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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1306/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17290/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 116166 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 855/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1a. in data 23 dicembre 2020 presentava tramite P.E.C. due istanze di rimborso Iva ai sensi dell'art. 30 ter del D.P.R. n. 633/72. Le richieste di rimborso si riferivano all'Iva per la quale la società contribuente, non avendo potuto esercitare il diritto di rivalsa, era rimasta incisa per un importo totale pari ad euro 279.062,51.
In particolare, le richieste di rimborso venivano suddivise in due tranche, la prima (all. n. 1) riguardava l'Iva inerente a forniture eseguite nei confronti di clienti finali dichiarati falliti con procedure chiuse nel corso del
2017 (oggetto del presente ricorso), per un importo pari ad euro 133.338,10, e la seconda l'Iva relativa alle operazioni effettuate nei confronti di clienti finali dichiarati falliti con procedure ante 2017 (oggetto di altro giudizio), per un importo pari ad euro 145.724,41
Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2024 la società contribuente impugnava il provvedimento di diniego tacito di rimborso in relazione all'istanza di restituzione dell'Iva, prodotta all'Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale del Lazio in data 23 dicembre 2020. Nel ricorso introduttivo Ricorrente_1a. chiedeva a rimborso l'importo di euro 126.930,54, mentre nell'istanza indicava l'importo di euro 133.338,10.
Si è costituita l'ADE, la quale nel chiedere il rigetto del ricorso ha precisato che l'istanza di rimborso presentata dalla società Contribuente debba essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza.
La Parte ricorrente ha anche proposto una memoria illustrativa.
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è rigettato.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Va premesso che laddove il contribuente non è più nella facoltà di emettere le note di variazione in diminuzione ex articolo 26, comma 2 del D.P.R. n. 633 del 1972 per recuperare l'Iva versata e non incassata, in alternativa, al fine di dare attuazione al principio di neutralità, secondo il quale il contribuente è tenuto a versare solo l'Iva effettivamente incassata (cfr. Corte di Giustizia 26 gennaio 6 2012, causa C-588/10 punto 27), lo stesso può presentare istanza di rimborso ex articolo 30 ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (come effettivamente ha fatto la società Contribuente). L'art. 30 ter del D.P.R. n. 633/1972 testualmente stabilisce: “Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. Nel caso di specie, il presupposto per la restituzione sia costituito dalla scadenza del termine per opporre reclamo al decreto di chiusura del fallimento, con il quale l'infruttuosità della procedura è divenuta definitiva.
Mentre la Ricorrente fa decorrere il termine di due anni dal giorno in cui i curatori hanno risposto a mezzo
Posta Elettronica Certificata, va sottolineato che l'art. 17 della Legge fallimentare (R.D. n. 267/1972) stabilisce che la sentenza che dichiara il fallimento “è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. A tal fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.”. Il primo comma dell'art. 17 della Legge fallimentare afferma che: “Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento …”. Il Registro delle Imprese, come noto, è uno strumento di pubblicità legale, per cui era onere della società contribuente consultarlo allo scopo di conoscere la data del decreto di chiusura del fallimento. La data di realizzazione del presupposto per la restituzione dell'imposta è costituita, come già detto, dalla scadenza del termine per opporre reclamo al decreto di chiusura del fallimento, con il quale l'infruttuosità della procedura è divenuta definitiva.
Legittimamente e correttamente l'A.f., dall'analisi della documentazione presentata dalla società
Contribuente, ha potuto appurare che tutti i decreti di chiusura dei fallimenti delle società inadempienti hanno avuto una data di chiusura, al più tardi, entro l'anno 2017 (ultima pagina all. n. 1 alla memoria di costituzione) e che, tra gli stessi, il deposito in cancelleria più recente si è avuto con riferimento al Fallimento della Società_1
S.r.l. (P. Iva: P.IVA_2), avvenuto il 28/12/2017.
Conseguentemente, per tutti i fallimenti indicati nella istanza di rimborso, il presupposto per richiedere il rimborso è ampiamente scaduto, in quanto risultano decorsi più di due anni dai rispettivi termini di 90
(novanta) giorni dal deposito dei provvedimenti presso la cancelleria dei Tribunali entro cui poter opporre reclamo al decreto di chiusura dei medesimi fallimenti;
difatti, anche con riferimento al più recente tra i
“depositi”, l'istanza di rimborso doveva essere presentata entro il 28/03/2020 (il termine per opporre il reclamo spirava in data 28/03/2018). Alla luce di ciò, considerato che l'istanza di rimborso in oggetto è stata presentata, per stessa ammissione della società contribuente (cfr, pag. 1 del ricorso introduttivo) in data 23/12/2020, la stessa deve considerarsi tardiva, e pertanto inammissibile.
Per completezza di motivazione va rilevato che al convincimento che il Collegio ha qui assunto nel decidere nei termini che precedono e seguono, va ulteriormente fatto presente che questa Corte si è già espressa nella stessa fattispecie con la sentenza n. 15006/2025, sentenza condivisa.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di Parte resistente liquidate in 9.000,00 euro oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17290/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 116166 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 855/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1a. in data 23 dicembre 2020 presentava tramite P.E.C. due istanze di rimborso Iva ai sensi dell'art. 30 ter del D.P.R. n. 633/72. Le richieste di rimborso si riferivano all'Iva per la quale la società contribuente, non avendo potuto esercitare il diritto di rivalsa, era rimasta incisa per un importo totale pari ad euro 279.062,51.
In particolare, le richieste di rimborso venivano suddivise in due tranche, la prima (all. n. 1) riguardava l'Iva inerente a forniture eseguite nei confronti di clienti finali dichiarati falliti con procedure chiuse nel corso del
2017 (oggetto del presente ricorso), per un importo pari ad euro 133.338,10, e la seconda l'Iva relativa alle operazioni effettuate nei confronti di clienti finali dichiarati falliti con procedure ante 2017 (oggetto di altro giudizio), per un importo pari ad euro 145.724,41
Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2024 la società contribuente impugnava il provvedimento di diniego tacito di rimborso in relazione all'istanza di restituzione dell'Iva, prodotta all'Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale del Lazio in data 23 dicembre 2020. Nel ricorso introduttivo Ricorrente_1a. chiedeva a rimborso l'importo di euro 126.930,54, mentre nell'istanza indicava l'importo di euro 133.338,10.
Si è costituita l'ADE, la quale nel chiedere il rigetto del ricorso ha precisato che l'istanza di rimborso presentata dalla società Contribuente debba essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza.
La Parte ricorrente ha anche proposto una memoria illustrativa.
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è rigettato.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Va premesso che laddove il contribuente non è più nella facoltà di emettere le note di variazione in diminuzione ex articolo 26, comma 2 del D.P.R. n. 633 del 1972 per recuperare l'Iva versata e non incassata, in alternativa, al fine di dare attuazione al principio di neutralità, secondo il quale il contribuente è tenuto a versare solo l'Iva effettivamente incassata (cfr. Corte di Giustizia 26 gennaio 6 2012, causa C-588/10 punto 27), lo stesso può presentare istanza di rimborso ex articolo 30 ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (come effettivamente ha fatto la società Contribuente). L'art. 30 ter del D.P.R. n. 633/1972 testualmente stabilisce: “Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. Nel caso di specie, il presupposto per la restituzione sia costituito dalla scadenza del termine per opporre reclamo al decreto di chiusura del fallimento, con il quale l'infruttuosità della procedura è divenuta definitiva.
Mentre la Ricorrente fa decorrere il termine di due anni dal giorno in cui i curatori hanno risposto a mezzo
Posta Elettronica Certificata, va sottolineato che l'art. 17 della Legge fallimentare (R.D. n. 267/1972) stabilisce che la sentenza che dichiara il fallimento “è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. A tal fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.”. Il primo comma dell'art. 17 della Legge fallimentare afferma che: “Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento …”. Il Registro delle Imprese, come noto, è uno strumento di pubblicità legale, per cui era onere della società contribuente consultarlo allo scopo di conoscere la data del decreto di chiusura del fallimento. La data di realizzazione del presupposto per la restituzione dell'imposta è costituita, come già detto, dalla scadenza del termine per opporre reclamo al decreto di chiusura del fallimento, con il quale l'infruttuosità della procedura è divenuta definitiva.
Legittimamente e correttamente l'A.f., dall'analisi della documentazione presentata dalla società
Contribuente, ha potuto appurare che tutti i decreti di chiusura dei fallimenti delle società inadempienti hanno avuto una data di chiusura, al più tardi, entro l'anno 2017 (ultima pagina all. n. 1 alla memoria di costituzione) e che, tra gli stessi, il deposito in cancelleria più recente si è avuto con riferimento al Fallimento della Società_1
S.r.l. (P. Iva: P.IVA_2), avvenuto il 28/12/2017.
Conseguentemente, per tutti i fallimenti indicati nella istanza di rimborso, il presupposto per richiedere il rimborso è ampiamente scaduto, in quanto risultano decorsi più di due anni dai rispettivi termini di 90
(novanta) giorni dal deposito dei provvedimenti presso la cancelleria dei Tribunali entro cui poter opporre reclamo al decreto di chiusura dei medesimi fallimenti;
difatti, anche con riferimento al più recente tra i
“depositi”, l'istanza di rimborso doveva essere presentata entro il 28/03/2020 (il termine per opporre il reclamo spirava in data 28/03/2018). Alla luce di ciò, considerato che l'istanza di rimborso in oggetto è stata presentata, per stessa ammissione della società contribuente (cfr, pag. 1 del ricorso introduttivo) in data 23/12/2020, la stessa deve considerarsi tardiva, e pertanto inammissibile.
Per completezza di motivazione va rilevato che al convincimento che il Collegio ha qui assunto nel decidere nei termini che precedono e seguono, va ulteriormente fatto presente che questa Corte si è già espressa nella stessa fattispecie con la sentenza n. 15006/2025, sentenza condivisa.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di Parte resistente liquidate in 9.000,00 euro oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali se dovuti.