CASS
Sentenza 26 ottobre 2023
Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2023, n. 43363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43363 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MN AI, nato in [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Antonio Giovanni Fusaro, di fiducia avverso la ordinanza n. 1824/22 in data 28/12/2022 del Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Luca Tampieri, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso in data 30/08/2023. Penale Sent. Sez. 2 Num. 43363 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 21/09/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 28/12/2022, il Tribunale di Catanzaro, rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza in data 03/12/2022 con la quale era stata applicata nei confronti di MA AI la misura cautelare del divieto di dimora in relazione al reato di tentata estorsione. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di AM AI, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in riferimento agli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. E' stata eccepita la nullità del procedimento di riesame per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza all'indagato. Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen. La richiesta di riesame è stata inoltrata a mezzo pec il 10/12/2022, alle ore 22.52; trattandosi di ora serale e giorno prefestivo, il deposito s'intende perfezionato il giorno 12/12/2022; il dispositivo della decisione è intervenuto il 29/12/2022, mentre gli atti sono pervenuti al giudice distrettuale il 21/12/2022. Da qui l'evidente violazione di entrambi i termini di cui all'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen. Terzo motivo: violazione ed erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 292, comma 2, lett. e) e 309 cod. proc. pen. e 629 cod. pen. Pur a voler ammettere che l'odierno indagato abbia profferito minacce, ciò al massimo poteva determinare la configurabilità del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nessuno degli indicatori individuati dalla giurisprudenza hanno rivelato la presenza del dolo nella vicenda de qua, né i giudici di merito hanno indicato alcun elemento per evidenziare l'esistenza dell'elemento soggettivo. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurata sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale ha richiamato l'intensa offensività dell'azione criminosa e la ostinata reiterazione delle richieste estorsive e delle minacce di morte nei confronti della vittima, senza tuttavia individuare e descrivere il concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato. I 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia allo stesso in conseguenza dell'avvenuta perdita di efficacia della misura cautelare in atto. 4. Alla pronuncia non consegue a carico del ricorrente né la condanna alle spese né al pagamento di somma a favore della cassa delle ammende, in assenza di soccombenza (cfr., Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 21/09/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Luca Tampieri, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso in data 30/08/2023. Penale Sent. Sez. 2 Num. 43363 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 21/09/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 28/12/2022, il Tribunale di Catanzaro, rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza in data 03/12/2022 con la quale era stata applicata nei confronti di MA AI la misura cautelare del divieto di dimora in relazione al reato di tentata estorsione. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di AM AI, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in riferimento agli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. E' stata eccepita la nullità del procedimento di riesame per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza all'indagato. Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen. La richiesta di riesame è stata inoltrata a mezzo pec il 10/12/2022, alle ore 22.52; trattandosi di ora serale e giorno prefestivo, il deposito s'intende perfezionato il giorno 12/12/2022; il dispositivo della decisione è intervenuto il 29/12/2022, mentre gli atti sono pervenuti al giudice distrettuale il 21/12/2022. Da qui l'evidente violazione di entrambi i termini di cui all'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen. Terzo motivo: violazione ed erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 292, comma 2, lett. e) e 309 cod. proc. pen. e 629 cod. pen. Pur a voler ammettere che l'odierno indagato abbia profferito minacce, ciò al massimo poteva determinare la configurabilità del diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nessuno degli indicatori individuati dalla giurisprudenza hanno rivelato la presenza del dolo nella vicenda de qua, né i giudici di merito hanno indicato alcun elemento per evidenziare l'esistenza dell'elemento soggettivo. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurata sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale ha richiamato l'intensa offensività dell'azione criminosa e la ostinata reiterazione delle richieste estorsive e delle minacce di morte nei confronti della vittima, senza tuttavia individuare e descrivere il concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato. I 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia allo stesso in conseguenza dell'avvenuta perdita di efficacia della misura cautelare in atto. 4. Alla pronuncia non consegue a carico del ricorrente né la condanna alle spese né al pagamento di somma a favore della cassa delle ammende, in assenza di soccombenza (cfr., Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 21/09/2023.