Art. 3.
L'amministrazione dei magazzini generali e delle succursali dovra' essere unica. Le fedi di deposito e le note di pegno sulle merci depositate nelle succursali dovranno essere unicamente emesse dalla sede principale.
L'amministrazione dei magazzini generali e delle succursali dovra' essere unica. Le fedi di deposito e le note di pegno sulle merci depositate nelle succursali dovranno essere unicamente emesse dalla sede principale.