Ordinanza cautelare 28 giugno 2024
Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00089/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
BM OL BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Masuelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via delle Alpi 9;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Macerata, Questura di Torino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento (codice pratica P-MC/L/Q/2022/100076), emesso dalla Prefettura UTG- Sportello Unico Immigrazione della Provincia di Macerata in data 8/5/2023 e conosciuto dallo stesso in occasione di un accesso agli atti presso la Questura di Torino in data 9.5.2024, di rigetto dell’istanza di nulla osta per il rilascio di visto di ingresso per lavoro subordinato ex dpcm flussi 3/2021 nr. P-MC/L/Q/2022/100076 (da intendersi quale atto di revoca del nulla osta stesso), e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente o comunque connesso, ivi compreso l’atto del Questore di Torino Prot. n. 821/2024, emesso il 04/04/24 e notificato l’08/04/24, con il quale veniva dichiarata l’inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione del sig. RABBANI.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 settembre 2024:
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Macerata il 31/07/2024 di conferma della revoca del nulla osta per il rilascio di visto di ingresso per lavoro subordinato, notificato al ricorrente in data 1 agosto 2024 e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente o comunque connesso,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Macerata e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il dott. GI UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento dell’8 maggio 2023 con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta rilasciato ai fini della sua assunzione.
Tale provvedimento fonda la sua motivazione sul fatto che l’azienda richiedente non aveva i requisiti per l’assunzione, non rientrando, tra l’altro, tra i settori produttivi di cui al decreto flussi 2021. In precedenza, il titolare dell’azienda aveva deciso di non stipulare il contratto di soggiorno con il ricorrente, asseritamente per mancanza di commesse.
Dopo avere presentato richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, il ricorrente veniva assunto in Piemonte dalla ditta BIT Srl con contratto a tempo determinato, successivamente oggetto di proroghe. A seguito della revoca del nulla osta, la Questura di Torino dichiarava però inammissibile l’istanza del ricorrente per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Con ordinanza n. 104/2024 il Collegio accoglieva, ai fini del riesame, l’istanza cautelare presentata con il ricorso introduttivo.
Si rilevava, in particolare, che la relazione della Prefettura di Macerata riportava ulteriori motivazioni della revoca del nulla osta non presenti nel provvedimento impugnato e che altresì la situazione del ricorrente doveva anche essere valutata riguardo l’applicabilità dell’art. 5 comma 5 del d.lgs n. 286 del 1998, dato che lo stesso aveva documentato la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato in data 14 settembre 2023.
Si disponeva quindi l’approfondito riesame in contraddittorio del provvedimento della Prefettura di Macerata dell’8 maggio 2023.
In esecuzione dell’ordinanza, l’Amministrazione adottava in data 31 luglio 2024 il provvedimento di conferma del diniego, impugnato.
Il provvedimento di riesame è impugnato con motivi aggiunti con i seguenti vizi di legittimità:
1) Illegittimità dell’atto per violazione di legge e per eccesso di potere per violazione dei principi dell’affidamento e di collaborazione e buona fede; difetto di istruttoria e della motivazione.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per vizio di motivazione, in quanto non allegherebbe le circostanze per le quali domanda di nulla osta sarebbe stata avanzata da ditta non avente i requisiti di legge. In ogni caso l’originario provvedimento presenterebbe un vizio di legittimità per negligenza/errore materiale/carenza di istruttoria e violazione del principio dell’affidamento con riguardo alla asserita mancanza di rappresentanza del titolare della ditta nella domanda di nulla osta n. PMC/L/Q/2022/100076, dato che la Prefettura sarebbe responsabile della mancata effettuazione dei necessari controlli.
2) Carenza di istruttoria e di motivazione sulla questione relativa all’investimento connesso a 39 lavoratori stranieri da parte della Sator coop. e della Rosa servizi integrati srls, ritenuto sproporzionato rispetto all’assetto aziendale e alle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro.
Detta sproporzione sarebbe stata rilevata solo con il provvedimento impugnato, nonostante i dati fossero dall’inizio ben noti all’Amministrazione. Quanto sopra avrebbe dovuto portare alla concessione di un congruo termine per trovare un nuovo datore di lavoro o al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Inoltre, nel provvedimento si fa riferimento a ulteriori indagini sulle ditte delle quali non si conoscerebbe la natura. Ancora, il provvedimento impugnato violerebbe l’art. 9, comma 4 d.lgs n. 286/1999 secondo cui “Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui.”
3) Difetto d’istruttoria e di motivazione sull’oggetto di attività delle società.
Per quanto riportato nel provvedimento impugnato, le società facenti capo al richiedente sig. IT non avrebbero quale oggetto di attività, quella edile, mentre le visure camerali riporterebbero dati differenti. Le attività sarebbero, al contrario. identiche o assimilabili all’attività edile e comunque l’assenza dei requisiti sarebbe stata rilevata in ritardo.
4) Sulla questione del rilascio del visto nell’ambito del decreto flussi 2021, in modalità massiva e secondo l’automatismo previsto dalla procedura semplificata e sul rilascio da parte della Questura del parere positivo di pubblica sicurezza; sulla questione dell’impossibilità per il ricorrente di appurare la irregolarità del contratto di lavoro: violazione di legge in relazione agli artt. 8 d.p.c.m. 3/2021; art. 6 l. 241/90; art. 22 d.lgs n. 286/1998; art. 37 del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394; circolare Ministero Interni 20 agosto 2007 n. 3836; art. 5 co. 5 d.l.gs 286/98; dell’art. 1, co. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241-
Si afferma che la Questura, nel rilasciare un parere di pubblica sicurezza positivo, come riportato dal provvedimento, avrebbe eseguito una valutazione di merito che sarebbe stata ignorata dalla Prefettura senza istruttoria e motivazione. Inoltre non sarebbe contestato al ricorrente alcun tipo di irregolarità, dato che non sarebbe rilevante, con riferimento alla sua buona fede, la natura nominativa della richiesta di nulla osta. Ancora, l’Amministrazione non avrebbe eseguito l’ordine del Tribunale di valutare la situazione ex art. 5 comma 5 d.lgs 286/1998.
Con ordinanza n. 211 del 2025, il Tribunale riteneva di accogliere l’istanza cautelare presentata con il ricorso per motivi aggiunti, in considerazione del pregiudizio denunciato dal lavoratore, della sua attuale situazione lavorativa e delle particolarità del caso, in attesa della decisione di merito.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso introduttivo è improcedibile, essendo stato superato il provvedimento di revoca con esso gravato dal successivo atto dell’Amministrazione emesso a seguito di rinnovato esame istruttorio a seguito dell’ordinanza di questo Tar n.104/2024-
2 Il ricorso per motivi aggiunti è fondato nei limiti che seguono.
2.1 I motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, riguardando essenzialmente l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione alla base del provvedimento impugnato e l’inesatta esecuzione dell’ordinanza n.104/2024 di questo Tar.
2.2 Osserva il Collegio che, in primo luogo, il provvedimento prefettizio adottato a seguito del riesame, muta la ragione dell’originaria revoca, a seguito di nuovo parere dell’Ispettorato del lavoro del 19 giugno 2024, non allegato in atti. Infatti, vi sarebbe stata una mancanza di legittimazione del richiedente il nulla osta, richiesto a favore non dell’"Impresa Servizi Rosa Integrati S.r.l.", ma in qualità di legale rappresentante della "Sator Service Soc- Coop. Arl”, in assenza di tale qualità nel richiedente. Si osserva inoltre nel provvedimento che, sebbene le due succitate società risultassero - formalmente - rientranti nel novero dei settori individuati dall'art. 3 c. 1 del d.p.c.m. del 21 dicembre 2021, in esito ad ulteriori accertamenti compiuti dal locale Ispettorato del Lavoro, la cooperativa "Sator Service Ar.l." non risultava effettivamente dotata di un'organizzazione d'impresa riconducibile all'attività edile. Viene inoltre contestata la richiesta di un numero sproporzionato di lavoratori.
2.3 Nota il Collegio sul punto che il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, mutato il contenuto del provvedimento originario, individua delle differenti motivazioni per la revoca del nulla osta, che riguardano essenzialmente, come già accennato, la legittimazione di chi ha richiesto il lavoratore, la natura dell’attività svolta dalla ditta, il numero di richieste di assunzione e la modalità delle stesse.
2.4 Non vi è alcun elemento (come si vedrà) per supporre che tali circostanze fossero a conoscenza del ricorrente. Apparentemente la ditta richiedente svolgeva attività nei settori di cui al d.p.c.m 21 dicembre 2021 (autotrasporto conto terzi, edilizia e turistico alberghiero), come riportato dalla visura camerale depositata dal ricorrente (e nello stesso provvedimento), e il mancato svolgimento di tale attività è stato appurato in seguito a indagini del locale Ispettorato del lavoro, citate ma non allegate al provvedimento. Allo stesso tempo l’assenza dell’effettiva legittimazione del richiedente quale rappresentante legale non era, chiaramente, conoscibile dal lavoratore.
2.5 La motivazione si sofferma anche sul numero dei nulla osta richiesti dall’originario datore di lavoro del ricorrente, 39 personalmente e 16 per contro di altro datore, che sono stati in parte revocati prima del rilascio del visto. Tutti sarebbero in favore di lavoratori bengalesi.
3. Sul punto nota il Collegio che, sebbene nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti emergano dei dubbi sulla effettiva sussistenza dei requisiti per l’assunzione di lavoratori extracomunitari in capo alla Sator Soc. Coop, ARL, a fronte della mancata stipula del contratto di lavoro, assume valore fondamentale il fatto che l’ordinanza n. 104/2023 di questo Tribunale abbia disposto la rivalutazione della situazione del ricorrente riguardo l’applicabilità dell’art. 5 comma 5 del d.lgs n. 286 del 1998.
3.1 La situazione deve essere in particolare valutata in rapporto alla normativa che regola il decreto flussi 2021. Secondo l’art. 22, comma 5, del d.lgs. 286/1998, “Lo sportello unico per l’immigrazione, […] a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi […]”. Precisa poi l’art. 30-bis, comma 8, del d.p.r. 394/1999, che lo Sportello Unico per l’Immigrazione (“SUI”), ai fini del rilascio del nulla osta, “procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. […]”. L’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022 convertito nella legge 122/2022, ha previsto, per le istanze di cui al c.d. decreto flussi 2021, che il nulla osta al lavoro subordinato venga rilasciato, nel termine indicato dal comma 1, anche quando non siano state acquisite le informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, e che al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi consegua la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso.
3.2 Le caratteristiche della procedura fanno sì che possa passare del tempo tra l’emissione del visto di ingresso e i relativi controlli sul rilascio del nulla osta. Nel caso in esame il provvedimento originario di revoca è stato adottato l’8 maggio 2023 e conosciuto dal ricorrente il 9 maggio 2024, quindi più di un anno e mezzo dopo l’ingresso del lavoratore. Peraltro detto provvedimento conteneva, per stessa ammissione dell’Amministrazione, un errore relativo alla causa della revoca e all’Azienda interessata. Il ricorrente, a fronte dell’indisponibilità del datore di lavoro originario (per la cui assenza di requisiti è stato adottato il provvedimento impugnato) ha stipulato con diverso datore, in data 14 settembre 2023, un contratto di lavoro a tempo determinato più volte prorogato, che ha apparentemente avuto totale continuità da quel giorno fino al passaggio in decisione del ricorso in epigrafe, con trasformazione a tempo indeterminato documentato dal 1febbraio 2025.
3.3 Ad avviso del Collegio nel caso in esame non può che essere valorizzata la giurisprudenza per cui la dimostrazione da parte del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca - della sua buona fede e di aver medio tempore conseguito una nuova occasione lavorativa, determina una particolare condizione soggettiva che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, e ciò considerato anche il lasso di tempo trascorso dopo l’ingresso del lavoratore in Italia sulla base del nulla osta rilasciato e il comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale - di cui è prova l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore, come da documentazione in atti (sul punto Tar Campania Napoli 26 febbraio 2025 n. 1572, citata dal ricorrente, 29 maggio 2025 n. 4123, Cons. Stato III ord.11 luglio 2025 n. 2550). In particolare quest’ultima decisione nota che la revoca del nulla osta oggetto dell’ordinanza di primo grado impugnata non può “fondarsi esclusivamente sull’essere venuto meno il rapporto lavorativo ab origine indicato senza però considerare che la pretesa del ricorrente si fonda sull’assunto che tale venir meno non è assolutamente ostativo, dovendosi considerare la peculiarità della fattispecie e in particolare il nuovo rapporto lavorativo” (Cons. Stato 2550/2025 cit).
3.4 Non convince sul punto l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, per cui il lavoratore “non può, pertanto, dirsi estraneo alle irregolarità e alle anomalie rilevate nella procedura di autorizzazione all'ingresso in Italia per lavoro subordinato avviata dalla ditta "Sator Service Soc. Cooperativa Ar.L." in proprio favore, nè può sottrarsi al meccanismo legale del decreto flussi basato sull'incontro a distanza tra offerta e domanda di lavoro.” Infatti, tale supposta non estraneità si basa sul solo fatto che il ricorrente sia stato oggetto di chiamata nominativa senza essere scelto dagli elenchi di cui all’art. 22 c. 2 lett. a) e comma 3 del d. Lgs. n. 286/98. La mera chiamata nominativa non appare, in tutta evidenza, sufficiente a fare supporre la conoscenza da parte del lavoratore delle eventuali irregolarità della richiesta, non costituendo prova di un legame tra lo stesso e la condotta dell’Azienda richiedente. Del resto, lo stesso provvedimento impugnato riporta che “con parere Questorile datato 9 luglio 2024 è stata riferita l'insussistenza di motivi di pubblica sicurezza ostativi alla positiva conclusione del procedimento”. Non vi sono quindi motivi per dubitare della buona fede del ricorrente e, di conseguenza, ad avviso del Collegio, per non applicare i principi sopra riportati al caso in esame.
5 Per quanto sopra il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti deve essere annullato. Nel rideterminarsi l’Amministrazione dovrà tenere conto dei principi stabiliti dalla presente sentenza.
5.1 La novità della questione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali differenti sul punto consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
-dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
-accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento della Prefettura di Macerata del 31 luglio 2024, nei limiti e ai fini riportati in motivazione.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM IG, Presidente
GI UI, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI UI | Renata EM IG |
IL SEGRETARIO