CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2023, n. 39855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39855 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GR GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, VALENTINA MANUALI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39855 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 19/04/2023 o
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il giorno 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25/10/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, investito della decisione in ordine alla richiesta di revoca della detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. alla quale era sottoposto IG RI, misura già sospesa dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 27/9/2022 a causa di ripetute violazioni, ha dichiarato non luogo a provvedere per intervenuta scarcerazione del condannato, il quale aveva terminato l'espiazione della pena in data 29/9/2022, ed ha dichiarato la rilevanza delle condotte trasgressive della misura alternativa ai fini di cui all'art. 58 quater O.P. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Luca Puce, deducendo inosservanza di norme processuali, poiché il provvedimento di declaratoria di rilevanza delle condotte ai fini dell'art. 58 quater 0.P. è stato emanato in assenza del presupposto della previa revoca della misura alternativa, non intervenuta a causa della completa espiazione della pena prima che potesse essere pronunciata detta revoca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Risulta ex actis che il ricorrente è stato scarcerato per espiazione della pena in data 29/9/2022, nelle more della decisione sulla revoca della misura alternativa. Pertanto, correttamente il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato non luogo a provvedere su detta richiesta del Pubblico ministero, mentre non correttamente si è ritenuta la rilevanza delle condotte trasgressive della misura alternativa ai fini di cui all'art. 58 quater O.P. Infatti, a tenore del secondo comma della citata disposizione, la revoca della misura alternativa costituisce il presupposto necessario per fondare il divieto di concessione dei benefici ivi previsto, e nel caso di specie il procedimento si è arrestato prima di quel momento. Non vi era dunque luogo nemmeno a tale effetto "postumo" di una revoca non dichiarata e non accertata. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
lette le conclusioni del Procuratore generale, VALENTINA MANUALI, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39855 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 19/04/2023 o
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il giorno 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25/10/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, investito della decisione in ordine alla richiesta di revoca della detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. alla quale era sottoposto IG RI, misura già sospesa dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 27/9/2022 a causa di ripetute violazioni, ha dichiarato non luogo a provvedere per intervenuta scarcerazione del condannato, il quale aveva terminato l'espiazione della pena in data 29/9/2022, ed ha dichiarato la rilevanza delle condotte trasgressive della misura alternativa ai fini di cui all'art. 58 quater O.P. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Luca Puce, deducendo inosservanza di norme processuali, poiché il provvedimento di declaratoria di rilevanza delle condotte ai fini dell'art. 58 quater 0.P. è stato emanato in assenza del presupposto della previa revoca della misura alternativa, non intervenuta a causa della completa espiazione della pena prima che potesse essere pronunciata detta revoca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Risulta ex actis che il ricorrente è stato scarcerato per espiazione della pena in data 29/9/2022, nelle more della decisione sulla revoca della misura alternativa. Pertanto, correttamente il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato non luogo a provvedere su detta richiesta del Pubblico ministero, mentre non correttamente si è ritenuta la rilevanza delle condotte trasgressive della misura alternativa ai fini di cui all'art. 58 quater O.P. Infatti, a tenore del secondo comma della citata disposizione, la revoca della misura alternativa costituisce il presupposto necessario per fondare il divieto di concessione dei benefici ivi previsto, e nel caso di specie il procedimento si è arrestato prima di quel momento. Non vi era dunque luogo nemmeno a tale effetto "postumo" di una revoca non dichiarata e non accertata. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.