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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/10/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa LA LL, all'udienza del 27.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 306/2025 R.G.L. vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marianna Mancino e Libera Ondina Parte_1
Inglese
RICORRENTE- OPPONENTE
E
e Controparte_1 [...] in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' costituita con l'avv. Domenico Longo, CP_1 come da procura in atti
RESISTENTI-OPPOSTI
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito n. 34320240002114614000
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.01.2025, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso avviso di addebito n. 34320240002114614000, notificato in data 9.12.2024, CP_ con il quale l' gli intimava il pagamento della somma complessiva di 12.136,77 euro, per CP_ presunte omissioni contributive a titolo di contributi commercianti relative agli anni 2018 (da ottobre a dicembre), 2019 e 2020.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva che con sentenza emessa dal Tribunale di
Foggia n. 2919/2024 del 30.10.2024 era stata dichiarata non dovuta l'iscrizione nella gestione commercianti a decorrere dal 31.12.2015, in seguito alla dichiarata illegittimità di un altro avviso di addebito avente ad oggetto le medesime causali e relativo alle annualità 2017 e 2018.
Rassegnava, pertanto le seguenti conclusioni: “affinché l'On. Le Giustizia adita, contrariis reiectis, accolga il ricorso spiegato per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, constatata e dichiarata non dovuta l'iscrizione nella Gestione Commercianti del ricorrente a partire dal
31/12/2015, dichiari la nullità, revochi ovvero annulli l'atto impugnato. In via meramente subordinata, salvo rispettoso gravame, dichiari la nullità, revochi ovvero annulli l'avviso per intervenuta decadenza ex d.lgs. 26/02/1999 n°46; in via ulteriormente subordinata, salvo rispettoso gravame, dichiari la nullità, revochi o annulli parzialmente l'avviso per intervenuta prescrizione in relazione alle annualità 2018 e 1°, 2° e 3° rata 2019”. Vinte le spese.
CP_
2. L' ritualmente costituitasi in giudizio, sia in proprio che nella qualità di mandatario della deduceva che “l'opposizione è fondata per quanto di ragione. Infatti, la Sede Controparte_4 CP_3 di Foggia, in esecuzione della sentenza n. 2919/24, in data 17.02.2025, ha disposto la cancellazione dell'opponente dalla Gestione Commercianti con decorrenza 31.12.2015 (doc. 1).
Conseguentemente tutti i crediti per contribuzione afferente gli anni successivi a tale data (tra cui quelli relativi all'avviso di addebito opposto) sono stati sgravati con provvedimento del 17.02.2025
(doc. 2). Risulta, pertanto, cessata la materia del contendere”. Chiedeva, tanto premesso, la compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente con note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, contestando l'avversa pretesa relativa alla compensazione delle spese di lite, aderiva alla richiesta di definizione del procedimento mediante dichiarazione di cessata materia del contendere.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa, di natura documentale, è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
3.Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere Invero, le parti hanno dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse ad una pronuncia giudiziale sul merito della controversia, con la conseguenza che non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, come sopra argomentato, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia sul merito (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass.
Lav. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n.
1048; Cass. 19160/07).
E detta situazione va rilevata anche di ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti (Cass. Civ. 26.5.99
n. 5097; id.
6.2.99 n. 1068; id. 11.4.95 n. 4151).
Relativamente alle spese processuali, è appena il caso di osservare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass.
7847/94 e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio.
Tanto premesso deve osservarsi che con Sentenza n. 2919/2024 del Tribunale di Foggia (rg
3543/2019, est. Dott.ssa Ricucci), richiamata nel ricorso e versata in atti da parte ricorrente, si accoglieva l'opposizione avverso un avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento dei CP_ contributi previdenziali relativi agli anni 2017 e 2018, conseguentemente dichiarando non dovuta l'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti a far data dal 31.12.2015. A seguito di tale pronuncia, emessa il 30.10.2024, risulta acclarato che il ricorrente nulla doveva all'Ente resistente in relazione al mancato versamento dei contributi relativi alla medesima gestione per gli anni 2018, 2019 e 2020, oggetto dell'odierno giudizio.
In ragione di quanto sopra, e considerato che il provvedimento di sgravio è stato emesso in data
17.02.2025 (cfr. doc. 2 allegato alla memoria di costituzione della parte resistente), a seguito della notifica del ricorso e del decreto di sospensione, avvenuta tramite PEC in data 14.02.2025 (cfr. note del 14.02.2025 depositate dalla parte ricorrente), si conferma la correttezza della posizione assunta dal ricorrente. CP_
4. Può, pertanto, ritenersi che, nella specie, l abbia dato causa al giudizio e che su tale parte processuale, da considerarsi virtualmente soccombente, debbano gravare le spese di lite.
La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimenti in materia di previdenza), del valore della controversia (fasi di studio, introduttiva e istruttoria e/o di trattazione: scaglione fino ad €. 26.000,00), delle fasi in cui si
è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- liquida le spese di lite in complessivi euro 2.697,00 oltre accessori di legge, ponendole a carico dell'Ente resistente, con distrazione.
Foggia, 27.10.2025
Il Giudice del Lavoro
LA LL