Art. 13.
Nei trasferimenti di sede, per il tempo impiegato nel viaggio, e' corrisposto al dipendente l'intero trattamento di missione ed un uguale trattamento per ciascuna persona di famiglia.
Agli effetti del precedente comma, si considerano come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri di eta' non superiore ai 25 anni, le figlie e le figliastre nubili, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie e figliastre rimaste vedove, quando siano conviventi abitualmente con il capo famiglia trasferito e a suo carico, ed una persona di servizio.
Al personale trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di cui al comma precedente, fino all'ammontare del costo del viaggio nella classe competente, secondo la concessione spettante, nonche' per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per il trasporto a piccola velocita', di mobilio e masserizie per non oltre quaranta quintali.
Sono fatte salve le disposizioni che consentono il rimborso delle spese anche per le maggiori quantita' di bagaglio trasportato da alcuni personali militari.
Le spese di viaggio per le persone di famiglia ((devono risultare dal biglietto ferroviario)) quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto del mobilio e delle masserizie dal bollettino di consegna.
E' anche ammessa a rimborso l'intera spesa sostenuta per il trasporto delle persone effettuato con altri mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti da ferrovia.
Se manchi ogni servizio di linea e' corrisposta a titolo di rimborso di spesa un'indennita' chilometrica di lire 35 per ciascuna persona.
Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio per i percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennita' chilometrica di lire 25 per ciascun quintale, o frazione di quintale superiore a 50 chili.
Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2500 per quintale o frazione di quintale e di lire 3000 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.
Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede da una localita' diversa da quella in cui era la precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennita' e rimborsi di cui al presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto se il movimento fosse effettuato tra le due sedi di servizio.
Le indennita' ed i rimborsi relativi al trasloco della, famiglia, del mobilio e delle masserizie non sono dovuti quando il movimento non sia effettuato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
Nei trasferimenti di sede, per il tempo impiegato nel viaggio, e' corrisposto al dipendente l'intero trattamento di missione ed un uguale trattamento per ciascuna persona di famiglia.
Agli effetti del precedente comma, si considerano come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri di eta' non superiore ai 25 anni, le figlie e le figliastre nubili, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie e figliastre rimaste vedove, quando siano conviventi abitualmente con il capo famiglia trasferito e a suo carico, ed una persona di servizio.
Al personale trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di cui al comma precedente, fino all'ammontare del costo del viaggio nella classe competente, secondo la concessione spettante, nonche' per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per il trasporto a piccola velocita', di mobilio e masserizie per non oltre quaranta quintali.
Sono fatte salve le disposizioni che consentono il rimborso delle spese anche per le maggiori quantita' di bagaglio trasportato da alcuni personali militari.
Le spese di viaggio per le persone di famiglia ((devono risultare dal biglietto ferroviario)) quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto del mobilio e delle masserizie dal bollettino di consegna.
E' anche ammessa a rimborso l'intera spesa sostenuta per il trasporto delle persone effettuato con altri mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti da ferrovia.
Se manchi ogni servizio di linea e' corrisposta a titolo di rimborso di spesa un'indennita' chilometrica di lire 35 per ciascuna persona.
Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio per i percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennita' chilometrica di lire 25 per ciascun quintale, o frazione di quintale superiore a 50 chili.
Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2500 per quintale o frazione di quintale e di lire 3000 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.
Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede da una localita' diversa da quella in cui era la precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennita' e rimborsi di cui al presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto se il movimento fosse effettuato tra le due sedi di servizio.
Le indennita' ed i rimborsi relativi al trasloco della, famiglia, del mobilio e delle masserizie non sono dovuti quando il movimento non sia effettuato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.