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Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2023, n. 29910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29910 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/07/2022 della Corte di appello di Caltanissetta Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria :Sabina Vigna;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AE LO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udite le conclusioni degli avvocati MO Angelo Rosario VE e Valerio SP, i quali hanno insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta, ha confermato la sentenza emessa dal DI dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta in data 28 febbraio 2022, che ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di DI IO per il reato rivelazione di segreto d'ufficio Penale Sent. Sez. 6 Num. 29910 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 23/03/2023 (commesso il 19 giugno 2014), perché, nella qualità di Primo Dirigente della Polizia di Stato, Capo della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Agrigento, violando i suoi doveri e, comunque, abusando della sua qualità, rivelava a CA CO notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, in quanto inerenti il procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Gela, a seguito di trasmissione per competenza da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, e ancora in fase di indagini, nonché illecitamente acquisite dal DI da persona allo stato rimasta ignota e su istigazione dello stesso CA CO. La sentenza impugnata non ha statuito il proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., richiesto con l'appello difensivo, in quanto in essa si ritiene che l'odierno imputato abbia accresciuto informazioni, coperte dal segreto d'ufficio, già in possesso del coimputato CA CO, attraverso una conversazione telefonica, così da incorrere nel reato ex art. 326 cod. pen. Le informazioni additive sarebbero consistite nel confermare, da parte dell'imputato, a CA CO conoscenze ancora incerte circa l'esistenza del procedimento numero 427/12 R.G.N.R., iscritto presso la Procura della Repubblica di Gela, a carico di AL CE, cognato e socio di CA;
il carattere iniziale di quel procedimento penale e la provenienza di esso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta. 2. Avverso la sentenza, CA ricorre per cassazione, a mezzo degli avvocati CA SP e MO VE, deducendo il vizio di travisamento della prova e di mancanza di motivazione circa elementi di prova decisivi, contenuti negli atti ed evidenziati nell'atto di appello. Ci si riferisce al punto in cui si legge in sentenza: "pare, in particolare, condivisibile quanto evidenziato dal giudice di prime cure in ordine alla valenza accrescitiva della conoscenza di quanto comunicato da DI IO a CA CO nell'ambito della conversazione di cui al progressivo numero 833 del 19 giugno 2014, Rit. n.708/14 con riferimento alla sussistenza e allo stato di un procedimento penale di interesse;
nonché alla provenienza dello stesso". Così argomentando, in sentenza si è ritenuto trattarsi di conferma qualificata di una notizia non sufficientemente sicura e certa richiesta da CA al pubblico ufficiale, il quale ne era venuto a conoscenza parlando "con una sua amica". Si osserva, al contrario, che si colgono ictu °cui/ i vizi eccepiti avverso tali punti della motivazione, atteso che nessuna incertezza può avere avuto CA CO circa l'esistenza di quel procedimento e il suo carattere recente, giacché risultavano in maniera inopinabile dalla prova documentale, costituita dal certificato ex art. 335 2 cod. proc. pen., rilasciato al suo avvocato il giorno prima. Oltretutto il difensore ha chiarito a CA CO, nella telefonata del 18/06/2014 ore 19,00, il contenuto di quel certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Cela da cui risultava a carico di AL CE non solo l'ipotesi di reato, ma anche il carattere recente dell'inchiesta, per come è dato desumere dall'anno di iscrizione di esso nel 2014 e cioè non più di qualche mese prima della conversazione. Il tenore della telefonata era il seguente: "una cosa iscritta nel 2014, quindi recente, siamo in fase di indagine". Questa intercettazione è stata richiamata nell'atto di appello e nella sentenza impugnata senza che se ne sia fatto oggetto di alcun vaglio critico. E,' invece, inopinabile, non solo la valenza documentale di quelle notizie, ma anche la palese equivalenza concettuale e persino letterale di quanto detto dall'avvocato a CA CO rispetto a quello che l'odierno ricorrente aveva riferito a costui in proposito nell'intercettazione del 19 giugno 2014: "insomma è un lavoro preliminare ancora però va bene, è come dici tu, hai ragione tu". Così stando le cose, risulta manifestamente illogico sostenere in sentenza che CA possa potesse nutrire incertezze rispetto a quei due punti sopra esaminati. A riguardo vale l'uniforme orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di legittimità, secondo il quale il pubblico ufficiale che c:onferma, sostanzialmente, notizie secretate a persona estranea alla pubblica amministrazione, che ne ha già conoscenza, non incorre nel reato di cui all'art. 326 cod. pen. Per quanto riguarda la provenienza di quella inchiesta dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, appare altrettanto inopinabile che CA ne fosse già a conoscenza con certezza alla luce del contenuto letterale della intercettazione, nella quale l'imputato gli ribadiva "avevi ragione tu, è come dici tu capito ... ho parlato con l'amica tua, che mi ha detto: ha ragione CO la cosa arriva di dda e basta". E' macroscopico il travisamento della prova perché si dà alla parolina" dda" un significato inesistente secondo il dialetto siciliano mentre invece si tratta dell' avverbio di luogo "la". Bastava leggere la sentenza di primo grado, alle pagine 8 e 10, nella quale testualmente si dice: "ove di dda sta per "da 'a". Deve aggiungersi che analogo e corretto significato è stato dato nell'ordinanza di custodia cautelare e nei brogliacci della Guardia di Finanza. Nella motivazione della sentenza si afferma che in quella conversazione sarebbe stato CA CO a chiedere al DI conferma qualificata di una notizia evidentemente non ancora sufficiente sicura e certa. Al contrario, risulta chiaro che non CO, bensì lo stesso DI avesse bisogno di conferme di quanto detto dal primo. Diversamente non si comprenderebbe quella reiterazione del ricorrente di dare ragione a CA su ogni punto di quanto già appreso dallo stesso facendo riferimento a quello che gli aveva detto la donna amica di CO 3 In considerazione della agevole ricognizione della fonte di prova e dell'assenza di valenza accrescitiva di quelle conoscenze di CA, la Corte avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, essendosi in presenza di una causa di estinzione del reato già rilevata in primo grado, il giudice d'appello avrebbe potuto pronunciare sentenza di assoluzione esclusivamente a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Come è noto, la richiamata disposizione postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezicne ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; Sez. 3, n. 6027 del 18/11/2016, -dep. 2017-, Mazzarol, Rv. 269236; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445). 3. Logica conseguenza di quanto esposto e che l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ha l'onere di dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti - in modo ictu ocull evidente e non contestabile - di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la ravvisabilità dell'elemento soggettivo o la configurabilità di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado. Se, dunque, l'atto d'appello non contenga questi specifici motivi - e operi invece una critica radicale ed approfondita della sentenza impugnata, articolata in motivi che richiedono un'approfondita disamina - l'impugnazione è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, lett. c) - attuale lett. d), a seguito della sostituzione della disposizione intervenuta con art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103) - e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 4 Ck.) e estensore Il Presidente 4.Non essendo nella specie la Corte territoriale chiamata ad effettuare un nuovo, completo, esame del merito della regiudicanda, bens a rilevare - con il metro della mera "constatazione ictu ocu/i, piuttosto che di quello di "apprezzamento" che richieda una qualche necessità di accertamento o di approfondimento - l'evidenza di alcuna delle cause di proscioglimento nel merito richiamate nell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la specificità dei motivi idonei a sorreggere il gravame richiedeva semplicemente, ma necessariamente, l'individuazione di tale evidenza percettiva. 5. Nel caso di specie, il ricorso chiede, invece, che una intercettazione venga letta in un modo invece che in un altro per dimostrare che quanto oggetto di rivelazione di ufficio era già noto all'imputato. Ciò è sufficiente per ritenere che quanto dedotto dalla difesa non rientra nell'alveo di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Conseguentemente, essendo la ragione per la quale è richiesta una pronuncia ai sensi della suindicata norma, manifestamente infondata, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria :Sabina Vigna;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AE LO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udite le conclusioni degli avvocati MO Angelo Rosario VE e Valerio SP, i quali hanno insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta, ha confermato la sentenza emessa dal DI dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta in data 28 febbraio 2022, che ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di DI IO per il reato rivelazione di segreto d'ufficio Penale Sent. Sez. 6 Num. 29910 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 23/03/2023 (commesso il 19 giugno 2014), perché, nella qualità di Primo Dirigente della Polizia di Stato, Capo della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Agrigento, violando i suoi doveri e, comunque, abusando della sua qualità, rivelava a CA CO notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, in quanto inerenti il procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Gela, a seguito di trasmissione per competenza da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, e ancora in fase di indagini, nonché illecitamente acquisite dal DI da persona allo stato rimasta ignota e su istigazione dello stesso CA CO. La sentenza impugnata non ha statuito il proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., richiesto con l'appello difensivo, in quanto in essa si ritiene che l'odierno imputato abbia accresciuto informazioni, coperte dal segreto d'ufficio, già in possesso del coimputato CA CO, attraverso una conversazione telefonica, così da incorrere nel reato ex art. 326 cod. pen. Le informazioni additive sarebbero consistite nel confermare, da parte dell'imputato, a CA CO conoscenze ancora incerte circa l'esistenza del procedimento numero 427/12 R.G.N.R., iscritto presso la Procura della Repubblica di Gela, a carico di AL CE, cognato e socio di CA;
il carattere iniziale di quel procedimento penale e la provenienza di esso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta. 2. Avverso la sentenza, CA ricorre per cassazione, a mezzo degli avvocati CA SP e MO VE, deducendo il vizio di travisamento della prova e di mancanza di motivazione circa elementi di prova decisivi, contenuti negli atti ed evidenziati nell'atto di appello. Ci si riferisce al punto in cui si legge in sentenza: "pare, in particolare, condivisibile quanto evidenziato dal giudice di prime cure in ordine alla valenza accrescitiva della conoscenza di quanto comunicato da DI IO a CA CO nell'ambito della conversazione di cui al progressivo numero 833 del 19 giugno 2014, Rit. n.708/14 con riferimento alla sussistenza e allo stato di un procedimento penale di interesse;
nonché alla provenienza dello stesso". Così argomentando, in sentenza si è ritenuto trattarsi di conferma qualificata di una notizia non sufficientemente sicura e certa richiesta da CA al pubblico ufficiale, il quale ne era venuto a conoscenza parlando "con una sua amica". Si osserva, al contrario, che si colgono ictu °cui/ i vizi eccepiti avverso tali punti della motivazione, atteso che nessuna incertezza può avere avuto CA CO circa l'esistenza di quel procedimento e il suo carattere recente, giacché risultavano in maniera inopinabile dalla prova documentale, costituita dal certificato ex art. 335 2 cod. proc. pen., rilasciato al suo avvocato il giorno prima. Oltretutto il difensore ha chiarito a CA CO, nella telefonata del 18/06/2014 ore 19,00, il contenuto di quel certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Cela da cui risultava a carico di AL CE non solo l'ipotesi di reato, ma anche il carattere recente dell'inchiesta, per come è dato desumere dall'anno di iscrizione di esso nel 2014 e cioè non più di qualche mese prima della conversazione. Il tenore della telefonata era il seguente: "una cosa iscritta nel 2014, quindi recente, siamo in fase di indagine". Questa intercettazione è stata richiamata nell'atto di appello e nella sentenza impugnata senza che se ne sia fatto oggetto di alcun vaglio critico. E,' invece, inopinabile, non solo la valenza documentale di quelle notizie, ma anche la palese equivalenza concettuale e persino letterale di quanto detto dall'avvocato a CA CO rispetto a quello che l'odierno ricorrente aveva riferito a costui in proposito nell'intercettazione del 19 giugno 2014: "insomma è un lavoro preliminare ancora però va bene, è come dici tu, hai ragione tu". Così stando le cose, risulta manifestamente illogico sostenere in sentenza che CA possa potesse nutrire incertezze rispetto a quei due punti sopra esaminati. A riguardo vale l'uniforme orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di legittimità, secondo il quale il pubblico ufficiale che c:onferma, sostanzialmente, notizie secretate a persona estranea alla pubblica amministrazione, che ne ha già conoscenza, non incorre nel reato di cui all'art. 326 cod. pen. Per quanto riguarda la provenienza di quella inchiesta dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, appare altrettanto inopinabile che CA ne fosse già a conoscenza con certezza alla luce del contenuto letterale della intercettazione, nella quale l'imputato gli ribadiva "avevi ragione tu, è come dici tu capito ... ho parlato con l'amica tua, che mi ha detto: ha ragione CO la cosa arriva di dda e basta". E' macroscopico il travisamento della prova perché si dà alla parolina" dda" un significato inesistente secondo il dialetto siciliano mentre invece si tratta dell' avverbio di luogo "la". Bastava leggere la sentenza di primo grado, alle pagine 8 e 10, nella quale testualmente si dice: "ove di dda sta per "da 'a". Deve aggiungersi che analogo e corretto significato è stato dato nell'ordinanza di custodia cautelare e nei brogliacci della Guardia di Finanza. Nella motivazione della sentenza si afferma che in quella conversazione sarebbe stato CA CO a chiedere al DI conferma qualificata di una notizia evidentemente non ancora sufficiente sicura e certa. Al contrario, risulta chiaro che non CO, bensì lo stesso DI avesse bisogno di conferme di quanto detto dal primo. Diversamente non si comprenderebbe quella reiterazione del ricorrente di dare ragione a CA su ogni punto di quanto già appreso dallo stesso facendo riferimento a quello che gli aveva detto la donna amica di CO 3 In considerazione della agevole ricognizione della fonte di prova e dell'assenza di valenza accrescitiva di quelle conoscenze di CA, la Corte avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, essendosi in presenza di una causa di estinzione del reato già rilevata in primo grado, il giudice d'appello avrebbe potuto pronunciare sentenza di assoluzione esclusivamente a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Come è noto, la richiamata disposizione postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezicne ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; Sez. 3, n. 6027 del 18/11/2016, -dep. 2017-, Mazzarol, Rv. 269236; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445). 3. Logica conseguenza di quanto esposto e che l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ha l'onere di dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti - in modo ictu ocull evidente e non contestabile - di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la ravvisabilità dell'elemento soggettivo o la configurabilità di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado. Se, dunque, l'atto d'appello non contenga questi specifici motivi - e operi invece una critica radicale ed approfondita della sentenza impugnata, articolata in motivi che richiedono un'approfondita disamina - l'impugnazione è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, lett. c) - attuale lett. d), a seguito della sostituzione della disposizione intervenuta con art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103) - e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 4 Ck.) e estensore Il Presidente 4.Non essendo nella specie la Corte territoriale chiamata ad effettuare un nuovo, completo, esame del merito della regiudicanda, bens a rilevare - con il metro della mera "constatazione ictu ocu/i, piuttosto che di quello di "apprezzamento" che richieda una qualche necessità di accertamento o di approfondimento - l'evidenza di alcuna delle cause di proscioglimento nel merito richiamate nell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la specificità dei motivi idonei a sorreggere il gravame richiedeva semplicemente, ma necessariamente, l'individuazione di tale evidenza percettiva. 5. Nel caso di specie, il ricorso chiede, invece, che una intercettazione venga letta in un modo invece che in un altro per dimostrare che quanto oggetto di rivelazione di ufficio era già noto all'imputato. Ciò è sufficiente per ritenere che quanto dedotto dalla difesa non rientra nell'alveo di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Conseguentemente, essendo la ragione per la quale è richiesta una pronuncia ai sensi della suindicata norma, manifestamente infondata, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2023