Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1267
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata rideterminazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché la sentenza da eseguire non conteneva un comando puntuale e immediatamente esecutivo che accertasse l'illegittimità integrale o parziale della pretesa sotto il profilo quantitativo. Inoltre, il contribuente non ha dimostrato che l'esclusione degli elementi richiamati avrebbe determinato una diversa quantificazione matematica del maggior imponibile. Il Giudice dell'ottemperanza non può sostituirsi all'Ufficio nella ricostruzione tecnico-contabile della pretesa né operare una nuova quantificazione in assenza di un comando giudiziale preciso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1267
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1267
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo