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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 232/2014.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- IV Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 232/2014 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE MARIA Parte_1 C.F._1
CORDOVA (C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), non costituita Controparte_1 C.F._3
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 218/2014, pubblicata il 3/02/2014 ed emessa all'esito del procedimento n. 662/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti.
* * *
Pagina 1 di 3 R.G. 232/2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello iscritto a ruolo il 16.05.2014 la parte ha Parte_1 instaurato l'odierno giudizio di gravame al fine di conseguire la riforma della sentenza n.
218/2014 del Tribunale di Reggio Calabria [nella quale, all'esito del proc. n. 662/2013 R.G., il giudice di prime cure aveva: dichiarato la cessazione in data 30.06.2011 del contratto di locazione, stipulato il 28.06.2011, relativo all'immobile sito al 2° piano in Reggio Calabria alla via Crocefisso n. 52; dichiarato il conduttore tenuto al rilascio dei locali liberi da persone e cose;
condannato il conduttore al pagamento delle spese di lite]
I.2.- Non si è invece costituita in questo grado la parte appellata, già ricorrente in prime cure,
. Controparte_1
I.3.- Nel corso del giudizio, poi, nessuna parte è comparsa a due udienze consecutive (cfr. verbali del 23.10.2014 e del 27.11.2014), venendo pertanto disposta la cancellazione della causa dal ruolo (cfr. verbale del 27.11.2014).
I.4.- A seguito di ciò, non è intervenuta alcuna ulteriore attività delle parti.
I.5.- Attesa l'assenza di alcun atto di riassunzione, con provvedimento del 5.11.2025 ritualmente comunicato si è fissata l'udienza del 24.11.2025 per provvedere alla definitiva estinzione.
I.6.- A tale udienza non sono state depositate note scritte e la causa è stata riservata per la presente decisione di estinzione.
II.- Essendo stata la causa cancellata dal ruolo e non riassunta nel termine di legge (risultando trascorso oltre un anno dalla cancellazione), essa deve essere infatti dichiarata estinta con sentenza ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
III.- Ai sensi dell'art. 310 c.p.c. le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 232/2014
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
Pagina 2 di 3 R.G. 232/2014.
218/2014, pubblicata il 3/02/2014 ed emessa all'esito del procedimento n. 662/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del processo d'appello;
2) SPESE a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- IV Cusolito Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 232/2014 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE MARIA Parte_1 C.F._1
CORDOVA (C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), non costituita Controparte_1 C.F._3
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 218/2014, pubblicata il 3/02/2014 ed emessa all'esito del procedimento n. 662/2013 R.G..
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Conclusioni delle parti
Come in atti.
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Pagina 1 di 3 R.G. 232/2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di appello iscritto a ruolo il 16.05.2014 la parte ha Parte_1 instaurato l'odierno giudizio di gravame al fine di conseguire la riforma della sentenza n.
218/2014 del Tribunale di Reggio Calabria [nella quale, all'esito del proc. n. 662/2013 R.G., il giudice di prime cure aveva: dichiarato la cessazione in data 30.06.2011 del contratto di locazione, stipulato il 28.06.2011, relativo all'immobile sito al 2° piano in Reggio Calabria alla via Crocefisso n. 52; dichiarato il conduttore tenuto al rilascio dei locali liberi da persone e cose;
condannato il conduttore al pagamento delle spese di lite]
I.2.- Non si è invece costituita in questo grado la parte appellata, già ricorrente in prime cure,
. Controparte_1
I.3.- Nel corso del giudizio, poi, nessuna parte è comparsa a due udienze consecutive (cfr. verbali del 23.10.2014 e del 27.11.2014), venendo pertanto disposta la cancellazione della causa dal ruolo (cfr. verbale del 27.11.2014).
I.4.- A seguito di ciò, non è intervenuta alcuna ulteriore attività delle parti.
I.5.- Attesa l'assenza di alcun atto di riassunzione, con provvedimento del 5.11.2025 ritualmente comunicato si è fissata l'udienza del 24.11.2025 per provvedere alla definitiva estinzione.
I.6.- A tale udienza non sono state depositate note scritte e la causa è stata riservata per la presente decisione di estinzione.
II.- Essendo stata la causa cancellata dal ruolo e non riassunta nel termine di legge (risultando trascorso oltre un anno dalla cancellazione), essa deve essere infatti dichiarata estinta con sentenza ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
III.- Ai sensi dell'art. 310 c.p.c. le spese del processo restano poi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 232/2014
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
Pagina 2 di 3 R.G. 232/2014.
218/2014, pubblicata il 3/02/2014 ed emessa all'esito del procedimento n. 662/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del processo d'appello;
2) SPESE a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 novembre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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