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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2282/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10354/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente 1 banca elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PIGNORAMENTO n. 09784202400030832001 CONTROLLO 2020
- PIGNORAMENTO n. 09784202400030832001 CONTROLLO 770 2019
- PIGNORAMENTO n. 09784202400030832001 IVA-ALTRO 2022
- PIGNORAMENTO n. 09784202400030832001 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1678/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.10354/2025, depositato telematicamente, la Ricorrente_1 S.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Nominativo_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 premettendo che in data 05/09/2024 veniva notificato a mezzo posta elettronica certificata all'odierna società opponente da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi avente Codice identificativo del fascicolo n. 97/2024/000332085 - codice identificativo della procedura esecutiva n. 09784202400030832/001, per la somma complessiva di € 131.506,78 (centotrentunomilacinquecentosei/78) composto da cartelle esattoriali e avvisi di addebito;
che parte attrice, provvedeva tempestivamente a proporre ricorso ex art. 615 II C.P.C. e 617 C.P.C. innanzi al Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Esecuzioni Mobiliari Ricorso iscritto a ruolo il 23/09/2024 avente R.G.E.n.80693/2024; che in data 14/03/2024 il
-
Tribunale Ordinario di Roma nella persona del dott. Nominativo_2 a seguito dello svolgimento dell'udienza emetteva ordinanza con la quale sospendeva l'esecuzione esattoriale limitatamente agli avvisi di addebito fissando, al contempo, il termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al giudice competente per materia;
instaurava la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 II
C.P.C. soltanto con riferimento alle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento aventi crediti di natura tributaria, come di seguito specificate: n.097 2024 0058945741000, relativa a Liquidazioni periodiche Iva del 2022 di € 4.707,66; n.097 2024 0100794630000, relativa a Controllo modello 770 del 2019 di € 2.051,88;
n.097 2024 0100794731000, relativa a Controllo modello IRAP del 2020 di € 1.767,33; n.097 2024
0124465554000, relativa a Controllo modello Unico/Redditi del 2020 di € 3.894,89; per un totale di € 12.421,76
(dodicimilaquattrocentoventuno/76). A motivi deduce la nullità dell'atto di pignoramento per indeterminatezza e violazione del diritto alla difesa - Carenza di motivazione;
la illegittimità e nullità dell'atto di pignoramento per indeterminatezza e violazione del diritto stante la mancata indicazione del dettaglio dei crediti;
la totale assenza di titolo - Inesigibilità delle somme di cui dell'atto di pignoramento per indeterminatezza e violazione del diritto - Mancata e/o irritualità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle esattoriali;
la totale assenza di titolo stante la mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi opposto. Ai sensi dell'art. 12 d.p.r.602/1973, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", richiede l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa. Eccepisce inoltre la nullità degli atti presupposti all'atto di pignoramento dei crediti verso i terzi opposto per violazione del diritto di difesa della contribuente stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale.
La Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, eccependo, rispetto alle seguenti cartelle di propria competenza (n. 097 2024 00589457 41 000, concernente ruolo n.2024/250465, derivante dal controllo automatizzato, ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/72, sulla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. presentata, ai sensi dell'art. 21 bis del D.L. n. 78/2010, per il secondo trimestre 2022, di € 2.208,58, a titolo di omesso versamento I.V.A., oltre sanzione ed interessi, nonché 2) ruolo n.2024/250581, originato dal controllo automatizzato, ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/72, sulla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. presentata, ai sensi dell'art. 21 bis del D.L. n. 78/2010, per il terzo trimestre 2022, di € 2.493,20, a titolo di omesso versamento I.V.A., oltre sanzione ed interessi;
cartella di pagamento n. 097 2024 01007947 31 000, derivante dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, eseguito sul modello IRAP/2021 presentato per l'anno d'imposta 2020, con la quale veniva richiesto l'importo complessivo di € 1.761,45, a titolo di imposta IRAP, oltre sanzioni ed interessi, omesse o non versate;
n. 097 2024 01244655 54 000, concernente, ruolo n. 2024/251873 derivante dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, sul modello REDDITI/2021 presentato per l'anno d'imposta 2020, con la quale veniva richiesto l'importo di € 2.822,59, a titolo di imposta IRES, oltre sanzioni ed interessi, omesse o non versate;
2) ruolo n. 2024/251873 derivante dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, sul modello 770/2021 presentato per l'anno d'imposta 2020, con la quale veniva richiesto l'importo di € 374,35, a titolo di ritenute, oltre sanzioni ed interessi, omesse o non versate,
e 3) ruolo n. 2024/550699 scaturito dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, sul modello 770/2021 presentato per l'anno d'imposta 2020, con la quale veniva richiesto l'importo di € 692,07,
a titolo di ritenute, oltre sanzioni ed interessi, omesse o non versate), la legittimità dell'operato. In relazione alle eccezioni relative a vizi di competenza dell'Agente della riscossione, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e si rimette agli scritti difensivi dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Eccepisce la infondatezza delle eccezioni relative alla mancata notifica degli avvisi bonari, che risultano notificati a mezzo Pec, come da documentazione in atti. Evidenzia che, in ogni caso, per il recupero delle imposte dichiarate e non versate, non sussista un obbligo di comunicazione al contribuente degli esiti del controllo, eseguito ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, né tanto meno si possa far discendere dalla sua omissione la sanzione della nullità dell'atto di riscossione, trattandosi di un mero controllo cartolare e documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo e valutativo.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore _2, si è costituita in giudizio rilevando, come sia pacificamente infondato il motivo di opposizione in punto di omessa indicazione specifica e dettagliata della natura giuridica e dell'ammontare dei crediti, iscritti nelle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento, e di nullità conseguente dell'atto di pignoramento opposto. Ciò, sia in ragione dell'avvenuta notificazione delle suddette cartelle esattoriali, con conseguente conoscenza del contenuto delle stesse cartelle da parte del debitore e con conseguente onere di quest'ultimo di impugnare le predette cartelle nei termini e nei modi di legge;
sia in considerazione della natura processuale dell'atto di pignoramento
- compreso l'atto di pignoramento esattoriale ex art. 72 bis del d.P.R. 602/73 - e dell'ammissibilità del ricorso alla motivazione per relationem (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 13115/2022 del 08.09.2022). È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti. Evidenzia che le cartelle sottese al pignoramento opposto sono state ritualmente notificate a mezzo posta certificata all'indirizzo Email_5, riferibile alla Società opponente ed estratto dai pubblici registri, come si evince dalla documentazione che si versa in atti. Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, va detto che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali, considerato che, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973:
"Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Tali interessi non vengono, e non possono, essere calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, ma anche tale eventualità non è affatto nota al momento della redazione della cartella. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. Evidenzia infine che AdER, al fine di sollecitare il pagamento del credito in contestazione, in data 9.07.2024 ha notificato all'odierna opponente l'avviso di intimazione n. 09720249076739867000.
Con Ordinanza n.3420/2025 la Corte respingeva l'istanza cautelare, rinviando al merito la liquidazione delle spese e fissando per la trattazione l'udienza dell'11/02/2026.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la cartella di pagamento n.097 2024 0058945741000, è stata regolarmente notificata in data 14/03/2024, a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n.097 2024 0100794630000, è stata regolarmente notificata in data 25/03/2024, a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n.097 2024 0100794731000, è stata regolarmente notificata in data 25/03/2024, a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n.097 2024 0124465554000, è stata regolarmente notificata in data 06/05/2024, a mezzo PEC.
Avverso tali cartelle, regolarmente notificate, la ricorrente non ha proceduto ad alcuna impugnazione, rendendo inammissibile l'opposizione su eventuali vizi della stessa solo con il presente ricorso proposta.
Infatti ove il destinatario sia venuto a conoscenza di una atto e non abbia proposto opposizione nei termini previsti, il legislatore presume che il trasgressore rimasto inerte abbia inteso manifestare con il suo comportamento la volontà di non opporsi alla sanzione irrogata;
ne consegue che, divenuto detto titolo inoppugnabile, ha inizio l'esecuzione esattoriale, i cui atti non possono più essere impugnati dal trasgressore per denunciare violazioni di carattere procedimentale, né per contestare la propria responsabilità o anche la sola entità della sanzione. Osta a tale possibilità quanto stabilito dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui "ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri", che ha condotto quindi all'affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui "gli atti successivi che facciano seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrano un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31
Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta” (v. Cass. Ordinanza n. 3005/20).
Pertanto le contestazioni sollevate dal ricorrente potevano essere fatte valere solo impugnando le cartelle di pagamento.
Per quanto esposto il Collegio rigetta il ricorso.
Le altre censure restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma di Primo Grado di Roma rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive anche di quelle relative alla fase cautelare, nei confronti, nei confronti della Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate, congruamente liquidate in
€ 1.000,00, e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, congruamente liquidate in € 2.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: RUSSO ROBERTO, Presidente e Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10354/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente 1 banca elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PIGNORAMENTO n. 09784202400030832001 CONTROLLO 2020
- PIGNORAMENTO n. 09784202400030832001 CONTROLLO 770 2019
- PIGNORAMENTO n. 09784202400030832001 IVA-ALTRO 2022
- PIGNORAMENTO n. 09784202400030832001 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1678/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.10354/2025, depositato telematicamente, la Ricorrente_1 S.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Nominativo_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 premettendo che in data 05/09/2024 veniva notificato a mezzo posta elettronica certificata all'odierna società opponente da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi avente Codice identificativo del fascicolo n. 97/2024/000332085 - codice identificativo della procedura esecutiva n. 09784202400030832/001, per la somma complessiva di € 131.506,78 (centotrentunomilacinquecentosei/78) composto da cartelle esattoriali e avvisi di addebito;
che parte attrice, provvedeva tempestivamente a proporre ricorso ex art. 615 II C.P.C. e 617 C.P.C. innanzi al Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Esecuzioni Mobiliari Ricorso iscritto a ruolo il 23/09/2024 avente R.G.E.n.80693/2024; che in data 14/03/2024 il
-
Tribunale Ordinario di Roma nella persona del dott. Nominativo_2 a seguito dello svolgimento dell'udienza emetteva ordinanza con la quale sospendeva l'esecuzione esattoriale limitatamente agli avvisi di addebito fissando, al contempo, il termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al giudice competente per materia;
instaurava la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 II
C.P.C. soltanto con riferimento alle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento aventi crediti di natura tributaria, come di seguito specificate: n.097 2024 0058945741000, relativa a Liquidazioni periodiche Iva del 2022 di € 4.707,66; n.097 2024 0100794630000, relativa a Controllo modello 770 del 2019 di € 2.051,88;
n.097 2024 0100794731000, relativa a Controllo modello IRAP del 2020 di € 1.767,33; n.097 2024
0124465554000, relativa a Controllo modello Unico/Redditi del 2020 di € 3.894,89; per un totale di € 12.421,76
(dodicimilaquattrocentoventuno/76). A motivi deduce la nullità dell'atto di pignoramento per indeterminatezza e violazione del diritto alla difesa - Carenza di motivazione;
la illegittimità e nullità dell'atto di pignoramento per indeterminatezza e violazione del diritto stante la mancata indicazione del dettaglio dei crediti;
la totale assenza di titolo - Inesigibilità delle somme di cui dell'atto di pignoramento per indeterminatezza e violazione del diritto - Mancata e/o irritualità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle esattoriali;
la totale assenza di titolo stante la mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi opposto. Ai sensi dell'art. 12 d.p.r.602/1973, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", richiede l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa. Eccepisce inoltre la nullità degli atti presupposti all'atto di pignoramento dei crediti verso i terzi opposto per violazione del diritto di difesa della contribuente stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale.
La Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, eccependo, rispetto alle seguenti cartelle di propria competenza (n. 097 2024 00589457 41 000, concernente ruolo n.2024/250465, derivante dal controllo automatizzato, ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/72, sulla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. presentata, ai sensi dell'art. 21 bis del D.L. n. 78/2010, per il secondo trimestre 2022, di € 2.208,58, a titolo di omesso versamento I.V.A., oltre sanzione ed interessi, nonché 2) ruolo n.2024/250581, originato dal controllo automatizzato, ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/72, sulla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. presentata, ai sensi dell'art. 21 bis del D.L. n. 78/2010, per il terzo trimestre 2022, di € 2.493,20, a titolo di omesso versamento I.V.A., oltre sanzione ed interessi;
cartella di pagamento n. 097 2024 01007947 31 000, derivante dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, eseguito sul modello IRAP/2021 presentato per l'anno d'imposta 2020, con la quale veniva richiesto l'importo complessivo di € 1.761,45, a titolo di imposta IRAP, oltre sanzioni ed interessi, omesse o non versate;
n. 097 2024 01244655 54 000, concernente, ruolo n. 2024/251873 derivante dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, sul modello REDDITI/2021 presentato per l'anno d'imposta 2020, con la quale veniva richiesto l'importo di € 2.822,59, a titolo di imposta IRES, oltre sanzioni ed interessi, omesse o non versate;
2) ruolo n. 2024/251873 derivante dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, sul modello 770/2021 presentato per l'anno d'imposta 2020, con la quale veniva richiesto l'importo di € 374,35, a titolo di ritenute, oltre sanzioni ed interessi, omesse o non versate,
e 3) ruolo n. 2024/550699 scaturito dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, sul modello 770/2021 presentato per l'anno d'imposta 2020, con la quale veniva richiesto l'importo di € 692,07,
a titolo di ritenute, oltre sanzioni ed interessi, omesse o non versate), la legittimità dell'operato. In relazione alle eccezioni relative a vizi di competenza dell'Agente della riscossione, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e si rimette agli scritti difensivi dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Eccepisce la infondatezza delle eccezioni relative alla mancata notifica degli avvisi bonari, che risultano notificati a mezzo Pec, come da documentazione in atti. Evidenzia che, in ogni caso, per il recupero delle imposte dichiarate e non versate, non sussista un obbligo di comunicazione al contribuente degli esiti del controllo, eseguito ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, né tanto meno si possa far discendere dalla sua omissione la sanzione della nullità dell'atto di riscossione, trattandosi di un mero controllo cartolare e documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo e valutativo.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore _2, si è costituita in giudizio rilevando, come sia pacificamente infondato il motivo di opposizione in punto di omessa indicazione specifica e dettagliata della natura giuridica e dell'ammontare dei crediti, iscritti nelle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento, e di nullità conseguente dell'atto di pignoramento opposto. Ciò, sia in ragione dell'avvenuta notificazione delle suddette cartelle esattoriali, con conseguente conoscenza del contenuto delle stesse cartelle da parte del debitore e con conseguente onere di quest'ultimo di impugnare le predette cartelle nei termini e nei modi di legge;
sia in considerazione della natura processuale dell'atto di pignoramento
- compreso l'atto di pignoramento esattoriale ex art. 72 bis del d.P.R. 602/73 - e dell'ammissibilità del ricorso alla motivazione per relationem (cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 13115/2022 del 08.09.2022). È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti. Evidenzia che le cartelle sottese al pignoramento opposto sono state ritualmente notificate a mezzo posta certificata all'indirizzo Email_5, riferibile alla Società opponente ed estratto dai pubblici registri, come si evince dalla documentazione che si versa in atti. Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, va detto che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali, considerato che, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973:
"Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". Tali interessi non vengono, e non possono, essere calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, ma anche tale eventualità non è affatto nota al momento della redazione della cartella. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. Evidenzia infine che AdER, al fine di sollecitare il pagamento del credito in contestazione, in data 9.07.2024 ha notificato all'odierna opponente l'avviso di intimazione n. 09720249076739867000.
Con Ordinanza n.3420/2025 la Corte respingeva l'istanza cautelare, rinviando al merito la liquidazione delle spese e fissando per la trattazione l'udienza dell'11/02/2026.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la cartella di pagamento n.097 2024 0058945741000, è stata regolarmente notificata in data 14/03/2024, a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n.097 2024 0100794630000, è stata regolarmente notificata in data 25/03/2024, a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n.097 2024 0100794731000, è stata regolarmente notificata in data 25/03/2024, a mezzo PEC;
la cartella di pagamento n.097 2024 0124465554000, è stata regolarmente notificata in data 06/05/2024, a mezzo PEC.
Avverso tali cartelle, regolarmente notificate, la ricorrente non ha proceduto ad alcuna impugnazione, rendendo inammissibile l'opposizione su eventuali vizi della stessa solo con il presente ricorso proposta.
Infatti ove il destinatario sia venuto a conoscenza di una atto e non abbia proposto opposizione nei termini previsti, il legislatore presume che il trasgressore rimasto inerte abbia inteso manifestare con il suo comportamento la volontà di non opporsi alla sanzione irrogata;
ne consegue che, divenuto detto titolo inoppugnabile, ha inizio l'esecuzione esattoriale, i cui atti non possono più essere impugnati dal trasgressore per denunciare violazioni di carattere procedimentale, né per contestare la propria responsabilità o anche la sola entità della sanzione. Osta a tale possibilità quanto stabilito dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui "ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri", che ha condotto quindi all'affermazione giurisprudenziale del principio secondo cui "gli atti successivi che facciano seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrano un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31
Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta” (v. Cass. Ordinanza n. 3005/20).
Pertanto le contestazioni sollevate dal ricorrente potevano essere fatte valere solo impugnando le cartelle di pagamento.
Per quanto esposto il Collegio rigetta il ricorso.
Le altre censure restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma di Primo Grado di Roma rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive anche di quelle relative alla fase cautelare, nei confronti, nei confronti della Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate, congruamente liquidate in
€ 1.000,00, e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, congruamente liquidate in € 2.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in favore del difensore antistatario.