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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
SISTO NN, Relatore
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 608/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 973/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4
e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G0122010042021 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti insistono nei rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 608/2024 il Signor Ricorrente_1, rappresento e difeso dagli Difensore_2 e Difensore_1. impugnava la sentenza n. 973/04/23 depositata il 20/12/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, con la quale veniva respinto, con condanna alle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, il ricorso avverso l'accertamento n. T7G012201004-2021, emesso, ai sensi dell'art. 41 del D.
P.R. 600/1973, per un reddito imponibile pari a € 56.581,00, considerato anche ai fini del calcolo dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale, nonché relative sanzioni e interessi.
Il 05/08/2019 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino – Ufficio Controlli notificava all'odierno appellante l'invito n. I02087/2019 (ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973) in quanto, dalle comunicazioni inviate dagli operatori finanziari in base al DL 167/90, emergeva che il Sig. Ricorrente_1 aveva effettuato operazioni di importazioni di capitale dall'estero, mediante due bonifici in entrata, rispettivamente in data
20/3/2015 per € 27.581,00 e in data 5/5/2015 per € 29.000,00.
Il contribuente, in data 26/09/2019, consegnava all'Ufficio l'estratto Conto n. 001/2015, periodo 01/01/2015 –
30/06/2015 e, contestualmente, una dichiarazione del signor Nominativo_2 attestante che entrambi i bonifici erano stati sostenuti da lui stesso e dal suo collaboratore sig. Nominativo_3 per aiutare la Casa Reale Ricorrente_1.
Successivamente, in data 17/10/2019, veniva redatto il processo verbale in contraddittorio, prot. n. 148426,
e consegnata una diversa dichiarazione asseritamente del signor Nominativo_4 attestante che il bonifico di € 29.000,00 era un dono per aiutare il principe Ricorrente_1 e la Casa Reale Ricorrente_1.
Il sig. Ricorrente_1 non si presentava il 27/09/2021 per l'instaurazione del contraddittorio, pur avendo ricevuto in data 11/09/2021, l'invito n. T7GI2200525/2021, per cui si provvedeva all'emissione dell'avviso di accertammo impugnato con ricorso reclamo/mediazione difetto di motivazione dell'atto (eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione) e nullità per erronee conclusioni dell'atto.
Sulla costituzione dell'Ufficio che rigettava tutte le eccezioni di controparte come infondate, la Corte di primo grado emetteva la sentenza impugnata, avverso la quale il contribuente propone i seguenti motivi di appello:
1) mancata pronuncia circa il difetto di motivazione dell'atto (eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione);
2) nullità per erronee conclusioni dell'atto – omessa motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino, la quale evidenziava che dalle motivazioni della sentenza, si evincerebbe che i Giudici di primo grado hanno ritenuto motivato l'avviso di accertamento in quanto “legittimamente fondato sulle riprese conseguenti le operazioni di importazioni di capitale dall'estero, mediante due bonifici in entrata, rispettivamente in data 20/3/2015 per € 27.581,00 e in data 5/5/2015 per € 29.0000,00, rilevate a seguito delle comunicazioni e riscontrate sui conti correnti del ricorrente.”
Inoltre, ad avviso dell'Ufficio, il contribuente non avrebbe provato la provenienza dei bonifici e le dichiarazioni allegate in primo grado, non sarebbero idonee, per carenza di valore probatorio, a fornire alcuna giustificazione dei movimenti di denaro in entrata sul conto corrente, come confermano i Giudici nella sentenza impugnata, in quanto si tratterebbe di mere asserzioni non documentate e contraddittorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente al primo motivo di impugnazione, riguardante la mancata pronuncia circa il difetto di motivazione dell'atto (eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione), occorre richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, (da ultimo si veda l'ordinanza n.
15021/2025,) che ha più volte ribadito un principio consolidato in materia di accertamenti bancari.
Secondo i giudici di legittimità, per evitare la nullità dell'accertamento, è sufficiente che il contribuente riceva informazioni adeguate per comprendere la pretesa fiscale e difendersi, nel senso che deve essere specificato il movimento bancario “sospetto”, il conto corrente di riferimento, il soggetto che effettua il pagamento e la causale risultante dalla documentazione bancaria. Ciò significa che è sufficiente riportare quanto risulta dall'estratto del conto corrente per soddisfare il requisito dell'adeguatezza della motivazione. E ciò a maggior ragione, nel caso un cui, come nella fattispecie al nostro esame, il movimento bancario sia rappresentato da un bonifico del quale il contribuente ha comunque ricevuto informazioni adeguate per comprendere la pretesa fiscale e difendersi.
Nel caso esaminato, infatti l'Agenzia ha fornito al contribuente completa ed esaustiva documentazione, idonea a rendere edotto il contribuente delle criticità riguardanti le comunicazioni inviate dagli operatori finanziari in base al DL 167/90, da cui emergeva che il l'appellante aveva effettuato operazioni di importazioni di capitale dall'estero, mediante due bonifici in entrata, rispettivamente in data 20/3/2015 per € 27.581,00
e in data 5/5/2015 per € 29.000,00 e a garantire il diritto di difesa del destinatario dell'avviso di accertamento
- che, attraverso i predetti riferimenti di fatto specifici e puntuali, che diventavano precise e definite contestazioni, richiamate dalla sentenza di primo grado - risultava, quindi, come la sentenza, sufficientemente motivato. Inoltre, durante il contraddittorio del 17/10/2019, di cui al processo verbale prot. n. 148426, il contribuente aveva avuto modo di fornire giustificazioni e richiedere ulteriori documenti alle banche.
Questa Corte, quindi, richiamando una consolidata giurisprudenza (Cassazione n. 25321/2024) chiarisce che non si può confondere il piano della motivazione dell'atto con quello della prova della pretesa tributaria: il primo serve a spiegare perché si procede all'accertamento, il secondo riguarda la fondatezza della pretesa nel merito.
Pertanto, nel caso in esame non sussiste alcun vizio di motivazione dell'avviso di accertamento così come prospettato dai giudici di primo grado.
Con riferimento, poi, al piano probatorio, si ribadisce che l'Amministrazione finanziaria adempie al proprio onere probatorio facendo riferimento ai movimenti bancari sopra richiamati e risultanti dagli estratti conto, mentre spetta al contribuente dimostrare, in modo analitico, che le movimentazioni non sono riferibili a delle operazioni imponibili (Cassazione, n. 2928/2024; Cassazione, n. 26014/2024)
Infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai predetti conti correnti.
E i Giudici di prime cure, hanno correttamente rilevato, - e con ciò, questo Collegi entra anche nel merito del motivo di impugnazione relativo alla nullità per erronee conclusioni dell'atto e conseguentemente della sentenza che per erronea motivazione, lo ha ritenuto legittimo - respingendo l'assunto secondo cui i trasferimenti contestati non potevano essere ricondotti a tassazione IRPEF, bensì dovevano essere considerate donazioni di modico valore, che “Nel caso di specie le giustificazioni addotte dal ricorrente ed i documenti prodotti non consentono di superare la presunzione prevista dall'art. 32 DPR 600/73, in quanto si tratta di mere asserzioni per nulla suffragate dalla documentazione versata, priva di attestazione di autenticità quanto alla provenienza e contraddittoria (sia rispetto agli stessi documenti tra loro che rispetto alle diverse indicazioni presenti sui conti correnti) come ha evidenziato l'Ufficio con congrua motivazione che si condivide”.
Ad ulteriore sostegno di quanto sopra riportato valgano le dichiarazioni prodotte dal contribuente al fine di sostenere la natura liberale dei versamenti ricevuti dall'estero, mancanti di qualsiasi valore probatorio, per non essere atti pubblici, quindi, non riconducibili ad alcun soggetto di cui fosse certa l'identità, prive di data certa, senza allegazione del documento di identità dei dichiaranti.
Ma anche la causale dei predetti bonifici, di circa trentamila euro ciascuno, quindi, non proprio di modico valore, non solo è sfornita di prova, ma risulta di dubbia plausibilità, tenuto conto che il signor Ricorrente_1
non risulta essere un “Principe” , riconosciuto, di discutibile verosimiglianza, atteso che risulta sconosciuta la Casa Reale Ricorrente_1.
Inoltre, a fronte di bonifici, di cui uno del 20/3/2015 proveniente da Drill Team 162 LTD, che non recano alcuna indicazione circa l'intento liberale sotteso all'accredito, riportando una dicitura “Nominativo_5”, il primo, mentre il successivo del 5/5/2015 proveniente da tale Nominativo_4, personaggio collegato ad aziende in Svizzera, riporta la dicitura “investimento”, risulta contraddittoria la giustificazione della provenienza dei due diversi versamenti.
Infatti, in data 26/09/2019, il contribuente consegnava all'Ufficio una dichiarazione del sig. Nominativo_2 attestante che entrambi i bonifici erano stati sostenuti da lui stesso e dal suo collaboratore sig. Nominativo_3 per aiutare la Casa Reale Ricorrente_1. Successivamente, in data 17/10/2019, veniva redatto il processo verbale in contraddittorio, prot. n. 148426, e consegnata una diversa dichiarazione del signor Nominativo_4 attestante che il bonifico di € 29.000,00 era un dono per aiutare il principe Ricorrente_1 e la Casa Reale Ricorrente_1.
Si osserva, infine, che quanto affermato dall'appellante secondo cui, nel procedimento di adesione, prima di dichiarare che la parte non si è presentata, devono trascorrere almeno novanta giorni, non decorsi nel caso di specie in quanto l'invito dell'Ufficio era stato notificato in data 11/9/2021 e l'avviso di accertamento in data 9/11/2021, è destituito di qualsiasi fondamento, atteso che la data di convocazione era stata fissata per il 27/9/2021 – giorno in cui il Sig. Ricorrente_1 non si è presentato - e che non esiste alcuna norma che preveda detta attesa di novanta giorni prima dell'emissione dell'atto di accertamento.
L'appello, pertanto, va respinto e ciò induce a condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in ragione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 3.000,00
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
SISTO NN, Relatore
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 608/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 973/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4
e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G0122010042021 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti insistono nei rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 608/2024 il Signor Ricorrente_1, rappresento e difeso dagli Difensore_2 e Difensore_1. impugnava la sentenza n. 973/04/23 depositata il 20/12/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, con la quale veniva respinto, con condanna alle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, il ricorso avverso l'accertamento n. T7G012201004-2021, emesso, ai sensi dell'art. 41 del D.
P.R. 600/1973, per un reddito imponibile pari a € 56.581,00, considerato anche ai fini del calcolo dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale, nonché relative sanzioni e interessi.
Il 05/08/2019 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino – Ufficio Controlli notificava all'odierno appellante l'invito n. I02087/2019 (ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973) in quanto, dalle comunicazioni inviate dagli operatori finanziari in base al DL 167/90, emergeva che il Sig. Ricorrente_1 aveva effettuato operazioni di importazioni di capitale dall'estero, mediante due bonifici in entrata, rispettivamente in data
20/3/2015 per € 27.581,00 e in data 5/5/2015 per € 29.000,00.
Il contribuente, in data 26/09/2019, consegnava all'Ufficio l'estratto Conto n. 001/2015, periodo 01/01/2015 –
30/06/2015 e, contestualmente, una dichiarazione del signor Nominativo_2 attestante che entrambi i bonifici erano stati sostenuti da lui stesso e dal suo collaboratore sig. Nominativo_3 per aiutare la Casa Reale Ricorrente_1.
Successivamente, in data 17/10/2019, veniva redatto il processo verbale in contraddittorio, prot. n. 148426,
e consegnata una diversa dichiarazione asseritamente del signor Nominativo_4 attestante che il bonifico di € 29.000,00 era un dono per aiutare il principe Ricorrente_1 e la Casa Reale Ricorrente_1.
Il sig. Ricorrente_1 non si presentava il 27/09/2021 per l'instaurazione del contraddittorio, pur avendo ricevuto in data 11/09/2021, l'invito n. T7GI2200525/2021, per cui si provvedeva all'emissione dell'avviso di accertammo impugnato con ricorso reclamo/mediazione difetto di motivazione dell'atto (eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione) e nullità per erronee conclusioni dell'atto.
Sulla costituzione dell'Ufficio che rigettava tutte le eccezioni di controparte come infondate, la Corte di primo grado emetteva la sentenza impugnata, avverso la quale il contribuente propone i seguenti motivi di appello:
1) mancata pronuncia circa il difetto di motivazione dell'atto (eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione);
2) nullità per erronee conclusioni dell'atto – omessa motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Torino, la quale evidenziava che dalle motivazioni della sentenza, si evincerebbe che i Giudici di primo grado hanno ritenuto motivato l'avviso di accertamento in quanto “legittimamente fondato sulle riprese conseguenti le operazioni di importazioni di capitale dall'estero, mediante due bonifici in entrata, rispettivamente in data 20/3/2015 per € 27.581,00 e in data 5/5/2015 per € 29.0000,00, rilevate a seguito delle comunicazioni e riscontrate sui conti correnti del ricorrente.”
Inoltre, ad avviso dell'Ufficio, il contribuente non avrebbe provato la provenienza dei bonifici e le dichiarazioni allegate in primo grado, non sarebbero idonee, per carenza di valore probatorio, a fornire alcuna giustificazione dei movimenti di denaro in entrata sul conto corrente, come confermano i Giudici nella sentenza impugnata, in quanto si tratterebbe di mere asserzioni non documentate e contraddittorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Relativamente al primo motivo di impugnazione, riguardante la mancata pronuncia circa il difetto di motivazione dell'atto (eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione), occorre richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, (da ultimo si veda l'ordinanza n.
15021/2025,) che ha più volte ribadito un principio consolidato in materia di accertamenti bancari.
Secondo i giudici di legittimità, per evitare la nullità dell'accertamento, è sufficiente che il contribuente riceva informazioni adeguate per comprendere la pretesa fiscale e difendersi, nel senso che deve essere specificato il movimento bancario “sospetto”, il conto corrente di riferimento, il soggetto che effettua il pagamento e la causale risultante dalla documentazione bancaria. Ciò significa che è sufficiente riportare quanto risulta dall'estratto del conto corrente per soddisfare il requisito dell'adeguatezza della motivazione. E ciò a maggior ragione, nel caso un cui, come nella fattispecie al nostro esame, il movimento bancario sia rappresentato da un bonifico del quale il contribuente ha comunque ricevuto informazioni adeguate per comprendere la pretesa fiscale e difendersi.
Nel caso esaminato, infatti l'Agenzia ha fornito al contribuente completa ed esaustiva documentazione, idonea a rendere edotto il contribuente delle criticità riguardanti le comunicazioni inviate dagli operatori finanziari in base al DL 167/90, da cui emergeva che il l'appellante aveva effettuato operazioni di importazioni di capitale dall'estero, mediante due bonifici in entrata, rispettivamente in data 20/3/2015 per € 27.581,00
e in data 5/5/2015 per € 29.000,00 e a garantire il diritto di difesa del destinatario dell'avviso di accertamento
- che, attraverso i predetti riferimenti di fatto specifici e puntuali, che diventavano precise e definite contestazioni, richiamate dalla sentenza di primo grado - risultava, quindi, come la sentenza, sufficientemente motivato. Inoltre, durante il contraddittorio del 17/10/2019, di cui al processo verbale prot. n. 148426, il contribuente aveva avuto modo di fornire giustificazioni e richiedere ulteriori documenti alle banche.
Questa Corte, quindi, richiamando una consolidata giurisprudenza (Cassazione n. 25321/2024) chiarisce che non si può confondere il piano della motivazione dell'atto con quello della prova della pretesa tributaria: il primo serve a spiegare perché si procede all'accertamento, il secondo riguarda la fondatezza della pretesa nel merito.
Pertanto, nel caso in esame non sussiste alcun vizio di motivazione dell'avviso di accertamento così come prospettato dai giudici di primo grado.
Con riferimento, poi, al piano probatorio, si ribadisce che l'Amministrazione finanziaria adempie al proprio onere probatorio facendo riferimento ai movimenti bancari sopra richiamati e risultanti dagli estratti conto, mentre spetta al contribuente dimostrare, in modo analitico, che le movimentazioni non sono riferibili a delle operazioni imponibili (Cassazione, n. 2928/2024; Cassazione, n. 26014/2024)
Infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai predetti conti correnti.
E i Giudici di prime cure, hanno correttamente rilevato, - e con ciò, questo Collegi entra anche nel merito del motivo di impugnazione relativo alla nullità per erronee conclusioni dell'atto e conseguentemente della sentenza che per erronea motivazione, lo ha ritenuto legittimo - respingendo l'assunto secondo cui i trasferimenti contestati non potevano essere ricondotti a tassazione IRPEF, bensì dovevano essere considerate donazioni di modico valore, che “Nel caso di specie le giustificazioni addotte dal ricorrente ed i documenti prodotti non consentono di superare la presunzione prevista dall'art. 32 DPR 600/73, in quanto si tratta di mere asserzioni per nulla suffragate dalla documentazione versata, priva di attestazione di autenticità quanto alla provenienza e contraddittoria (sia rispetto agli stessi documenti tra loro che rispetto alle diverse indicazioni presenti sui conti correnti) come ha evidenziato l'Ufficio con congrua motivazione che si condivide”.
Ad ulteriore sostegno di quanto sopra riportato valgano le dichiarazioni prodotte dal contribuente al fine di sostenere la natura liberale dei versamenti ricevuti dall'estero, mancanti di qualsiasi valore probatorio, per non essere atti pubblici, quindi, non riconducibili ad alcun soggetto di cui fosse certa l'identità, prive di data certa, senza allegazione del documento di identità dei dichiaranti.
Ma anche la causale dei predetti bonifici, di circa trentamila euro ciascuno, quindi, non proprio di modico valore, non solo è sfornita di prova, ma risulta di dubbia plausibilità, tenuto conto che il signor Ricorrente_1
non risulta essere un “Principe” , riconosciuto, di discutibile verosimiglianza, atteso che risulta sconosciuta la Casa Reale Ricorrente_1.
Inoltre, a fronte di bonifici, di cui uno del 20/3/2015 proveniente da Drill Team 162 LTD, che non recano alcuna indicazione circa l'intento liberale sotteso all'accredito, riportando una dicitura “Nominativo_5”, il primo, mentre il successivo del 5/5/2015 proveniente da tale Nominativo_4, personaggio collegato ad aziende in Svizzera, riporta la dicitura “investimento”, risulta contraddittoria la giustificazione della provenienza dei due diversi versamenti.
Infatti, in data 26/09/2019, il contribuente consegnava all'Ufficio una dichiarazione del sig. Nominativo_2 attestante che entrambi i bonifici erano stati sostenuti da lui stesso e dal suo collaboratore sig. Nominativo_3 per aiutare la Casa Reale Ricorrente_1. Successivamente, in data 17/10/2019, veniva redatto il processo verbale in contraddittorio, prot. n. 148426, e consegnata una diversa dichiarazione del signor Nominativo_4 attestante che il bonifico di € 29.000,00 era un dono per aiutare il principe Ricorrente_1 e la Casa Reale Ricorrente_1.
Si osserva, infine, che quanto affermato dall'appellante secondo cui, nel procedimento di adesione, prima di dichiarare che la parte non si è presentata, devono trascorrere almeno novanta giorni, non decorsi nel caso di specie in quanto l'invito dell'Ufficio era stato notificato in data 11/9/2021 e l'avviso di accertamento in data 9/11/2021, è destituito di qualsiasi fondamento, atteso che la data di convocazione era stata fissata per il 27/9/2021 – giorno in cui il Sig. Ricorrente_1 non si è presentato - e che non esiste alcuna norma che preveda detta attesa di novanta giorni prima dell'emissione dell'atto di accertamento.
L'appello, pertanto, va respinto e ciò induce a condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in ragione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 3.000,00