito, IZ MO, in data 14 ottobre 2020, deteneva una dose di sostanza stupefacente del tipo eroina (pari a 0,29 g), che tentava di consegnare a un acquirente, dietro corrispettivo di euro 20,00, non riuscendo nel suo intento, in quanto, resosi conto della presenza delle Forze dell’ordine, si dava alla fuga. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, l’imputato, articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di rigetto della richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Si lamenta che la Corte di appello abbia negato la ravvisabilità dell’invocata causa di esclusione della punibilità in ragione della abitualità della condotta del ricorrente, richiamando genericamente i suoi precedenti penali, senza precisarne la natura e la distanza temporale rispetto ai fatti di causa. In questo modo i giudici territoriali hanno omesso di valutare, secondo le coordinate ermeneutiche fornite in materia dalla giurisprudenza d legittimità, gli elementi di fatto (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza) che costitui- scono i parametri applicativi dell’art. 131 bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 133, 20 bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981 n. 689 nonché vizio di motivazione, in punto di rigetto della richiesta di so- stituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. Si osserva che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta, valorizzando in- conferentemente la personalità negativa dell’imputato, per la presenza di prece- denti penali, la natura del reato e l’assenza di segni di resipiscenza, inferendo illogicamente da tali circostanze la prognosi negativa in ordine all’ottemperanza alle prescrizioni della sanzione sostitutiva;
ciò, in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le circostanze ostative 3 all’applicazione di sanzioni sostitutive devono riguardare il reato oggetto di giudizio con esclusione dei precedenti penali. Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria, depositata in data 31 marzo 2026, il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. In data 7 aprile 2026 il difensore del ricorrente ha depositato memoria, con cui, anche in replica alle conclusioni del P.G., ha ulteriormente argomentato sui motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo, afferente al diniego della causa di esclusione della punibi- lità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è aspecifico. 2.1. Secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte in tema di stupefacenti, che il Collegio condivide, «la fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per par- ticolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta» (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, [...], Rv. 281572 – 01; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258 - 01). 2.2. Con specifico riferimento al tema introdotto dal ricorrente, va, altresì, ricordato che l’elaborazione nomofilattica in ordine alla nozione di comportamento abituale, rilevante ai fini della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, − ribadita di recente da Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, [...], Rv. 286175 – 02; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [...], Rv. 278347 – 01 − è stata delineata dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01) nei seguenti termini: «Ai fini del presuppo- sto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successiva- mente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame». 4 Ricostruite natura e funzione dell'istituto, le Sezioni Unite hanno evidenziato come l'ambito applicativo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia definita non solo dalla gravità del reato desunta dalla pena edittale, ma anche da un profilo soggettivo afferente alla non abitualità del comportamento, passando ad affrontare quale sia la portata dell'art. 131 bis, comma 3, cod. pen., che definisce il comportamento abituale. A tal fine, è stato sottolineato come «Seb- bene la relazione al decreto legislativo ritenga esemplificative le indicazioni offerte dalla norma, è condivisibile l'opinione diffusa ed autorevole che si sia in presenza di norma tassativa, di tipizzazione dell'abitualità. Tale interpretazione è confer- mata dal fatto che il progetto originario aveva deliberatamente omesso di definire l'abitualità al fine di lasciare al giudice spazi di manovra che, invece, il legislatore ha evidentemente ritenuto di dover eliminare. Il testo della legge lascia subito intendere che il nuovo istituto dell'abitualità è frutto del sottosistema generato dalla riforma e al suo interno deve essere letto. Sarebbe dunque fuorviante riferirsi esclusivamente alle categorie tradizionali, come quelle della condanna e della re- cidiva. In breve, secondo opinione comune e condivisa, la norma intende escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti "seriali". Data la chia- rezza di talune indicazioni normative, in conseguenza del riferimento ad istituti codicistici (delinquente abituale, professionale, per tendenza) anche l'indicazione ai «più reati della stessa indole» è stata ritenuta di agevole ermeneusi, poiché, in primo luogo, non si parla di condanne ma di reati. Inoltre, il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis», concludendo nel senso che «il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto». Siffatta interpretazione, in linea con l'idea di serialità delle condotte che ha dall'inizio accompagnato l'iter del decreto, trova conferma - nell'impianto argo- mentativo delle Sezioni Unite - in un dato testuale dirimente, poiché «La Commis- sione Giustizia, nel vagliare lo schema di decreto legislativo, ne ha richiesto l'ade- guamento con l'introduzione di un comma dedicato alla definizione dell'abitualità del comportamento recante la previsione che «Il comportamento risulta abituale nel caso in cui il suo autore [...] abbia commesso altri reati della stessa indole». Tale formula è stata in effetti riportata nell'atto normativo con una piccola e sicu- ramente accidentale variazione: l'espressione «altri reati» è divenuta «più reati». Dunque, tenendo a base il testo indicato dalla Camera e la sua ratio, emerge che l'alterità al plurale dei reati diversi da quello oggetto del processo non lascia dubbio che la serialità ostativa si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoga condotta illecita». Se ne è tratta una fungibilità 5 semantica tra abitualità e serialità, da intendersi nel senso di successione di reati caratterizzati dalla medesima oggettività giuridica;
e − sempre valorizzando il pro- filo sequenziale − si è precisato, sotto il versante cronologico, come i reati possano essere anche successivi a quello in esame, perché «si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva;
ed è in questione un distinto ap- prezzamento in ordine, appunto, alla serialità dei comportamenti», donde pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza, per cui «Il rilievo dell'accertamento in ordine all'esistenza dell'illecito implicato dalla dichiarazione di non punibilità è allora esattamente e solo quello di costituire un «reato» che, sommato agli altri della stessa indole ri- chiesti dalla legge nei termini di cui si è detto, dà luogo alla legale abitualità del comportamento», coinvolgendo nella complessiva valutazione afferente al giudizio di abitualità anche i reati oggetto di giudizio e illeciti accertati, per così dire, inci- dentalmente ex art. 131 bis cod. pen. (negli stessi termini, cfr. Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 – 02; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [...], Rv. 278347 – 01) Sulla stessa scia è stato risolto dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01, il contrasto, infine approdato alla non ostatività, in astratto, tra l’istituto in esame e il reato continuato, di cui si ammette la coesistenza laddove la valutazione della condotta, anche in ragione del suo in- serimento in un contesto più articolato, sia espressione di una situazione episo- dica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità appaia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità. Le Sezioni unite hanno esaminato con particolare attenzione le disposizioni di cui all’art. 131 bis, comma 3, cod. pen. affermando che «la nozione di abitualità si riferisce a una qualità che si delinea progressiva- mente e si consolida nel tempo in conseguenza della realizzazione di plurime con- dotte omogenee e non si esaurisce nella manifestazione esterna del solo dato obiettivo della persistenza di una determinata condotta, ma si sostanzia nell’ac- quisizione di un «costume comportamentale» che non è sovrapponibile «ad una situazione connotata dalla mera reiterazione di azioni». Risulta, quindi, evidente che la «non occasionalità» è concetto diverso da «abitualità», normativamente definito dall’art. 131 bis, comma 3, cod. pen., che demanda a una più ampia estensione dell’area della non punibilità, presupponendo un'inclinazione al crimine desunta da una pluralità di condotte omogenee che de- notano una consuetudine comportamentale o una serialità criminosa che non coin- cide con la mera non occasionalità della condotta (in termini Sez. 5, n. 15483 del 31/03/2021, Ndiaye, non mass.). 6 Il tema del «tempo silente» non è, invece, assurto ad autonoma rilevanza. Deve premettersi che il rilievo da attribuire al fattore tempo in punto di valutazione dell'abitualità (serialità) non trova un riscontro letterale: l'art. 131 bis cod. pen. non evoca in alcun punto il postulato dell'attualità. L'istituto si conforma, invece, all'attitudine che una sequenza di reati, che condividono la medesima indole, siano − o meno − espressivi di una abitualità della condotta in disamina;
valutazione da compiersi − come dettato dalle Sezioni unite − alla stregua di una complessiva valutazione del fatto rispetto alle ulteriori condotte omogenee, precedenti ed an- che successive, non necessariamente irrevocabilmente accertate, estinte o impro- cedibili, e financo già dichiarate particolarmente tenui. In tale cornice, il profilo cronologico può rilevare in quella complessiva e unitaria valutazione di tenuità, svolta alla stregua delle circostanze del concreto contesto, che costituisce il fon- damento di ragione dell'istituto. In altri termini, viene ad assumere precipuo rilievo ogni indicatore in concreto della abitualità della condotta, desunta da elementi fattuali dotati della necessaria attitudine dimostrativa. 2.3. La sentenza impugnata, nel confermare il giudizio già espresso dal giu- dice di primo grado, ha escluso la configurabilità della causa di non punibilità pre- vista dall’art. 131 bis cod. pen., sotto il profilo della abitualità del comportamento dell’imputato, valorizzando a tal fine i precedenti penali specifici da cui l’imputato era gravato, per dedurne, in considerazione del suo stato di soggetto senza fissa dimora e privo di occupazione lavorativa, − e, quindi, di redditi leciti − lo stabile inserimento nel circuito criminale del traffico di stupefacenti. La motivazione resa, nonostante l’inconferente richiamo alla pag. 10 all’espressione «non occasionalità», semanticamente differente rispetto a quella di abitualità, come sopra chiarito, risulta, comunque, adeguata, avendo congrua- mente chiarito, attraverso il richiamo ai plurimi precedenti specifici, le ragioni per le quali la condotta del ricorrente fosse dimostrativa di una serialità criminosa nel settore del traffico di stupefacenti. Il ricorrente, di contro, si limita a invocare la genericità della motivazione, senza allegare, venendo così meno anche al proprio onere di autosufficienza, né rappresentare quale positivo indicatore, evidenziato in appello e dalla Corte invece ignorato, avrebbe in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, in una sequenza di delitti in materia di stupefacenti (peraltro precisati dalla sentenza di primo grado, da leggersi congiuntamente alla sentenza impu- gnata, trattandosi di doppia conforme), la cui ontologica esistenza non contesta, ex se indicativa di una serialità. 7 3. il secondo motivo, riguardante il rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, è manifestamente infondate, formulando, pe- raltro, censure generiche, a fronte di una motivazione tutt’altro che illogica o ine- sistente. 3.1. In premessa, va ribadito che l’orientamento giurisprudenziale formatosi con riguardo al quadro legislativo precedente la novella del 2022 (per il quale la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., pren- dendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato: Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pri- toni, Rv. 263558 - 01), va confermato anche per le pene sostitutive configurate dalla riforma, la cui disciplina continua a subordinare la sostituzione a una valuta- zione giudiziale e a un giudizio prognostico positivi, ancorati ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, [...], Rv. 285090 - 01, in motivazione). Di talché, i «fondati motivi» che, ai sensi della dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150 del 2022, non consentono la sostituzione della pena, richie- dono un'adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa (le pene sostitutive) e l'obiettivo di assicurare l'effettività alla pena, in un'ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti (in tal senso, Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, [...], Rv. 286449 - 01). 3.2. Ciò precisato, la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha valutato discrezionalmente e giustificato adeguatamente la prognosi sfavorevole, facendo esplicito e fondato riferimento agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e, in par- ticolare, alla presenza di precedenti specifici, alla natura del reato, che presuppone legami con circuiti criminali, e alla totale mancanza di segni di resipiscenza, dimo- strativi di una personalità negativa che non garantivano il rispetto delle prescrizioni da parte dell'imputato, peraltro senza fissa dimora e privo di un’occupazione lecita. Si tratta, peraltro, di un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito, non illogicamente motivato e, perciò, non sindacabile in sede di sindacato di legit- timità. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav- visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi- nata in [...] equitativa nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso, il 16 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LA AL OR RE
udita la relazione svolta dal Consigliere LA AL;
letta la requisitoria, depositata dal Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria, depositata dal difensore del ricorrente, che ha insistito per l’ac- coglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21278 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 16/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 25 settembre 2025, in parziale riforma della sentenza, emessa in data 14 marzo 2024, con la quale il Tribunale di Macerata, all’esito di giudizio ordinario, aveva condannato IZ MO, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclu- sione ed euro 1.000,00 di multa, ha concesso la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen., rideterminando la pena in mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 667,00 di multa. In fatto, secondo quanto accertato dai giudici di merito, IZ MO, in data 14 ottobre 2020, deteneva una dose di sostanza stupefacente del tipo eroina (pari a 0,29 g), che tentava di consegnare a un acquirente, dietro corrispettivo di euro 20,00, non riuscendo nel suo intento, in quanto, resosi conto della presenza delle Forze dell’ordine, si dava alla fuga. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, l’imputato, articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di rigetto della richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Si lamenta che la Corte di appello abbia negato la ravvisabilità dell’invocata causa di esclusione della punibilità in ragione della abitualità della condotta del ricorrente, richiamando genericamente i suoi precedenti penali, senza precisarne la natura e la distanza temporale rispetto ai fatti di causa. In questo modo i giudici territoriali hanno omesso di valutare, secondo le coordinate ermeneutiche fornite in materia dalla giurisprudenza d legittimità, gli elementi di fatto (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza) che costitui- scono i parametri applicativi dell’art. 131 bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 133, 20 bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981 n. 689 nonché vizio di motivazione, in punto di rigetto della richiesta di so- stituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. Si osserva che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta, valorizzando in- conferentemente la personalità negativa dell’imputato, per la presenza di prece- denti penali, la natura del reato e l’assenza di segni di resipiscenza, inferendo illogicamente da tali circostanze la prognosi negativa in ordine all’ottemperanza alle prescrizioni della sanzione sostitutiva;
ciò, in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le circostanze ostative 3 all’applicazione di sanzioni sostitutive devono riguardare il reato oggetto di giudizio con esclusione dei precedenti penali. Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria, depositata in data 31 marzo 2026, il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. In data 7 aprile 2026 il difensore del ricorrente ha depositato memoria, con cui, anche in replica alle conclusioni del P.G., ha ulteriormente argomentato sui motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo, afferente al diniego della causa di esclusione della punibi- lità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è aspecifico. 2.1. Secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte in tema di stupefacenti, che il Collegio condivide, «la fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per par- ticolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta» (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, [...], Rv. 281572 – 01; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258 - 01). 2.2. Con specifico riferimento al tema introdotto dal ricorrente, va, altresì, ricordato che l’elaborazione nomofilattica in ordine alla nozione di comportamento abituale, rilevante ai fini della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, − ribadita di recente da Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, [...], Rv. 286175 – 02; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [...], Rv. 278347 – 01 − è stata delineata dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01) nei seguenti termini: «Ai fini del presuppo- sto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successiva- mente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame». 4 Ricostruite natura e funzione dell'istituto, le Sezioni Unite hanno evidenziato come l'ambito applicativo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia definita non solo dalla gravità del reato desunta dalla pena edittale, ma anche da un profilo soggettivo afferente alla non abitualità del comportamento, passando ad affrontare quale sia la portata dell'art. 131 bis, comma 3, cod. pen., che definisce il comportamento abituale. A tal fine, è stato sottolineato come «Seb- bene la relazione al decreto legislativo ritenga esemplificative le indicazioni offerte dalla norma, è condivisibile l'opinione diffusa ed autorevole che si sia in presenza di norma tassativa, di tipizzazione dell'abitualità. Tale interpretazione è confer- mata dal fatto che il progetto originario aveva deliberatamente omesso di definire l'abitualità al fine di lasciare al giudice spazi di manovra che, invece, il legislatore ha evidentemente ritenuto di dover eliminare. Il testo della legge lascia subito intendere che il nuovo istituto dell'abitualità è frutto del sottosistema generato dalla riforma e al suo interno deve essere letto. Sarebbe dunque fuorviante riferirsi esclusivamente alle categorie tradizionali, come quelle della condanna e della re- cidiva. In breve, secondo opinione comune e condivisa, la norma intende escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto comportamenti "seriali". Data la chia- rezza di talune indicazioni normative, in conseguenza del riferimento ad istituti codicistici (delinquente abituale, professionale, per tendenza) anche l'indicazione ai «più reati della stessa indole» è stata ritenuta di agevole ermeneusi, poiché, in primo luogo, non si parla di condanne ma di reati. Inoltre, il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis», concludendo nel senso che «il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto». Siffatta interpretazione, in linea con l'idea di serialità delle condotte che ha dall'inizio accompagnato l'iter del decreto, trova conferma - nell'impianto argo- mentativo delle Sezioni Unite - in un dato testuale dirimente, poiché «La Commis- sione Giustizia, nel vagliare lo schema di decreto legislativo, ne ha richiesto l'ade- guamento con l'introduzione di un comma dedicato alla definizione dell'abitualità del comportamento recante la previsione che «Il comportamento risulta abituale nel caso in cui il suo autore [...] abbia commesso altri reati della stessa indole». Tale formula è stata in effetti riportata nell'atto normativo con una piccola e sicu- ramente accidentale variazione: l'espressione «altri reati» è divenuta «più reati». Dunque, tenendo a base il testo indicato dalla Camera e la sua ratio, emerge che l'alterità al plurale dei reati diversi da quello oggetto del processo non lascia dubbio che la serialità ostativa si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore, analoga condotta illecita». Se ne è tratta una fungibilità 5 semantica tra abitualità e serialità, da intendersi nel senso di successione di reati caratterizzati dalla medesima oggettività giuridica;
e − sempre valorizzando il pro- filo sequenziale − si è precisato, sotto il versante cronologico, come i reati possano essere anche successivi a quello in esame, perché «si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva;
ed è in questione un distinto ap- prezzamento in ordine, appunto, alla serialità dei comportamenti», donde pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza, per cui «Il rilievo dell'accertamento in ordine all'esistenza dell'illecito implicato dalla dichiarazione di non punibilità è allora esattamente e solo quello di costituire un «reato» che, sommato agli altri della stessa indole ri- chiesti dalla legge nei termini di cui si è detto, dà luogo alla legale abitualità del comportamento», coinvolgendo nella complessiva valutazione afferente al giudizio di abitualità anche i reati oggetto di giudizio e illeciti accertati, per così dire, inci- dentalmente ex art. 131 bis cod. pen. (negli stessi termini, cfr. Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 – 02; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [...], Rv. 278347 – 01) Sulla stessa scia è stato risolto dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01, il contrasto, infine approdato alla non ostatività, in astratto, tra l’istituto in esame e il reato continuato, di cui si ammette la coesistenza laddove la valutazione della condotta, anche in ragione del suo in- serimento in un contesto più articolato, sia espressione di una situazione episo- dica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessità appaia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità. Le Sezioni unite hanno esaminato con particolare attenzione le disposizioni di cui all’art. 131 bis, comma 3, cod. pen. affermando che «la nozione di abitualità si riferisce a una qualità che si delinea progressiva- mente e si consolida nel tempo in conseguenza della realizzazione di plurime con- dotte omogenee e non si esaurisce nella manifestazione esterna del solo dato obiettivo della persistenza di una determinata condotta, ma si sostanzia nell’ac- quisizione di un «costume comportamentale» che non è sovrapponibile «ad una situazione connotata dalla mera reiterazione di azioni». Risulta, quindi, evidente che la «non occasionalità» è concetto diverso da «abitualità», normativamente definito dall’art. 131 bis, comma 3, cod. pen., che demanda a una più ampia estensione dell’area della non punibilità, presupponendo un'inclinazione al crimine desunta da una pluralità di condotte omogenee che de- notano una consuetudine comportamentale o una serialità criminosa che non coin- cide con la mera non occasionalità della condotta (in termini Sez. 5, n. 15483 del 31/03/2021, Ndiaye, non mass.). 6 Il tema del «tempo silente» non è, invece, assurto ad autonoma rilevanza. Deve premettersi che il rilievo da attribuire al fattore tempo in punto di valutazione dell'abitualità (serialità) non trova un riscontro letterale: l'art. 131 bis cod. pen. non evoca in alcun punto il postulato dell'attualità. L'istituto si conforma, invece, all'attitudine che una sequenza di reati, che condividono la medesima indole, siano − o meno − espressivi di una abitualità della condotta in disamina;
valutazione da compiersi − come dettato dalle Sezioni unite − alla stregua di una complessiva valutazione del fatto rispetto alle ulteriori condotte omogenee, precedenti ed an- che successive, non necessariamente irrevocabilmente accertate, estinte o impro- cedibili, e financo già dichiarate particolarmente tenui. In tale cornice, il profilo cronologico può rilevare in quella complessiva e unitaria valutazione di tenuità, svolta alla stregua delle circostanze del concreto contesto, che costituisce il fon- damento di ragione dell'istituto. In altri termini, viene ad assumere precipuo rilievo ogni indicatore in concreto della abitualità della condotta, desunta da elementi fattuali dotati della necessaria attitudine dimostrativa. 2.3. La sentenza impugnata, nel confermare il giudizio già espresso dal giu- dice di primo grado, ha escluso la configurabilità della causa di non punibilità pre- vista dall’art. 131 bis cod. pen., sotto il profilo della abitualità del comportamento dell’imputato, valorizzando a tal fine i precedenti penali specifici da cui l’imputato era gravato, per dedurne, in considerazione del suo stato di soggetto senza fissa dimora e privo di occupazione lavorativa, − e, quindi, di redditi leciti − lo stabile inserimento nel circuito criminale del traffico di stupefacenti. La motivazione resa, nonostante l’inconferente richiamo alla pag. 10 all’espressione «non occasionalità», semanticamente differente rispetto a quella di abitualità, come sopra chiarito, risulta, comunque, adeguata, avendo congrua- mente chiarito, attraverso il richiamo ai plurimi precedenti specifici, le ragioni per le quali la condotta del ricorrente fosse dimostrativa di una serialità criminosa nel settore del traffico di stupefacenti. Il ricorrente, di contro, si limita a invocare la genericità della motivazione, senza allegare, venendo così meno anche al proprio onere di autosufficienza, né rappresentare quale positivo indicatore, evidenziato in appello e dalla Corte invece ignorato, avrebbe in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, in una sequenza di delitti in materia di stupefacenti (peraltro precisati dalla sentenza di primo grado, da leggersi congiuntamente alla sentenza impu- gnata, trattandosi di doppia conforme), la cui ontologica esistenza non contesta, ex se indicativa di una serialità. 7 3. il secondo motivo, riguardante il rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, è manifestamente infondate, formulando, pe- raltro, censure generiche, a fronte di una motivazione tutt’altro che illogica o ine- sistente. 3.1. In premessa, va ribadito che l’orientamento giurisprudenziale formatosi con riguardo al quadro legislativo precedente la novella del 2022 (per il quale la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., pren- dendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato: Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pri- toni, Rv. 263558 - 01), va confermato anche per le pene sostitutive configurate dalla riforma, la cui disciplina continua a subordinare la sostituzione a una valuta- zione giudiziale e a un giudizio prognostico positivi, ancorati ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, [...], Rv. 285090 - 01, in motivazione). Di talché, i «fondati motivi» che, ai sensi della dell'art. 58, comma 1, seconda parte, legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150 del 2022, non consentono la sostituzione della pena, richie- dono un'adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa (le pene sostitutive) e l'obiettivo di assicurare l'effettività alla pena, in un'ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti (in tal senso, Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, [...], Rv. 286449 - 01). 3.2. Ciò precisato, la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha valutato discrezionalmente e giustificato adeguatamente la prognosi sfavorevole, facendo esplicito e fondato riferimento agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e, in par- ticolare, alla presenza di precedenti specifici, alla natura del reato, che presuppone legami con circuiti criminali, e alla totale mancanza di segni di resipiscenza, dimo- strativi di una personalità negativa che non garantivano il rispetto delle prescrizioni da parte dell'imputato, peraltro senza fissa dimora e privo di un’occupazione lecita. Si tratta, peraltro, di un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito, non illogicamente motivato e, perciò, non sindacabile in sede di sindacato di legit- timità. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav- visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi- nata in [...] equitativa nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. 8
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso, il 16 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LA AL OR RE