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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/11/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 537 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. DI CUNTO LUCIA Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1 con l'Avv. ARLOTTA MIRELLA;
Parte resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 14 febbraio 2020, il ricorrente adiva il Tribunale di Castrovillari Sezione Lavoro e Previdenza al fine di
-
ottenere, in via principale, la dichiarazione di irripetibilità dell'indebito di euro
3.693,98, notificato dall'CP_1 con provvedimento del 10 febbraio 2017, e la condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme trattenute a partire da aprile
2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, il ricorrente chiedeva che fosse accertata la prescrizione del suddetto indebito e, conseguentemente, la condanna dell' CP_1 alla restituzione delle somme trattenute, nonché la condanna alle spese di lite. Il ricorrente esponeva, quindi, di essere titolare di assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 1° ottobre
1991, successivamente trasformato in pensione di vecchiaia, e di rendita vitalizia CP 2 riconosciuta sin dal 1978. Rilevava che, all'epoca della domanda di assegno ordinario, aveva già dichiarato la titolarità della rendita CP 2 come da documentazione medica allegata. Lamentava che l'CP_1, solo nel 2015 e nel
2016, aveva proceduto alla ricostituzione della pensione, con conseguente richiesta di restituzione di somme per incumulabilità tra le due prestazioni, in violazione dell'art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995. A sostegno della propria tesi, il ricorrente richiamava la normativa e la prassi amministrativa in materia di indebiti pensionistici, sostenendo che l'errore fosse imputabile esclusivamente all CP_1 e che, in ogni caso, il diritto al recupero fosse prescritto.
L'CP 1 si costituiva in giudizio dichiarando l'abbandono del credito relativo all'indebito di euro 3.693,98, oggetto del ricorso e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Contestualmente, l' CP_3 proponeva domanda riconvenzionale per la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di euro 759,00, residuo di un diverso indebito relativo al periodo gennaio
- agosto 2015, già oggetto di trattenute mensili.
Con memoria difensiva depositata in data 21 giugno 2021, il ricorrente si costituiva avverso la domanda riconvenzionale, eccependo l'inammissibilità della stessa per difetto di connessione oggettiva con la domanda principale, trattandosi di credito fondato su un diverso provvedimento amministrativo, che lo stesso CP 1 aveva dichiarato "chiuso per eliminazione". In subordine, chiedeva che, qualora ritenuta ammissibile, il recupero della somma residua avvenisse mediante trattenute mensili sulla pensione, come già avvenuto in passato.
La causa, di natura documentale, viene decisa.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1.Orbene, oggetto dell'odierna vicenda di causa è la sussistenza o meno di un diritto dell' CP 3 di Previdenza alla ripetizione degli importi debitori contestati al ricorrente tramite richiesta stragiudiziale del 10.02.2017, richiesta afferente a presunte prestazioni indebite (pari a € 3.693,98) dallo stesso percepite in riferimento al trattamento pensionistico in godimento cat. IO n. 15028630. Con il presente giudizio deve, dunque, ritenersi che parte ricorrente abbia inteso svolgere una domanda di accertamento negativo del credito stragiudizialmente vantato dall' CP_1, ovvero, in ogni caso, della irripetibilità delle medesime somme a lui corrisposte. Appare utile chiarire che l'indebito di causa, sarebbe da riconnettersi a un inammissibile cumulo tra una rendita CP 2 riconosciuta al ricorrente sin dal 1978 e la percezione della pensione cat. IO n. 15028630 a decorrere dal 1.10 1991. Ora, a fondamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' CP_1, il ricorrente evidenzia l'assoluta carenza di imputabilità, per assenza del requisito doloso e colposo, in capo al percipiente in riferimento all'indebito asseritamente dallo stesso maturato.
Invero, il resistente CP 3 nel costituirsi dichiara, quanto all'indebito relativo all'anno 2014 e di cui alla richiesta di ripetizione del 10 febbraio 2017, qui impugnata, "di avere abbandonato il predetto credito, come da documentazione che si deposita" ed invoca, quindi, la dichiarazione di cessazione della materia del contendete in parte qua. Il ricorrente, preso atto della dichiarazione CP_1 di abbandono della pretesa creditoria di cui all'indebito impugnato, evidenzia comunque la incertezza della documentazione esibita dalla resistente, ritenendo la stessa quale mera proposta di storno del debito, ma priva dei caratteri propri dell'atto amministrativo definitivo e, pertanto, invoca, oltre alla eventuale condanna alle spese per essere comunque lo storno successivo all'instaurarsi del giudizio, anche la pronuncia nel merito di accoglimento del ricorso.
In effetti, vagliata la documentazione prodotta agli atti e verificata la genericità della stessa, si ritiene di dover procedere con una decisione nel merito.
Ebbene, il ricorrente contesta che la costituzione di una rendita vitalizia CP_2 in suo favore era ben nota all' CP_1, per aver proceduto il medesimo a dichiarala regolarmente in occasione della domanda di pensione ordinaria di invalidità (si veda allegato n. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
Orbene, l'art. 1, comma 43, della L. n. 335/1995 dispone, invero, chiaramente che "Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".
Alla luce di tale norma, dunque, è pacifica la non cumulabilità in capo al ricorrente dei due trattamenti che rilevano nella vicenda di specie ove si fa
-
riferimento a una rendita vitalizia CP_2 per infortunio, decorrente dal 1978, e a un assegno ordinario di invalidità, percepita dal ricorrente a partire dal 1.10.1991 a meno di non fornire prova del fatto che tali trattamenti erano da
-
ricondurre a eventi invalidanti differenti. Considerato, tuttavia, che, con l'atto introduttivo di giudizio, il ricorrente non ha allegato alcun elemento alla luce del quale verificare che le due prestazioni erogate fossero materialmente da ricollegare a eventi distinti a lui occorsi, deve pertanto ritenersi assodata in questa sede, in assenza di positiva dimostrazione di segno contrario a opera del ricorrente, l'insussistenza del diritto di questi alla percezione dell'assegno di invalidità. Ciò chiarito, occorre comunque vagliare, alla luce della specifica normativa operante nel settore previdenziale in materia di indebito, se il recupero degli emolumenti percepiti e non spettanti al ricorrente in forza del suddetto titolo non fosse precluso all'Ente erogatore. Le disposizioni normative che vengono in rilievo in proposito sono l'art. 52 della L. n. 88/1989 e l'art. 13 della L. n.
412/1991. L'art. 52 della L. n. 88/1989 dispone, in particolare, al comma 1 che
“Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione", specificando al comma 2 che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (...)".
A interpretazione autentica di quest'ultimo comma è intervenuto successivamente l'art. 13 della L. n. 412/1991, chiarendo che "Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite". Dalla lettura coordinata e sistematica delle disposizioni citate si evince allora che la peculiare disciplina legislativa di favore afferente all'irripetibilità degli emolumenti previdenziali erogati e non dovuti è destinata a operare soltanto se sussistono cumulativamente tutte le seguenti condizioni: a) che gli importi indebiti siano stati corrisposti in forza di un provvedimento definitivo, e non meramente provvisorio, emesso dall'Ente erogatore;
b) che del provvedimento in questione sia stata data formale comunicazione al soggetto percettore;
c) che il medesimo provvedimento sia affetto da un errore da imputare all' CP_1 ; d) che non sia ravvisabile il dolo del percipiente, dolo da intendersi sussistente, non solo in ipotesi di artifici o raggiri messi in atto dal soggetto al fine di acquisire vantaggi illeciti, ma anche in caso di mero silenzio di questi relativamente a circostanze incidenti sul diritto al trattamento erogato o sulla sua quantificazione monetaria.
L'art. 13 della L. n. 412/1991, nel delineare il concetto di "dolo" rilevante in tema di indebito previdenziale, risulta infatti estendere le ipotesi di ripetibilità degli indebiti previdenziali ai casi in cui il pensionato, pur a conoscenza di informazioni non in possesso dell'Ente e rilevanti ai fini della spettanza o della quantificazione della prestazione pensionistica, non le abbia comunicate all' CP_1 o le abbia comunicate in maniera inesatta.
Così intesi in via generale i presupposti per l'accertamento dell'indebito, è allora di tutta evidenza che le doglianze del ricorrente possono trovare accoglimento nella vicenda di causa. Nel caso di specie, infatti, è evidente accertare quanto sostenuto sul punto in ricorso, ossia che l'errore nella liquidazione del trattamento cat. IO n. 15028630 in favore del ricorrente sia imputabile unicamente ad CP_1. E, infatti, già in seno alla domanda di pensione il ricorrente aveva segnalato di essere titolare di rendita CP_2 allegando certificazione del
21.03.1989, mettendo, così, l'CP_1 nelle condizioni di avere contezza della percezione di una parallela rendita vitalizia correlata a un pregresso infortunio dell'istante. Tanto basta per ritenere accertato, all'esito dell'odierno giudizio, uno dei requisiti necessari al fine di consentire l'operatività della disciplina di favore in punto di irripetibilità di cui all'art. 52 della L. n. 88/1989 e all'art. 13 della L.
n. 412/1991.
Per tali ragioni, il ricorso merita accoglimento.
2. Inoltre, in merito alla proposta domanda riconvenzionale va preliminarmente disattesa la sollevata eccezione di improponibilità della stessa, poiché si ha proposizione legittima di domanda riconvenzionale con connessione oggettiva quando il convenuto, oltre a chiedere il rigetto della domanda principale, propone una propria domanda contro l'attore, basata su un titolo diverso, ma collegata a quello della domanda principale.
Questo collegamento oggettivo rende opportuna la trattazione congiunta delle due domande nello stesso processo. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la domanda riconvenzionale che non eccede la competenza del giudice adito è ammissibile anche se dipende da un titolo diverso da quello dedotto a fondamento della domanda principale, ove tra le opposte domande sussista un collegamento obiettivo che renda opportuna la trattazione congiunta e la decisione simultanea.
In tale caso, l'opportunità del simultaneus processus è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile, in quanto tale, in sede di legittimità. Inoltre, la connessione ricorre quando due azioni o cause hanno in comune i soggetti, c.d. connessione soggettiva, il petitum o la causa petendi, c.d. connessione oggettiva (art. 40 cpc). Mediante tale istituto il legislatore intende evitare proprio il rischio di un accertamento divergente dello stesso fatto ad opera di giudici diversi ed il conseguente pericolo di un contrasto fra giudicati.
In ragione di tali principi la domanda proposta dalla resistente è ammissibile, poiché certamente ricorre una connessione soggettiva e seppure il credito vantato in riconvenzionale discende da titolo diverso, lo stesso è certamente collegato alla domanda principale, fondandosi sulla medesima ragione di non cumulabilità delle due prestazioni ("sono state corrisposte quote di pensione non spettanti in quanto non cumulabili a norma della 335/95 con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante").
Ciò detto, la domanda va invece rigettata nel merito.
In effetti, dalla documentazione prodotta in atti, e in particolare dalla videata dell'anagrafica del debito (pratica n. 11615097), risulta che l'indebito in questione è stato oggetto di recupero dal 2015 al 2019 per un importo pari a €
1.426,72 e che, alla data del 24.02.2021, lo stesso risulta "chiuso per eliminazione". Tale circostanza, non contestata in modo efficace dall'CP_1, comporta che il credito azionato in via riconvenzionale non risulta attuale né certo, essendo stato definito in via amministrativa. Inoltre, la domanda risulta infondata anche in ragione del su esposto principio di irripetibilità dell'indebito pensionistico ai sensi degli art. 52 della L. n. 88/1989 e 13 della L. n. 412/1991.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima la richiesta restitutoria dell'CP_1;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente perché infondata;
condanna 'CP_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite anche relative alla domanda riconvenzionale, che liquida in complessivi euro 1.769,00 (applicando i valori medi di cui allo scaglione compreso tra € 1.101,00 e €5.200,00, con esclusione della fase istruttoria), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021
(conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
Castrovillari, 09/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. DI CUNTO LUCIA Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1 con l'Avv. ARLOTTA MIRELLA;
Parte resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 14 febbraio 2020, il ricorrente adiva il Tribunale di Castrovillari Sezione Lavoro e Previdenza al fine di
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ottenere, in via principale, la dichiarazione di irripetibilità dell'indebito di euro
3.693,98, notificato dall'CP_1 con provvedimento del 10 febbraio 2017, e la condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme trattenute a partire da aprile
2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, il ricorrente chiedeva che fosse accertata la prescrizione del suddetto indebito e, conseguentemente, la condanna dell' CP_1 alla restituzione delle somme trattenute, nonché la condanna alle spese di lite. Il ricorrente esponeva, quindi, di essere titolare di assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 1° ottobre
1991, successivamente trasformato in pensione di vecchiaia, e di rendita vitalizia CP 2 riconosciuta sin dal 1978. Rilevava che, all'epoca della domanda di assegno ordinario, aveva già dichiarato la titolarità della rendita CP 2 come da documentazione medica allegata. Lamentava che l'CP_1, solo nel 2015 e nel
2016, aveva proceduto alla ricostituzione della pensione, con conseguente richiesta di restituzione di somme per incumulabilità tra le due prestazioni, in violazione dell'art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995. A sostegno della propria tesi, il ricorrente richiamava la normativa e la prassi amministrativa in materia di indebiti pensionistici, sostenendo che l'errore fosse imputabile esclusivamente all CP_1 e che, in ogni caso, il diritto al recupero fosse prescritto.
L'CP 1 si costituiva in giudizio dichiarando l'abbandono del credito relativo all'indebito di euro 3.693,98, oggetto del ricorso e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Contestualmente, l' CP_3 proponeva domanda riconvenzionale per la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di euro 759,00, residuo di un diverso indebito relativo al periodo gennaio
- agosto 2015, già oggetto di trattenute mensili.
Con memoria difensiva depositata in data 21 giugno 2021, il ricorrente si costituiva avverso la domanda riconvenzionale, eccependo l'inammissibilità della stessa per difetto di connessione oggettiva con la domanda principale, trattandosi di credito fondato su un diverso provvedimento amministrativo, che lo stesso CP 1 aveva dichiarato "chiuso per eliminazione". In subordine, chiedeva che, qualora ritenuta ammissibile, il recupero della somma residua avvenisse mediante trattenute mensili sulla pensione, come già avvenuto in passato.
La causa, di natura documentale, viene decisa.
***
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1.Orbene, oggetto dell'odierna vicenda di causa è la sussistenza o meno di un diritto dell' CP 3 di Previdenza alla ripetizione degli importi debitori contestati al ricorrente tramite richiesta stragiudiziale del 10.02.2017, richiesta afferente a presunte prestazioni indebite (pari a € 3.693,98) dallo stesso percepite in riferimento al trattamento pensionistico in godimento cat. IO n. 15028630. Con il presente giudizio deve, dunque, ritenersi che parte ricorrente abbia inteso svolgere una domanda di accertamento negativo del credito stragiudizialmente vantato dall' CP_1, ovvero, in ogni caso, della irripetibilità delle medesime somme a lui corrisposte. Appare utile chiarire che l'indebito di causa, sarebbe da riconnettersi a un inammissibile cumulo tra una rendita CP 2 riconosciuta al ricorrente sin dal 1978 e la percezione della pensione cat. IO n. 15028630 a decorrere dal 1.10 1991. Ora, a fondamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' CP_1, il ricorrente evidenzia l'assoluta carenza di imputabilità, per assenza del requisito doloso e colposo, in capo al percipiente in riferimento all'indebito asseritamente dallo stesso maturato.
Invero, il resistente CP 3 nel costituirsi dichiara, quanto all'indebito relativo all'anno 2014 e di cui alla richiesta di ripetizione del 10 febbraio 2017, qui impugnata, "di avere abbandonato il predetto credito, come da documentazione che si deposita" ed invoca, quindi, la dichiarazione di cessazione della materia del contendete in parte qua. Il ricorrente, preso atto della dichiarazione CP_1 di abbandono della pretesa creditoria di cui all'indebito impugnato, evidenzia comunque la incertezza della documentazione esibita dalla resistente, ritenendo la stessa quale mera proposta di storno del debito, ma priva dei caratteri propri dell'atto amministrativo definitivo e, pertanto, invoca, oltre alla eventuale condanna alle spese per essere comunque lo storno successivo all'instaurarsi del giudizio, anche la pronuncia nel merito di accoglimento del ricorso.
In effetti, vagliata la documentazione prodotta agli atti e verificata la genericità della stessa, si ritiene di dover procedere con una decisione nel merito.
Ebbene, il ricorrente contesta che la costituzione di una rendita vitalizia CP_2 in suo favore era ben nota all' CP_1, per aver proceduto il medesimo a dichiarala regolarmente in occasione della domanda di pensione ordinaria di invalidità (si veda allegato n. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
Orbene, l'art. 1, comma 43, della L. n. 335/1995 dispone, invero, chiaramente che "Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".
Alla luce di tale norma, dunque, è pacifica la non cumulabilità in capo al ricorrente dei due trattamenti che rilevano nella vicenda di specie ove si fa
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riferimento a una rendita vitalizia CP_2 per infortunio, decorrente dal 1978, e a un assegno ordinario di invalidità, percepita dal ricorrente a partire dal 1.10.1991 a meno di non fornire prova del fatto che tali trattamenti erano da
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ricondurre a eventi invalidanti differenti. Considerato, tuttavia, che, con l'atto introduttivo di giudizio, il ricorrente non ha allegato alcun elemento alla luce del quale verificare che le due prestazioni erogate fossero materialmente da ricollegare a eventi distinti a lui occorsi, deve pertanto ritenersi assodata in questa sede, in assenza di positiva dimostrazione di segno contrario a opera del ricorrente, l'insussistenza del diritto di questi alla percezione dell'assegno di invalidità. Ciò chiarito, occorre comunque vagliare, alla luce della specifica normativa operante nel settore previdenziale in materia di indebito, se il recupero degli emolumenti percepiti e non spettanti al ricorrente in forza del suddetto titolo non fosse precluso all'Ente erogatore. Le disposizioni normative che vengono in rilievo in proposito sono l'art. 52 della L. n. 88/1989 e l'art. 13 della L. n.
412/1991. L'art. 52 della L. n. 88/1989 dispone, in particolare, al comma 1 che
“Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione", specificando al comma 2 che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (...)".
A interpretazione autentica di quest'ultimo comma è intervenuto successivamente l'art. 13 della L. n. 412/1991, chiarendo che "Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite". Dalla lettura coordinata e sistematica delle disposizioni citate si evince allora che la peculiare disciplina legislativa di favore afferente all'irripetibilità degli emolumenti previdenziali erogati e non dovuti è destinata a operare soltanto se sussistono cumulativamente tutte le seguenti condizioni: a) che gli importi indebiti siano stati corrisposti in forza di un provvedimento definitivo, e non meramente provvisorio, emesso dall'Ente erogatore;
b) che del provvedimento in questione sia stata data formale comunicazione al soggetto percettore;
c) che il medesimo provvedimento sia affetto da un errore da imputare all' CP_1 ; d) che non sia ravvisabile il dolo del percipiente, dolo da intendersi sussistente, non solo in ipotesi di artifici o raggiri messi in atto dal soggetto al fine di acquisire vantaggi illeciti, ma anche in caso di mero silenzio di questi relativamente a circostanze incidenti sul diritto al trattamento erogato o sulla sua quantificazione monetaria.
L'art. 13 della L. n. 412/1991, nel delineare il concetto di "dolo" rilevante in tema di indebito previdenziale, risulta infatti estendere le ipotesi di ripetibilità degli indebiti previdenziali ai casi in cui il pensionato, pur a conoscenza di informazioni non in possesso dell'Ente e rilevanti ai fini della spettanza o della quantificazione della prestazione pensionistica, non le abbia comunicate all' CP_1 o le abbia comunicate in maniera inesatta.
Così intesi in via generale i presupposti per l'accertamento dell'indebito, è allora di tutta evidenza che le doglianze del ricorrente possono trovare accoglimento nella vicenda di causa. Nel caso di specie, infatti, è evidente accertare quanto sostenuto sul punto in ricorso, ossia che l'errore nella liquidazione del trattamento cat. IO n. 15028630 in favore del ricorrente sia imputabile unicamente ad CP_1. E, infatti, già in seno alla domanda di pensione il ricorrente aveva segnalato di essere titolare di rendita CP_2 allegando certificazione del
21.03.1989, mettendo, così, l'CP_1 nelle condizioni di avere contezza della percezione di una parallela rendita vitalizia correlata a un pregresso infortunio dell'istante. Tanto basta per ritenere accertato, all'esito dell'odierno giudizio, uno dei requisiti necessari al fine di consentire l'operatività della disciplina di favore in punto di irripetibilità di cui all'art. 52 della L. n. 88/1989 e all'art. 13 della L.
n. 412/1991.
Per tali ragioni, il ricorso merita accoglimento.
2. Inoltre, in merito alla proposta domanda riconvenzionale va preliminarmente disattesa la sollevata eccezione di improponibilità della stessa, poiché si ha proposizione legittima di domanda riconvenzionale con connessione oggettiva quando il convenuto, oltre a chiedere il rigetto della domanda principale, propone una propria domanda contro l'attore, basata su un titolo diverso, ma collegata a quello della domanda principale.
Questo collegamento oggettivo rende opportuna la trattazione congiunta delle due domande nello stesso processo. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la domanda riconvenzionale che non eccede la competenza del giudice adito è ammissibile anche se dipende da un titolo diverso da quello dedotto a fondamento della domanda principale, ove tra le opposte domande sussista un collegamento obiettivo che renda opportuna la trattazione congiunta e la decisione simultanea.
In tale caso, l'opportunità del simultaneus processus è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile, in quanto tale, in sede di legittimità. Inoltre, la connessione ricorre quando due azioni o cause hanno in comune i soggetti, c.d. connessione soggettiva, il petitum o la causa petendi, c.d. connessione oggettiva (art. 40 cpc). Mediante tale istituto il legislatore intende evitare proprio il rischio di un accertamento divergente dello stesso fatto ad opera di giudici diversi ed il conseguente pericolo di un contrasto fra giudicati.
In ragione di tali principi la domanda proposta dalla resistente è ammissibile, poiché certamente ricorre una connessione soggettiva e seppure il credito vantato in riconvenzionale discende da titolo diverso, lo stesso è certamente collegato alla domanda principale, fondandosi sulla medesima ragione di non cumulabilità delle due prestazioni ("sono state corrisposte quote di pensione non spettanti in quanto non cumulabili a norma della 335/95 con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante").
Ciò detto, la domanda va invece rigettata nel merito.
In effetti, dalla documentazione prodotta in atti, e in particolare dalla videata dell'anagrafica del debito (pratica n. 11615097), risulta che l'indebito in questione è stato oggetto di recupero dal 2015 al 2019 per un importo pari a €
1.426,72 e che, alla data del 24.02.2021, lo stesso risulta "chiuso per eliminazione". Tale circostanza, non contestata in modo efficace dall'CP_1, comporta che il credito azionato in via riconvenzionale non risulta attuale né certo, essendo stato definito in via amministrativa. Inoltre, la domanda risulta infondata anche in ragione del su esposto principio di irripetibilità dell'indebito pensionistico ai sensi degli art. 52 della L. n. 88/1989 e 13 della L. n. 412/1991.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima la richiesta restitutoria dell'CP_1;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente perché infondata;
condanna 'CP_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite anche relative alla domanda riconvenzionale, che liquida in complessivi euro 1.769,00 (applicando i valori medi di cui allo scaglione compreso tra € 1.101,00 e €5.200,00, con esclusione della fase istruttoria), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021
(conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
Castrovillari, 09/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO