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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4487 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
20/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 4967/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta SORGI ROBERTA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ta Controparte_1
CO EMILIA)
Avv. LIPANI DAMIANO) Controparte_2
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
◊ compensa interamente le spese di lite tra le altre parti.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 19/05/2022 la ricorrente esponeva di essere stata dipendente di con contratto a tempo determinato dal giorno CP_2
01/06/2001 al giorno 30/09/2001 e con contratto a tempo indeterminato dal giorno 05/05/2007 al 31/08/2013 (anno di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie); aggiungeva di avere più volte sollecitato l'ex datrice di lavoro al fine di ottenere l'accredito dei contributi acquisiti per il periodo
01/06/2001 - 30/09/2001, nonché dal giorno 03/05/2007 al 31/01/2010 e che,
ciò nonostante la proposizione della suddetta domanda, nulla risultava accreditato in relazione a tali periodi nel proprio estratto conto contributivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito di volere: “… accertare e
dichiarare intercorso un rapporto di lavoro subordinato fra la Sig.ra e Pt_1
le dal 2001 al 31.08.2013; - per l'effetto, condannare le Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a regolarizzare CP_2
la posizione contributiva della Sig.ra mediante versamento dei Pt_1
contributi previdenziali ad oggi risultanti mancanti presso la competente sede
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse CP_3
accertare l'intervenuta prescrizione di parte del predetto credito contributivo,
condannare le , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, al risarcimento in forma generica del danno arrecato alla Sig.ra
in conseguenza all'omissione contributiva operata dalla stessa;
- in via Pt_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del
predetto credito contributivo, accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2116
cc. delle , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
e, per l'effetto, condannarle al risarcimento in forma generica del danno
arrecato alla Sig.ra in conseguenza all'omissione nella Pt_1
regolarizzazione contributiva, pari all'ammontare che si riterrà di giustizia;
- in
ogni caso, condannare l' a provvedere a tutti gli atti necessari ai fini della CP_3
regolarizzazione della posizione contributiva della Sig.ra in Pt_1
particolare mediante l'adozione degli atti necessari alla ricezione dei contributi
ad oggi risultanti mancanti”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 03/03/2023,
– rappresentato di avere “… correttamente ed integralmente Controparte_2
adempiuto ai propri oneri retributivi e contributivi, procedendo ad effettuare
sistematicamente tutti i versamenti di legge, come chiaramente risulta dalle
certificazioni CUD riferite alla posizione contributiva della lavoratrice…” e precisato che “… La mancata visualizzazione dei contributi è dipesa … non già
dal mancato versamento della contribuzione da parte della odierna resistente
(che ha sempre regolarmente versato gli oneri contributivi), ma dalle difficoltà
di allineamento da parte dell' dei dati contributivi registrati presso il fondo CP_3
di quiescenza della IPOST cui faceva capo la gestione previdenziale dei
lavoratori dell'odierna – chiedeva al Tribunale adito di Controparte_2
volere dichiarare: “… la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento del versamento dei contributi previdenziali relativi
alle retribuzioni corrisposte in relazione al periodo 1 giugno 2001 - 30 settembre
2001 e 19 aprile 2007 - 31 dicembre 2010; c) in ogni caso, rigettare le domande
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro formulate nel ricorso avversario in quanto infondate, in fatto e in diritto, per
tutti i motivi anzi esposti …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06/03/2023,
l'Istituto previdenziale chiedeva al Tribunale: “… in via del tutto preliminare e/o
pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione, in favore della Corte dei
Conti, in ordine alle domande di condanna dispiegate da controparte avverso
l' (già IPOST), con ogni consequenziale provvedimento;
- in via del tutto CP_3
preliminare, in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva
dell' - sempre preliminarmente e/o pregiudizialmente -in ragione delle CP_3
plurime motivazioni esposte in premessa- dichiarare le domande tutte ex
adversis proposte inammissibili e/o improponibili e/o, comunque, improcedibili;
dichiarare, per quanto di ragione, la infondatezza delle avverse domande
proposte dal ricorrente;
- in via subordinata, nel merito, dichiarare la
cessazione della materia del contendere in virtù della contribuzione accreditata
sull'estratto conto assicurativo per i periodi dall'01-06-2001 al 30-09-2001 e dal
03-05-2007 al 30-01-2010 nonché fino al 31.8.2013, con vittoria di spese per
l' e rigettare ogni altra domanda proposta nei confronti dell' in quanto CP_3 CP_3
infondata; - in via subordinata, previo calcolo dei contributi sulla base delle
retribuzioni corrisposte ovvero sulle differenze contributive eventualmente
dovute o quanto meno nei limiti del contratto collettivo di categoria, condannare
il datore di lavoro convenuto, al pagamento a favore dell' dei contributi CP_3
previdenziali ed assicurativi e dei contributi malattia, nonché delle somme
aggiuntive, previste dalle vigenti disposizioni per l'omesso ed il ritardato
versamento dei contributi stessi, nei limiti della prescrizione di legge;
-
condannare in ogni caso parte convenuta al pagamento a favore dell' CP_3
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro delle spese, diritti ed onorari del giudizio - in via di residuale subordine - nella
denegata ipotesi di accoglimento nel merito delle domande avversarie- disporre
la condanna di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a tenere indenne l' da qualunque obbligazione di pagamento nei CP_3
confronti della ricorrente che dovesse derivare dal presente giudizio, comprese
quelle relative all'eventuale rifusione delle spese legali …”.
Istruito il procedimento attraverso la documentazione versata in atti e fissata udienza di discussione e decisione, la causa viene quivi decisa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di questa sentenza.
◊
In via preliminare, devono essere disattese sia l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti – rientrando nella giurisdizione del Giudice Ordinario tutte le controversie relative al lavoro privato, nonché ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che includono l'allineamento ed i calcoli dei contributi – sia l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' resistente – essendo CP_1
l' soggetto legittimato passivo nelle controversie relative all'esistenza, CP_3
all'ammontare ed all'entità del credito contributivo che lo stesso è
istituzionalmente deputato a ricevere.
Nel merito, non può che prendersi atto del fatto che è venuta meno tra le parti ogni posizione di contrasto (cfr. Cass. 8219/1996; 2970/1993; 4792/1991;
46/1990) e, pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate. Ed invero, la stessa parte ricorrente, già
con le note scritte depositate in data 17/10/2024, ha rappresentato che nelle more
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del giudizio “… , così come si evince dall'estratto contributivo CP_2
aggiornato che si allega alle presenti note, ha provveduto a comunicare i periodi
contributivi oggetto della controversia consentendo alla ricorrente di andare
regolarmente in pensione dal mese di luglio 2024” e chiesto di “… dichiarare
cessata materia del contendere in quanto è venuto meno ogni interesse da parte
della Sig.ra a proseguire nel giudizio con condanna alle spese Pt_1
considerato che la risoluzione è avvenuta dopo il deposito del ricorso, la notifica
dello stesso e la prima udienza di comparizione”. La richiesta di dichiarazione della intervenuta cessazione della materia del contendere è stata reiterata dalla ricorrente anche nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
02/10/2025.
Tuttavia, continua ad esservi disaccordo tra le parti in causa limitatamente al regolamento delle spese di lite.
Sul punto, non può non osservarsi anzitutto che la ricorrente ha allegato al ricorso il proprio estratto contributivo dal quale risulta il mancato accredito, quanto meno sino al 05/05/2022, dei periodi contributivi di cui si discute.
Dalla documentazione prodotta, poi, - vedasi in particolare allegati nn. 2 (cud
2010), 6 (comunicazione 24.06.2017), 4 (mail 24 maggio 2022) e 5 CP_3 CP_2
(riscontro 8 luglio 2022) alla memoria di costituzione della società CP_3
resistente - emergono tre circostanze imprescindibili ai fini della ripartizione delle spese di lite: 1) l'intervenuto integrale e corretto adempimento dei propri obblighi contribuitivi da parte della società resistente in relazione alla posizione della ricorrente (vedasi documento n. 2 allegato alla memoria di costituzione di
); 2) la piena consapevolezza da parte dell' convenuto circa la CP_2 CP_1
sussistenza, a seguito della soppressione dell'ente IPOST e del trasferimento di
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tutte le posizioni assicurative dei dipendenti di e società Controparte_2
collegate dall'archivio NAI ad un apposito archivio di criticità che CP_3
impedivano di considerare implementato il conto assicurativo di diverse tipologie di lavoratori di (ed infatti nella comunicazione del 24/06/2017 CP_2 CP_3
testualmente si legge “… per i rapporti istaurati a far data dal 1.1.2000, l'ente
previdenziale di riferimento risulta essere Ipost. Tuttavia la migrazione
CP_ telematica dei dati dagli archivi Ipost agli archivi … ha messo in luce talune
criticità che hanno reso necessario rendere indisponibili le posizioni assicurative
dei lavoratori … Le ragioni delle suddette criticità sono da ascrivere alla diversa
CP_ architettura degli archivi telematici Ipost rispetto a quelli …”) e l'inserimento da parte di nell'ambito di un'attività di interlocuzione con CP_2
l'ente previdenziale posta in essere allo scopo di definire le posizioni di quei lavoratori per i quali l'estratto contributivo risultava ancora incompleto, dei dati contabili e anagrafici dei propri dipendenti sino al 31/12/10 sui programmi informatici forniti dall' (ed infatti con pec del 13/10/2021, la società CP_3
resistente comunicava all' resistente di aver “… completato la CP_1
ricostruzione della documentazione afferenti i flussi relativi ai contributi
previdenziali già versati da ad IPOST per il periodo fino al CP_2
31/12/2010 e confluiti, a seguito della incorporazione di IPOST in presso il CP_3
vostro istituto” – vedasi allegato n. 3 alla memoria di costituzione di;
3) CP_2
l'intervenuto aggiornamento della posizione contributiva della ricorrente da parte dell' solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio (la CP_3
corrispondenza fra le due parti resistenti, all. 4 della memoria di Controparte_2
colloca in particolare al 24/05/2022 l'ulteriore trasmissione dei prospetti
[...]
retributivi recanti per di più l'incontestata annotazione secondo cui “Per i periodi
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sopra elencati è stata regolarmente versata la contribuzione nei termini previsti
in materia di prescrizione contributiva” e colloca al successivo 8 luglio 2022
l'avvenuto aggiornamento della posizione contributiva della ricorrente).
Orbene, alla luce degli elementi di fatto sopra analiticamente indicati ed oggettivamente emergenti dalla documentazione testé citata le spese di lite di parte ricorrente (da calcolarsi secondo i valori minimi indicati dal D.M. n.
147/2022 per le cause previdenziali di valore indeterminabile e tenuto conto della sostanziale assenza di attività assertiva o istruttoria in corso di causa) non possono che essere poste a carico dell' convenuto, risultando questi in CP_1
definitiva il responsabile del ritardato allineamento contributivo. Ma le descritte
“criticità” emerse in occasione dell'operazione relativa al passaggio dei dati dall'archivio Ipost all'archivio di pertinenza giustificano, al contempo, la CP_3
compensazione delle spese di lite fra le parti resistenti.
◊
Così deciso in Palermo, il 24/10/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
20/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 4967/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta SORGI ROBERTA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ta Controparte_1
CO EMILIA)
Avv. LIPANI DAMIANO) Controparte_2
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
◊ compensa interamente le spese di lite tra le altre parti.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 19/05/2022 la ricorrente esponeva di essere stata dipendente di con contratto a tempo determinato dal giorno CP_2
01/06/2001 al giorno 30/09/2001 e con contratto a tempo indeterminato dal giorno 05/05/2007 al 31/08/2013 (anno di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie); aggiungeva di avere più volte sollecitato l'ex datrice di lavoro al fine di ottenere l'accredito dei contributi acquisiti per il periodo
01/06/2001 - 30/09/2001, nonché dal giorno 03/05/2007 al 31/01/2010 e che,
ciò nonostante la proposizione della suddetta domanda, nulla risultava accreditato in relazione a tali periodi nel proprio estratto conto contributivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito di volere: “… accertare e
dichiarare intercorso un rapporto di lavoro subordinato fra la Sig.ra e Pt_1
le dal 2001 al 31.08.2013; - per l'effetto, condannare le Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a regolarizzare CP_2
la posizione contributiva della Sig.ra mediante versamento dei Pt_1
contributi previdenziali ad oggi risultanti mancanti presso la competente sede
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse CP_3
accertare l'intervenuta prescrizione di parte del predetto credito contributivo,
condannare le , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, al risarcimento in forma generica del danno arrecato alla Sig.ra
in conseguenza all'omissione contributiva operata dalla stessa;
- in via Pt_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del
predetto credito contributivo, accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2116
cc. delle , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
e, per l'effetto, condannarle al risarcimento in forma generica del danno
arrecato alla Sig.ra in conseguenza all'omissione nella Pt_1
regolarizzazione contributiva, pari all'ammontare che si riterrà di giustizia;
- in
ogni caso, condannare l' a provvedere a tutti gli atti necessari ai fini della CP_3
regolarizzazione della posizione contributiva della Sig.ra in Pt_1
particolare mediante l'adozione degli atti necessari alla ricezione dei contributi
ad oggi risultanti mancanti”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 03/03/2023,
– rappresentato di avere “… correttamente ed integralmente Controparte_2
adempiuto ai propri oneri retributivi e contributivi, procedendo ad effettuare
sistematicamente tutti i versamenti di legge, come chiaramente risulta dalle
certificazioni CUD riferite alla posizione contributiva della lavoratrice…” e precisato che “… La mancata visualizzazione dei contributi è dipesa … non già
dal mancato versamento della contribuzione da parte della odierna resistente
(che ha sempre regolarmente versato gli oneri contributivi), ma dalle difficoltà
di allineamento da parte dell' dei dati contributivi registrati presso il fondo CP_3
di quiescenza della IPOST cui faceva capo la gestione previdenziale dei
lavoratori dell'odierna – chiedeva al Tribunale adito di Controparte_2
volere dichiarare: “… la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento del versamento dei contributi previdenziali relativi
alle retribuzioni corrisposte in relazione al periodo 1 giugno 2001 - 30 settembre
2001 e 19 aprile 2007 - 31 dicembre 2010; c) in ogni caso, rigettare le domande
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro formulate nel ricorso avversario in quanto infondate, in fatto e in diritto, per
tutti i motivi anzi esposti …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06/03/2023,
l'Istituto previdenziale chiedeva al Tribunale: “… in via del tutto preliminare e/o
pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione, in favore della Corte dei
Conti, in ordine alle domande di condanna dispiegate da controparte avverso
l' (già IPOST), con ogni consequenziale provvedimento;
- in via del tutto CP_3
preliminare, in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva
dell' - sempre preliminarmente e/o pregiudizialmente -in ragione delle CP_3
plurime motivazioni esposte in premessa- dichiarare le domande tutte ex
adversis proposte inammissibili e/o improponibili e/o, comunque, improcedibili;
dichiarare, per quanto di ragione, la infondatezza delle avverse domande
proposte dal ricorrente;
- in via subordinata, nel merito, dichiarare la
cessazione della materia del contendere in virtù della contribuzione accreditata
sull'estratto conto assicurativo per i periodi dall'01-06-2001 al 30-09-2001 e dal
03-05-2007 al 30-01-2010 nonché fino al 31.8.2013, con vittoria di spese per
l' e rigettare ogni altra domanda proposta nei confronti dell' in quanto CP_3 CP_3
infondata; - in via subordinata, previo calcolo dei contributi sulla base delle
retribuzioni corrisposte ovvero sulle differenze contributive eventualmente
dovute o quanto meno nei limiti del contratto collettivo di categoria, condannare
il datore di lavoro convenuto, al pagamento a favore dell' dei contributi CP_3
previdenziali ed assicurativi e dei contributi malattia, nonché delle somme
aggiuntive, previste dalle vigenti disposizioni per l'omesso ed il ritardato
versamento dei contributi stessi, nei limiti della prescrizione di legge;
-
condannare in ogni caso parte convenuta al pagamento a favore dell' CP_3
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro delle spese, diritti ed onorari del giudizio - in via di residuale subordine - nella
denegata ipotesi di accoglimento nel merito delle domande avversarie- disporre
la condanna di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, a tenere indenne l' da qualunque obbligazione di pagamento nei CP_3
confronti della ricorrente che dovesse derivare dal presente giudizio, comprese
quelle relative all'eventuale rifusione delle spese legali …”.
Istruito il procedimento attraverso la documentazione versata in atti e fissata udienza di discussione e decisione, la causa viene quivi decisa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di questa sentenza.
◊
In via preliminare, devono essere disattese sia l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti – rientrando nella giurisdizione del Giudice Ordinario tutte le controversie relative al lavoro privato, nonché ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che includono l'allineamento ed i calcoli dei contributi – sia l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' resistente – essendo CP_1
l' soggetto legittimato passivo nelle controversie relative all'esistenza, CP_3
all'ammontare ed all'entità del credito contributivo che lo stesso è
istituzionalmente deputato a ricevere.
Nel merito, non può che prendersi atto del fatto che è venuta meno tra le parti ogni posizione di contrasto (cfr. Cass. 8219/1996; 2970/1993; 4792/1991;
46/1990) e, pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate. Ed invero, la stessa parte ricorrente, già
con le note scritte depositate in data 17/10/2024, ha rappresentato che nelle more
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del giudizio “… , così come si evince dall'estratto contributivo CP_2
aggiornato che si allega alle presenti note, ha provveduto a comunicare i periodi
contributivi oggetto della controversia consentendo alla ricorrente di andare
regolarmente in pensione dal mese di luglio 2024” e chiesto di “… dichiarare
cessata materia del contendere in quanto è venuto meno ogni interesse da parte
della Sig.ra a proseguire nel giudizio con condanna alle spese Pt_1
considerato che la risoluzione è avvenuta dopo il deposito del ricorso, la notifica
dello stesso e la prima udienza di comparizione”. La richiesta di dichiarazione della intervenuta cessazione della materia del contendere è stata reiterata dalla ricorrente anche nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
02/10/2025.
Tuttavia, continua ad esservi disaccordo tra le parti in causa limitatamente al regolamento delle spese di lite.
Sul punto, non può non osservarsi anzitutto che la ricorrente ha allegato al ricorso il proprio estratto contributivo dal quale risulta il mancato accredito, quanto meno sino al 05/05/2022, dei periodi contributivi di cui si discute.
Dalla documentazione prodotta, poi, - vedasi in particolare allegati nn. 2 (cud
2010), 6 (comunicazione 24.06.2017), 4 (mail 24 maggio 2022) e 5 CP_3 CP_2
(riscontro 8 luglio 2022) alla memoria di costituzione della società CP_3
resistente - emergono tre circostanze imprescindibili ai fini della ripartizione delle spese di lite: 1) l'intervenuto integrale e corretto adempimento dei propri obblighi contribuitivi da parte della società resistente in relazione alla posizione della ricorrente (vedasi documento n. 2 allegato alla memoria di costituzione di
); 2) la piena consapevolezza da parte dell' convenuto circa la CP_2 CP_1
sussistenza, a seguito della soppressione dell'ente IPOST e del trasferimento di
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tutte le posizioni assicurative dei dipendenti di e società Controparte_2
collegate dall'archivio NAI ad un apposito archivio di criticità che CP_3
impedivano di considerare implementato il conto assicurativo di diverse tipologie di lavoratori di (ed infatti nella comunicazione del 24/06/2017 CP_2 CP_3
testualmente si legge “… per i rapporti istaurati a far data dal 1.1.2000, l'ente
previdenziale di riferimento risulta essere Ipost. Tuttavia la migrazione
CP_ telematica dei dati dagli archivi Ipost agli archivi … ha messo in luce talune
criticità che hanno reso necessario rendere indisponibili le posizioni assicurative
dei lavoratori … Le ragioni delle suddette criticità sono da ascrivere alla diversa
CP_ architettura degli archivi telematici Ipost rispetto a quelli …”) e l'inserimento da parte di nell'ambito di un'attività di interlocuzione con CP_2
l'ente previdenziale posta in essere allo scopo di definire le posizioni di quei lavoratori per i quali l'estratto contributivo risultava ancora incompleto, dei dati contabili e anagrafici dei propri dipendenti sino al 31/12/10 sui programmi informatici forniti dall' (ed infatti con pec del 13/10/2021, la società CP_3
resistente comunicava all' resistente di aver “… completato la CP_1
ricostruzione della documentazione afferenti i flussi relativi ai contributi
previdenziali già versati da ad IPOST per il periodo fino al CP_2
31/12/2010 e confluiti, a seguito della incorporazione di IPOST in presso il CP_3
vostro istituto” – vedasi allegato n. 3 alla memoria di costituzione di;
3) CP_2
l'intervenuto aggiornamento della posizione contributiva della ricorrente da parte dell' solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio (la CP_3
corrispondenza fra le due parti resistenti, all. 4 della memoria di Controparte_2
colloca in particolare al 24/05/2022 l'ulteriore trasmissione dei prospetti
[...]
retributivi recanti per di più l'incontestata annotazione secondo cui “Per i periodi
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sopra elencati è stata regolarmente versata la contribuzione nei termini previsti
in materia di prescrizione contributiva” e colloca al successivo 8 luglio 2022
l'avvenuto aggiornamento della posizione contributiva della ricorrente).
Orbene, alla luce degli elementi di fatto sopra analiticamente indicati ed oggettivamente emergenti dalla documentazione testé citata le spese di lite di parte ricorrente (da calcolarsi secondo i valori minimi indicati dal D.M. n.
147/2022 per le cause previdenziali di valore indeterminabile e tenuto conto della sostanziale assenza di attività assertiva o istruttoria in corso di causa) non possono che essere poste a carico dell' convenuto, risultando questi in CP_1
definitiva il responsabile del ritardato allineamento contributivo. Ma le descritte
“criticità” emerse in occasione dell'operazione relativa al passaggio dei dati dall'archivio Ipost all'archivio di pertinenza giustificano, al contempo, la CP_3
compensazione delle spese di lite fra le parti resistenti.
◊
Così deciso in Palermo, il 24/10/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro