Art. 2.
Alla copertura della spesa autorizzata con la presente legge si provvede per L. 250.000.000 con parte dei fondi, stanziati al capitolo n. 286 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1951-52 e per le restanti L. 250.000.000 coi fondi del corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio 1952-53.
Alla copertura della spesa autorizzata con la presente legge si provvede per L. 250.000.000 con parte dei fondi, stanziati al capitolo n. 286 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1951-52 e per le restanti L. 250.000.000 coi fondi del corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio 1952-53.