Art. 13.
L'Amministrazione dello Stato, gli Enti fondatori e sovventori hanno diritto a valersi delle varie forme di attivita' dell'Istituto con titolo di preferenza, col semplice rimborso delle spese, che si renderanno necessarie per le prestazioni domandate.
L'Amministrazione dello Stato, gli Enti fondatori e sovventori hanno diritto a valersi delle varie forme di attivita' dell'Istituto con titolo di preferenza, col semplice rimborso delle spese, che si renderanno necessarie per le prestazioni domandate.