Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1306
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Decadenza dal diritto di rimborso

    La Corte ha ritenuto che il presupposto per la restituzione dell'IVA sia la definitività della chiusura del fallimento del cliente, e che il termine di due anni per la richiesta di rimborso decorra dalla scadenza del termine per opporre reclamo al decreto di chiusura. Poiché tutti i fallimenti in questione si sono chiusi entro il 2017 e l'istanza è stata presentata nel 2020, la Corte ha considerato la domanda tardiva e quindi inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1306
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1306
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo