Ordinanza cautelare 13 febbraio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02857/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00680/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2026 proposto da Punto Pulizia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile e RE Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-Regione Molise, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
-Centrale Unica di Committenza Regione Molise, Regione Campania, non costituite in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Romeo Gestioni s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fimmanò e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del disciplinare relativo alla procedura di gara per l’affidamento del “ Servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori per le Aziende del Sistema Sanitario della Regione Campania e della Regione Molise ” indetta da So.Re.Sa. con determina del Direttore Generale n. 365 del 22/12/2025, del capitolato, dello schema di convenzione e di tutti gli altri atti di gara, ivi inclusi i chiarimenti pubblicati nelle more della presentazione delle offerte;
- degli atti dell’istruttoria e, in particolare, del documento inerente alla progettazione del servizio, ai sensi dell’art. 41, commi 12, 13 e 14, e art. 4 bis Allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023;
- della delibera di indizione e di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti inerenti alla gara, ivi compresi gli atti dell’istruttoria, quand’anche non conosciuti, con particolare riferimento a quelli assunti a presupposto dell'elaborazione della base d'asta e del calcolo del costo del lavoro;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o altrimenti connesso a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. s.p.a.) e della Regione Molise;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. IO Di RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto essenzialmente l’impugnazione del bando di gara, pubblicato sulla piattaforma ANAC il 24 dicembre 2025, con cui So.Re.Sa. s.p.a. ha indetto una procedura aperta per la stipula di una convenzione quadro relativa ai servizi di pulizia, sanificazione e servizi accessori, alla quale potevano aderire le Aziende Ospedaliere e Territoriali del Sistema Sanitario della Regione Campania e della Regione Molise;
Ricordato che la ricorrente Punto Pulizia s.r.l. ha lamentato, nel proprio ricorso: 1) con il primo motivo, che l’impugnato bando sarebbe illegittimo, in quanto irragionevole, nel punto in cui, ammettendo la partecipazione in forma raggruppata di RTI o Consorzio, imporrebbe però rigidamente che in caso di partecipazione a più lotti la relativa compagine soggettiva debba rimanere sempre identica; 2) con il secondo motivo, che la partecipazione della medesima ricorrente sarebbe preclusa dall’incongruità della base d’asta sotto lo specifico profilo dei costi della manodopera, in quanto il disciplinare avrebbe fatto riferimento, ai fini del proprio calcolo del costo della manodopera, alle tabelle ministeriali relative al costo medio orario del personale dipendente da “ Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi ” (codice CNEL K574) approvate già con D.D. n. 74 del 24.11.2024, sebbene tale decreto non sia aggiornato all’ultimo accordo collettivo del giugno 2025 sulla retribuzione minima; 3) con il terzo motivo, la illegittimità della lex specialis sulla scorta dell’ipotizzato “ insanabile contrasto ” tra la clausola ex punto 15.1 del Disciplinare (che richiedeva espressa dichiarazione " di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare per le nuove eventuali assunzioni all’occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30% ") e quella di cui al punto 9, lett. b), ai sensi della quale “ Tuttavia, in caso di aggiudicazione, qualora l’operatore economico dimostri che per la tipologia, oggetto o natura del contratto o per altri elementi puntualmente comprovati sia impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità di efficienza di economicità e di qualità del servizio il rispetto di tali quote, potrà derogare escludendo la quota indicata o prevedendo una quota inferiore e sarà rimessa alla stazione appaltante la valutazione della effettiva fondatezza di motivi addotti dall’operatore economico ”;
Rilevato che in sede cautelare il Collegio, con ordinanza n. 474 del 2026, ha ritenuto sussistente il fumus boni juris del secondo motivo di ricorso, accogliendo la domanda cautelare della ricorrente nei seguenti termini:
« Rilevato che, allo stato degli atti, e sulla base della cognizione sommaria che connota la fase cautelare, mentre non sussiste, alla stregua delle controdeduzioni svolte dalle parti resistenti, il fumus boni juris del primo e del terzo motivo di ricorso, si presenta invece fornito di profili di fondatezza il secondo motivo di gravame;
Osservato che con tale mezzo parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del bando impugnato nel punto in cui, nella individuazione della base d’asta, la stazione appaltante ha applicato il costo medio orario della manodopera stabilito dalle tabelle pubblicate annualmente dal Ministero del Lavoro, senza però tener conto degli aumenti del costo della manodopera a seguito dell’intervenuto rinnovo del CCNL di settore;
Ritenuto che il motivo sembra fondato quantomeno sotto l’aspetto di un vizio di istruttoria, in quanto l’Amministrazione non risulta aver considerato che le tabelle ministeriali in vigore per la Campania di cui al Decreto Direttoriale n. 74 del 25 novembre 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, concernenti la determinazione del costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi, e dichiaratamente utilizzate dalla stessa Amministrazione quale parametro per il calcolo del costo della manodopera, non sono aggiornate al rinnovo del CCNL di settore, avvenuto nel mese di giugno 2025:
Considerato che il “progetto” ex artt. 41, comma 12, e 4 bis all. I.7 del D.lgs 36/2023 (all. 16 di parte ricorrente), dal quale secondo l’Amministrazione si evincerebbe l’avvenuto svolgimento di una approfondita analisi dei valori del costo della manodopera anche alla luce del CCNL di settore stipulato nel mese di giugno 2025, non offre, in realtà, elementi per ritenere che tale ultimo CCNL sia stato realmente preso in considerazione: in tale “progetto” risulta indicato solo il “CCNL Multiservizi (codice CNEL K574)”, emergendo tuttavia che tale codice sembra riferirsi al CCNL Multiservizi in vigore dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025, laddove il CCNL Multiservizi valido dal 1° marzo 2025 al 29 febbraio 2028 sarebbe contrassegnato dal diverso codice K578, non richiamato nel citato “progetto”;
Richiamate le considerazioni svolte nel ricorso, e non persuasivamente contestate ex adverso, in ordine alle gravi disfunzioni che una base d’asta non aggiornata produrrebbe sulla regolarità e funzionalità della specifica procedura di gara (pagg. 12-14 dell’atto introduttivo) »;
Rammentato che con la medesima ordinanza n. 474 del 2026 il Collegio aveva inoltre precisato che « resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione di riconsiderare la base d’asta sotto il descritto profilo del costo della manodopera, e di adottare, quindi, gli accorgimenti necessari ad assicurare che la procedura di gara venga espletata tenendo conto, per quanto di ragione, anche dei maggiori costi scaturenti dalla più recente contrattazione collettiva »;
Preso atto che l’Amministrazione, recependo prontamente le disposizioni della citata ordinanza n. 474 del 2026, con provvedimento n. 98 del 16.4.2026 ha adeguato e aggiornato il costo della manodopera posto a base della gara oggetto di controversia;
Rilevato che nel frattempo parte ricorrente, con memoria depositata in data 13 aprile 2026, ha affermato il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso con riferimento al primo e al terzo motivo di gravame, «avendo raggiunto accordi con altri operatori del settore per poter partecipare in RTI a più lotti, sempre nella medesima composizione», e ha chiesto già allora una declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite;
Preso atto, infine, che nel corso dell’udienza pubblica del giorno 29.4.2026 parte ricorrente, alla luce del sopravvenuto e già citato provvedimento n. 98 del 16.4.2026, ha dichiarato il proprio sopravvenuto difetto di interesse anche con riferimento al residuo secondo motivo di ricorso;
Considerato, quindi, che la ricorrente ha affermato il sopravvenuto difetto di interesse in ordine a tutti i motivi di ricorso, e nessuna delle controparti costituite si è opposta alla conseguente declaratoria di improcedibilità dell’impugnativa;
Ritenuto, dunque, che alla luce del nuovo provvedimento del 16.4.2026, e di quanto complessivamente dichiarato dalla parte ricorrente in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione, il ricorso risulta senz’altro improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più alcun interesse alla sua decisione nel merito;
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, desumibili anche dalla mancanza di opposizioni alle conclusioni formulate dalla ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO AN, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
IO Di RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IO Di RE | CO AN |
IL SEGRETARIO