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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 287/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice designato
Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 287 degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, all'0esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
P. VA ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.VA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ), alla Via S. Francesco n. 260 presso lo studio dell'Avv. Gianni PARIS, che la rappresenta e difende insieme all'Avv. stab. Giovanna Favoriti giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
P.VA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.VA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ), Via C. Battisti n. 101 presso lo studio dell'Avv.
Liberato TAGLIERI, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato in data 25.9.2018
CONVENUTA-OPPOSTA
Materia: Opposizione preventiva all'esecuzione – art. 615, co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in data 3.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La società a proposto opposizione contro l'atto di precetto che gli Parte_1
è stato notificato, a mezzo PEC, dalla società in data 19.02.2021 in Controparte_1 relazione al titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo n. 442/2018, emesso dal Tribunale di
Avezzano in data 13.9.2018, dichiarato esecutivo con decreto del 4.2.2021 per mancata opposizione e munito di formula esecutiva in data 10.2.2021. A mezzo di tale precetto è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 19.731,44.
1 A sostegno dell'opposizione la ha dedotto di aver provveduto a Parte_1 versare, subito dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la somma di € 1.500,00 (già dedotta dalla parte creditrice in sede di precetto) quale acconto sulla sorte capitale nonché, successivamente e in forza di accordi ripassati tra le parti, l'ulteriore importo di € 6.500,00 sempre così imputata a mezzo di undici bonifici bancari. La società avrebbe, invece, provveduto a precettare Controparte_1
l'intero credito portato dal decreto ingiuntivo senza tener conto dei pagamenti medio tempore intervenuti.
B. Si è costituita la società opposta la quale, riconosciuti i pagamenti come indicati dalla controparte ha comunque domandato il rigetto dell'opposizione proposta in quanto le somme versate di volta in volta avrebbero dovuto essere imputate secondo i criteri di cui all'art. 1194 c.c. cosicché il credito totale al tempo dell'intimazione sarebbe stato pari ad € 13.060,38.
Ha, quindi, concluso domandando il rigetto della spiegata opposizione.
C. Con ordinanza del 1.12.2021 il magistrato, al tempo titolare del ruolo, rilevato il parziale soddisfacimento del credito da parte della società opposta, ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva per la minor somma di € 6.500,00 (come da ordinanza di correzione del 16.2.2022).
D. La causa ha natura documentale e all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.01.2025, celebrata mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione , con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
1. L'opposizione proposta dalla società è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Anzitutto è documentalmente provato e, comunque, pacifico tra le parti, che la società
[...] abbia corrisposto, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, la somma di € 6.500,00 Parte_1
e che, pertanto, la sia incorsa in errore non avendo detratto tale importo dal Controparte_1 credito indicato nell'atto di precetto (cfr. doc. allegato n. 1 all'atto di citazione e doc. all. n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta).
L'opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta ha provveduto a rideterminare l'importo del credito ancora dovuto dalla imputando, ai sensi dell'art. 1194 c.c., i versamenti di Parte_1
€ 6.500,00 da ultimo effettuati e non conteggiati nell'atto di precetto prima al pagamento agli interessi da ritardato pagamento ex D.Lgs. 231/2002 e, successivamente, al saldo della sorte capitale residua.
Dall'esame degli atti e documenti di causa emerge, tuttavia, come la Parte_1 prima del ricorso monitorio avesse versato alla un acconto di € Controparte_1
2.000,00 imputato da quest'ultima al pagamento della sorte capitale (cfr. pag. 2 del doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta ove si legge che “la Società debitrice provvedeva al versamento, in acconto, dell'importo di € 2000,00 così da restare debitrice dell'attuale società
2 ricorrente della maggior somma di € 15.217,80 (17.217,80 – 766,79 – 2.000,00)) e che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, abbia versato un'ulteriore somma pari a € 1.500,00, anch'essa imputata al pagamento della sorte capitale (cfr. doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta ove si legge che “seguito della notifica del predetto titolo, perfezionatasi in data 25.09.2018, la debitrice versava la somma pari ad euro 1.500,00 a titolo di acconto, che viene imputata alla sorte capitale liquidata nel decreto ingiuntivo, così corrispondente ad € 13.717,80).
Ciò posto, va ulteriormente rilevato che l'atto di precetto notificato all'opponente sia stato redatto in data 4.2.2021 ovvero quando quest'ultima aveva provveduto a versare, successivamente al pagamento di € 1.500,00 del 25. 9.2018, anche i successivi importi a cadenza mensile a partire dal
30.11.2018 al 13.07.2020 mediante bonifici bancari per complessivi € 6.500,00 a (cfr. doc. all. n. 1 e 2 all'atto di citazione) secondo un accordo tra le parti stesse.
Può, pertanto, ragionevolmente presumersi – sebbene detto accordo non avesse avuto ad oggetto la rinuncia agli interessi ma solo la dilazione dei pagamenti fino a integrale soddisfo - che anche tali versamenti siano da imputarsi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, al saldo della sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo n. 442/2018 e non al preventivo pagamento degli interessi ex art. 1194 c.c.
E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 1194 c.c. “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”. Tale norma, però, è concordemente ritenuta una norma puramente dispositiva che può essere derogata con l'effetto di consentire l'inversione della regola legale attraverso l'imputazione del pagamento da parte del debitore prima al capitale e poi agli interessi e alle spese, secondo una regola di maggior favore per il creditore.
Nel caso di specie, il fatto che l'opposta abbia sempre inequivocabilmente imputato (come anche per sua stessa ammissione) i pagamenti già effettuati dall'opponente in acconto del capitale anziché al pagamento degli interessi unitamente al rilievo che tale imputazione è stata effettuata in più occasioni
(prima del ricorso per decreto ingiuntivo e prima del precetto) depone nel senso che tra le parti, effettivamente, vi fosse un accordo in tal senso, ricostruibile valorizzando la condotta delle parti stesse.
Ciò si pone in aperto contrasto con quanto argomentato dalla opposta nei propri scritti difensivi.
Del resto l'esame dell'atto di precetto consente di rilevare che gli interessi moratori dalle scadenze delle fatture nonché le spese di ingiunzione non sono stati intaccati dal versamento della somma di €
1.500,00 imputata, si ripete, a capitale (€ 15.217,80 quale sorte capitale da ingiunzione - € 1.500,00
- € 13.717,80 capitale precettato) così evidenziando un accordo di imputazione volontaria tra le parti, nel senso implicitamente preteso dall'opponente.
3 2. Ciò posto, per costante giurisprudenza il precetto intimato per somma superiore a quella in effetti dovuta non è affetto da alcuna integrale nullità: l'eccessività della somma portata nel precetto, infatti, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. 2938/92; Cass. 5515/08; Cass. 2160/13).
Ed infatti, “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo
l'adempimento sulla legittimità dell'atto” (cfr. ex multiis ord. Cass. n. 24704/2020).
3. Pertanto, sulla scorta delle sovra esposte considerazioni ed in parziale accoglimento dell'opposizione, l'intimazione contenuta nel precetto notificato dalla alla Controparte_1 società in data 19.02.2021 va ridotta alla differenza tra la somma indicata Parte_1 quale capitale residuo e l'importo di € 5.000,00 (l'opposto ha detratto dal capitale solamente €
1.500,00), così pervenendosi a un debito residuo per capitale pari ad € 8.717,80.
4. Tenuto conto della circostanza che il contegno delle parti ha rilievo dirimente ai fini della decisione, considerate pure le posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per dare luogo a integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione promossa da nei limiti indicati in parte Parte_1 motiva;
-ACCERTA il diritto della opposta di procedere esecutivamente relativamente alla minor somma di €
8.717,80 per sorte capitale e, per l'effetto, DICHIARA la parziale inefficacia dell'atto di precetto notificato il 19.2.2021 per il capitale che ecceda tale somma, impregiudicato nel resto ogni diritto dell'opposta per interessi, spese e altri accessori;
- COMPENSA fra le parti le spese di lite.
Così deciso, in data 22 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del giudice designato
Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 287 degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, all'0esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
P. VA ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.VA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ), alla Via S. Francesco n. 260 presso lo studio dell'Avv. Gianni PARIS, che la rappresenta e difende insieme all'Avv. stab. Giovanna Favoriti giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
P.VA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.VA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ), Via C. Battisti n. 101 presso lo studio dell'Avv.
Liberato TAGLIERI, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato in data 25.9.2018
CONVENUTA-OPPOSTA
Materia: Opposizione preventiva all'esecuzione – art. 615, co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in data 3.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. La società a proposto opposizione contro l'atto di precetto che gli Parte_1
è stato notificato, a mezzo PEC, dalla società in data 19.02.2021 in Controparte_1 relazione al titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo n. 442/2018, emesso dal Tribunale di
Avezzano in data 13.9.2018, dichiarato esecutivo con decreto del 4.2.2021 per mancata opposizione e munito di formula esecutiva in data 10.2.2021. A mezzo di tale precetto è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 19.731,44.
1 A sostegno dell'opposizione la ha dedotto di aver provveduto a Parte_1 versare, subito dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la somma di € 1.500,00 (già dedotta dalla parte creditrice in sede di precetto) quale acconto sulla sorte capitale nonché, successivamente e in forza di accordi ripassati tra le parti, l'ulteriore importo di € 6.500,00 sempre così imputata a mezzo di undici bonifici bancari. La società avrebbe, invece, provveduto a precettare Controparte_1
l'intero credito portato dal decreto ingiuntivo senza tener conto dei pagamenti medio tempore intervenuti.
B. Si è costituita la società opposta la quale, riconosciuti i pagamenti come indicati dalla controparte ha comunque domandato il rigetto dell'opposizione proposta in quanto le somme versate di volta in volta avrebbero dovuto essere imputate secondo i criteri di cui all'art. 1194 c.c. cosicché il credito totale al tempo dell'intimazione sarebbe stato pari ad € 13.060,38.
Ha, quindi, concluso domandando il rigetto della spiegata opposizione.
C. Con ordinanza del 1.12.2021 il magistrato, al tempo titolare del ruolo, rilevato il parziale soddisfacimento del credito da parte della società opposta, ha accolto parzialmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva per la minor somma di € 6.500,00 (come da ordinanza di correzione del 16.2.2022).
D. La causa ha natura documentale e all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.01.2025, celebrata mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione , con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
1. L'opposizione proposta dalla società è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Anzitutto è documentalmente provato e, comunque, pacifico tra le parti, che la società
[...] abbia corrisposto, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, la somma di € 6.500,00 Parte_1
e che, pertanto, la sia incorsa in errore non avendo detratto tale importo dal Controparte_1 credito indicato nell'atto di precetto (cfr. doc. allegato n. 1 all'atto di citazione e doc. all. n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta).
L'opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta ha provveduto a rideterminare l'importo del credito ancora dovuto dalla imputando, ai sensi dell'art. 1194 c.c., i versamenti di Parte_1
€ 6.500,00 da ultimo effettuati e non conteggiati nell'atto di precetto prima al pagamento agli interessi da ritardato pagamento ex D.Lgs. 231/2002 e, successivamente, al saldo della sorte capitale residua.
Dall'esame degli atti e documenti di causa emerge, tuttavia, come la Parte_1 prima del ricorso monitorio avesse versato alla un acconto di € Controparte_1
2.000,00 imputato da quest'ultima al pagamento della sorte capitale (cfr. pag. 2 del doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta ove si legge che “la Società debitrice provvedeva al versamento, in acconto, dell'importo di € 2000,00 così da restare debitrice dell'attuale società
2 ricorrente della maggior somma di € 15.217,80 (17.217,80 – 766,79 – 2.000,00)) e che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, abbia versato un'ulteriore somma pari a € 1.500,00, anch'essa imputata al pagamento della sorte capitale (cfr. doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta ove si legge che “seguito della notifica del predetto titolo, perfezionatasi in data 25.09.2018, la debitrice versava la somma pari ad euro 1.500,00 a titolo di acconto, che viene imputata alla sorte capitale liquidata nel decreto ingiuntivo, così corrispondente ad € 13.717,80).
Ciò posto, va ulteriormente rilevato che l'atto di precetto notificato all'opponente sia stato redatto in data 4.2.2021 ovvero quando quest'ultima aveva provveduto a versare, successivamente al pagamento di € 1.500,00 del 25. 9.2018, anche i successivi importi a cadenza mensile a partire dal
30.11.2018 al 13.07.2020 mediante bonifici bancari per complessivi € 6.500,00 a (cfr. doc. all. n. 1 e 2 all'atto di citazione) secondo un accordo tra le parti stesse.
Può, pertanto, ragionevolmente presumersi – sebbene detto accordo non avesse avuto ad oggetto la rinuncia agli interessi ma solo la dilazione dei pagamenti fino a integrale soddisfo - che anche tali versamenti siano da imputarsi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, al saldo della sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo n. 442/2018 e non al preventivo pagamento degli interessi ex art. 1194 c.c.
E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 1194 c.c. “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”. Tale norma, però, è concordemente ritenuta una norma puramente dispositiva che può essere derogata con l'effetto di consentire l'inversione della regola legale attraverso l'imputazione del pagamento da parte del debitore prima al capitale e poi agli interessi e alle spese, secondo una regola di maggior favore per il creditore.
Nel caso di specie, il fatto che l'opposta abbia sempre inequivocabilmente imputato (come anche per sua stessa ammissione) i pagamenti già effettuati dall'opponente in acconto del capitale anziché al pagamento degli interessi unitamente al rilievo che tale imputazione è stata effettuata in più occasioni
(prima del ricorso per decreto ingiuntivo e prima del precetto) depone nel senso che tra le parti, effettivamente, vi fosse un accordo in tal senso, ricostruibile valorizzando la condotta delle parti stesse.
Ciò si pone in aperto contrasto con quanto argomentato dalla opposta nei propri scritti difensivi.
Del resto l'esame dell'atto di precetto consente di rilevare che gli interessi moratori dalle scadenze delle fatture nonché le spese di ingiunzione non sono stati intaccati dal versamento della somma di €
1.500,00 imputata, si ripete, a capitale (€ 15.217,80 quale sorte capitale da ingiunzione - € 1.500,00
- € 13.717,80 capitale precettato) così evidenziando un accordo di imputazione volontaria tra le parti, nel senso implicitamente preteso dall'opponente.
3 2. Ciò posto, per costante giurisprudenza il precetto intimato per somma superiore a quella in effetti dovuta non è affetto da alcuna integrale nullità: l'eccessività della somma portata nel precetto, infatti, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. 2938/92; Cass. 5515/08; Cass. 2160/13).
Ed infatti, “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo
l'adempimento sulla legittimità dell'atto” (cfr. ex multiis ord. Cass. n. 24704/2020).
3. Pertanto, sulla scorta delle sovra esposte considerazioni ed in parziale accoglimento dell'opposizione, l'intimazione contenuta nel precetto notificato dalla alla Controparte_1 società in data 19.02.2021 va ridotta alla differenza tra la somma indicata Parte_1 quale capitale residuo e l'importo di € 5.000,00 (l'opposto ha detratto dal capitale solamente €
1.500,00), così pervenendosi a un debito residuo per capitale pari ad € 8.717,80.
4. Tenuto conto della circostanza che il contegno delle parti ha rilievo dirimente ai fini della decisione, considerate pure le posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per dare luogo a integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione promossa da nei limiti indicati in parte Parte_1 motiva;
-ACCERTA il diritto della opposta di procedere esecutivamente relativamente alla minor somma di €
8.717,80 per sorte capitale e, per l'effetto, DICHIARA la parziale inefficacia dell'atto di precetto notificato il 19.2.2021 per il capitale che ecceda tale somma, impregiudicato nel resto ogni diritto dell'opposta per interessi, spese e altri accessori;
- COMPENSA fra le parti le spese di lite.
Così deciso, in data 22 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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