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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1267/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LAUDIERO VINCENZO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 871/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 2127/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale LAZIO sez. 13 e pubblicata il
09/07/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7011700919 CONTRIBUTI PREV 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7011700919 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7011700919 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7011700919 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7011700919 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7011700919 IRAP 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2830/2017 pubblicata il 23 gennaio 2017 nel giudizio iscritto al R.G. 18257/2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_2 per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TK7011700919/2013 notificato il 18 dicembre 2013 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Roma 3, per presunti maggiori ricavi, valori della produzione e volume di affari dell'attività artigiana di termoidraulica svolta dall'istante nell'anno 2008, accertati sulla base delle risultanze degli studi di settore.
Il sig. Ricorrente_2 proponeva appello avverso detta sentenza e l'allora Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. 13^ di Roma, con sentenza n. 2127/2020, pubblicata il 9 luglio 2020, emessa all'esito del giudizio iscritto al R.G. 8410/2017, ha accolto parzialmente l'appello “nei limiti di cui in motivazione”, precisando espressamente che:“ Alla luce di quanto esposto l'avviso di accertamento dovrà essere rideterminato dall'Ufficio tenendo conto dei rilievi che precedono , che hanno escluso in buona parte la base degli studi di settore considerata dall'Ufficio per l'emissione avviso di accertamento impugnato.
Secondo quanto evidenziato dal sig. Ricorrente_2, la Corte di Giustizia di Secondo Grado di Roma ha stabilito che:
1. andrebbero esclusi i fabbricati di cui al punto 7/8 dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto non erano di proprietà del sig. Ricorrente_2 nel 2008, anno dell'avviso di accertamento;
2. andrebbe escluso l'autoveicolo di cui al punto 3 dell'avviso di accertamento perché lo stesso era privo di valore, tanto da essere stato rottamato in data 31.12.2009;
3. andrebbe ridotto il valore del fabbricato di cui al punto 5, in quanto il Sig. Ricorrente_2, per effetto di successione ereditaria del genitore, era divenuto proprietario solo di 2/9 dell'immobile, peraltro utilizzato solo dalla madre deceduta in data 17 giugno 2011;
4. andrebbero esclusi gli immobili di cui ai punti 16 e 19, perché non erano di proprietà del sig. Ricorrente_2, in quanto corte degli immobili citati al n. 4, di proprietà del proprio coniuge la Sig.ra Nominativo_1;
5. andrebbero esclusi i fabbricati di cui ai punti 3 e 4 in quanto non erano di proprietà del sig. Ricorrente_2, perché sino al 16.11.2012 erano di proprietà della sig.ra Nominativo_2 madre della Sig.ra Nominativo_1.
In data 03 maggio 2021 il sig. Ricorrente_2 ha inviato un invito informale ad adempiere, ma l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 3, con propria comunicazione del 4 giugno 2021, nonostante il chiaro disposto della sentenza, si è rifiutata espressamente di adempiere alla sentenza in oggetto perché, a suo dire, “ non incideva sulla determinazione del maggior imponibile, come si evidenziava nella motivazione dell'avviso di accertamento”, ed ha proseguito con la riscossione coattiva, tramite la quale ha riscosso e sta riscuotendo somme non dovute.
Il sig. Ricorrente_2, a seguito della mancata impugnazione della sentenza da parte dell'Ufficio, come da attestazione di passato in giudicato depositata in atti, ha notificato in data 20 novembre 2024, l'atto di messa in mora previsto dall'art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, a mezzo pec stante l'obbligatorietà di tale modalità di notificazione prevista dall'art. 16- bis del d.lgs. N. 546/92, in seguito alla modifica introdotta dall'art. 1, primo comma, lett. g) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, senza che l'Agenzia delle Entrate abbia dato alcun riscontro nei trenta giorni.
In data 17 febbraio 2025 veniva depositato un ricorso per giudizio di ottemperanza, ex art. del D.lg. 546/92, con il quale richiedevano al Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio di invitare e diffidare l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma III, agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2127/2020, pubblicata in data 9 luglio 2020 dalla Commissione di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado del Lazio - Sez. 13^, nominando, se necessario, un Commissario ad acta per l'esecuzione del provvedimento medesimo a spese dell'Ufficio. Il ricorrente sostiene che la sentenza avrebbe imposto l'esclusione di taluni immobili e di un autoveicolo dalla base di calcolo degli studi di settore e che l'Ufficio si sarebbe rifiutato di procedere alla rideterminazione, nonostante la notifica della messa in mora ex art. 70, comma 2, d.lgs. 546/1992 in data 20 novembre 2024, a fronte della quale l'Agenzia non avrebbe dato seguito alla richiesta
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma III, la quale contesta quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto, a suo dire, nella motivazione della sentenza, l'Ufficio non deve dare esecuzione rideterminando la pretesa tributaria contestata con l'atto impositivo oggetto della controversia, poiché si tratta di un recupero fondato sullo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli accertabili in base agli studi di settore, che non verrebbero inficiati nella rideterminazione del reddito determinato a carico del Contribuente, rispetto all'iter logico giuridico adottato dall'Ente. In particolare, l'Ufficio controdeduce che già in fase di accertamento, aveva rideterminato i maggiori ricavi risultanti dall'applicazione degli studi di settore da € 74.195,00 a € 13.606,00 (pag. 9 del citato avviso di accertamento) sulla base del contraddittorio con il Contribuente nella fase precedente alla notifica dell'accertamento. Inoltre, l'Ufficio evidenzia che aderendo alle memorie depositate presso l'Ufficio, a nome del Contribuente, dal Rag. Nominativo_3, ha ulteriormente abbattuto la rideterminazione dell'imponibile desunto dall'applicazione degli studi di settore.
Per l'Ufficio le circostanze (possesso di immobili ed altro) evidenziate nella parte motiva della sentenza non sono mai entrate nella determinazione della pretesa tributaria contestata tanto che nell'istruttoria, il sig. Ricorrente_2, infatti, ha chiesto l'applicazione dello studio di settore evoluto e di tener conto che nel 2008 non avesse la qualifica necessaria per lo svolgimento in proprio dell'attività di termoidraulico. L'Ufficio ha preso in considerazione quanto rilevato dal contribuente e per questo, ha rideterminato i maggiori ricavi risultanti dall'applicazione degli studi di settore da € 74.195,00 a € 13.606,00. L'Ufficio, infatti, non ha ritenuto di impugnare la citata sentenza non avendone alcun interesse poiché la stessa ha ritenuto parzialmente fondato l'appello con riferimento a profili esclusi dallo studio di settore effettivamente applicato
Nell'udienza del 25 febbraio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dal Ricorrente la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene il ricorso inammissibile e non meritevole di accoglimento
È opportuno riassumere la natura del giudizio di ottemperanza ed i poteri del Giudice dell'ottemperanza per come elaborati dalla Suprema Corte:
• il giudizio di ottemperanza è ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire e si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo;
• il giudizio di ottemperanza ha natura di giudizio misto o sui generis, caratterizzato da un misto di poteri cognitori ed esecutivi, nel quale il giudice dell'ottemperanza deve preliminarmente verificare il dispositivo della sentenza rimasta inapplicata per individuare gli obblighi ivi prescritti, valutare la portata del dispositivo unitamente alla motivazione, per poi svolgere la tipica attività di merito dell'ottemperanza, che è quella dell'adozione di provvedimenti in luogo dell'Amministrazione Finanziaria inadempiente, finalizzati al ripristino dell'integrità della posizione del ricorrente, sostituendosi all'attività amministrativa che l'Ufficio avrebbe dovuto svolgere e non ha svolto, o ha svolto in maniera difforme dal giudicato (cfr. Cass. n. 16569 del 2019);
• il ricorso per ottemperanza alle decisioni delle Corti di Giustizia Tributaria è ammissibile, dunque, ogni qual volta debba farsi valere l'inerzia della P.A. rispetto al giudicato, ovvero la difformità specifica dell'atto da essa posto in essere rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, al fine non di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato (come avviene nel complementare giudizio esecutivo civile), ma di rendere effettivo quel comando, con la conseguenza che il rimedio è ammissibile anche –e tanto più– quando la decisione contenga un comando privo dei caratteri della puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo, rientrando nella discrezionalità del giudice dell'ottemperanza l'individuazione dei mezzi idonei ad assicurare l'esecuzione del giudicato (cfr. Cass. nn. 646 del 2012; 20202 del 2010; 4126 del 2004);
è, dunque, precipuo compito del Giudice dell'ottemperanza ricavare la concreta portata della ottemperanda sentenza a prescindere che il dispositivo di quest'ultima contenga o meno un'espressa statuizione condannatoria poiché è suo ineludibile compito quello di interpretare -ed eventualmente integrare- il dictum costituito dal giudicato cui l'Amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede (Cass. civ., sez. V, 17/07/2023, n. 20570; Cass. civ., sez. V,
26/07/2022, n. 23379; Cass. civ., sez. V, 05/11/2021, n. 31856).
L'art. 70 d.lgs. 546/1992 consente il ricorso per ottemperanza esclusivamente quando la decisione passata in giudicato contenga specifici obblighi di fare, dare o non fare, suscettibili di esecuzione.
È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire diritti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti nella sentenza da eseguire, ma può soltanto enucleare e precisare gli obblighi da essa derivanti (Cass. civ., Sez. V, n. 16735/2019). L'oggetto del giudizio di ottemperanza è, dunque, esclusivamente l'esecuzione del comando giudiziale, non la sua interpretazione estensiva né la sua integrazione.
Dalla lettura della sentenza n. 2127/2020 emerge che l'appello è stato accolto parzialmente e, rilevata l'erronea considerazione, nella motivazione dell'accertamento, di taluni immobili e di un autoveicolo, si è disposto che l'avviso dovesse essere “rideterminato tenendo conto dei rilievi”. La decisione, tuttavia, non solo non quantifica il maggior reddito, ma non indica un importo da sgravare, non contenendo un comando puntuale e immediatamente esecutivo, che accerti l'illegittimità integrale o parziale della pretesa sotto il profilo quantitativo.
Dalle controdeduzioni dell'Ufficio e dalla nota prot. 104596/2021 risulta che la determinazione del maggior imponibile era già stata ridotta in sede amministrativa a € 13.606,00 e che tale riduzione era stata effettuata applicando correttivi e abbattimenti per i quali gli immobili e i veicoli menzionati nella motivazione costituivano elementi descrittivi del contesto, ma non avevano inciso sulla quantificazione finale del maggior reddito accertato. Il Contribuente non ha dimostrato, in questa sede, che la esclusione degli elementi richiamati avrebbe determinato una diversa quantificazione matematica del maggior imponibile.
L'interpretazione proposta dal Contribuente si fonda su una lettura ampliativa della motivazione, volta a ottenere una nuova rideterminazione sostanziale del tributo, che esula dall'ambito dell'ottemperanza La sentenza da eseguire oltre a non contenere un ordine determinato e vincolante di sgravio non individua criteri matematici vincolanti e non accerta un diverso importo dovuto. Il Giudice dell'ottemperanza non può sostituirsi all'Ufficio nella ricostruzione tecnico-contabile della pretesa né operare una nuova quantificazione in assenza di un comando giudiziale preciso.
Ne consegue che difetta il presupposto oggettivo dell'azione ex art. 70 d.lgs. 546/1992.
Il ricorso per ottemperanza risulta infondato e deve essere rigettato.
Non sussistono i presupposti per la nomina di commissario ad acta.
Vista la complessità della materia ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, Sezione Tredicesima, in composizione monocratica rigetta il ricorso per ottemperanza. Spese compensate
Così deciso in Roma, 25 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Laudiero
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LAUDIERO VINCENZO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 871/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 2127/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale LAZIO sez. 13 e pubblicata il
09/07/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7011700919 CONTRIBUTI PREV 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7011700919 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7011700919 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7011700919 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7011700919 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7011700919 IRAP 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2830/2017 pubblicata il 23 gennaio 2017 nel giudizio iscritto al R.G. 18257/2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_2 per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TK7011700919/2013 notificato il 18 dicembre 2013 Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Roma 3, per presunti maggiori ricavi, valori della produzione e volume di affari dell'attività artigiana di termoidraulica svolta dall'istante nell'anno 2008, accertati sulla base delle risultanze degli studi di settore.
Il sig. Ricorrente_2 proponeva appello avverso detta sentenza e l'allora Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. 13^ di Roma, con sentenza n. 2127/2020, pubblicata il 9 luglio 2020, emessa all'esito del giudizio iscritto al R.G. 8410/2017, ha accolto parzialmente l'appello “nei limiti di cui in motivazione”, precisando espressamente che:“ Alla luce di quanto esposto l'avviso di accertamento dovrà essere rideterminato dall'Ufficio tenendo conto dei rilievi che precedono , che hanno escluso in buona parte la base degli studi di settore considerata dall'Ufficio per l'emissione avviso di accertamento impugnato.
Secondo quanto evidenziato dal sig. Ricorrente_2, la Corte di Giustizia di Secondo Grado di Roma ha stabilito che:
1. andrebbero esclusi i fabbricati di cui al punto 7/8 dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto non erano di proprietà del sig. Ricorrente_2 nel 2008, anno dell'avviso di accertamento;
2. andrebbe escluso l'autoveicolo di cui al punto 3 dell'avviso di accertamento perché lo stesso era privo di valore, tanto da essere stato rottamato in data 31.12.2009;
3. andrebbe ridotto il valore del fabbricato di cui al punto 5, in quanto il Sig. Ricorrente_2, per effetto di successione ereditaria del genitore, era divenuto proprietario solo di 2/9 dell'immobile, peraltro utilizzato solo dalla madre deceduta in data 17 giugno 2011;
4. andrebbero esclusi gli immobili di cui ai punti 16 e 19, perché non erano di proprietà del sig. Ricorrente_2, in quanto corte degli immobili citati al n. 4, di proprietà del proprio coniuge la Sig.ra Nominativo_1;
5. andrebbero esclusi i fabbricati di cui ai punti 3 e 4 in quanto non erano di proprietà del sig. Ricorrente_2, perché sino al 16.11.2012 erano di proprietà della sig.ra Nominativo_2 madre della Sig.ra Nominativo_1.
In data 03 maggio 2021 il sig. Ricorrente_2 ha inviato un invito informale ad adempiere, ma l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 3, con propria comunicazione del 4 giugno 2021, nonostante il chiaro disposto della sentenza, si è rifiutata espressamente di adempiere alla sentenza in oggetto perché, a suo dire, “ non incideva sulla determinazione del maggior imponibile, come si evidenziava nella motivazione dell'avviso di accertamento”, ed ha proseguito con la riscossione coattiva, tramite la quale ha riscosso e sta riscuotendo somme non dovute.
Il sig. Ricorrente_2, a seguito della mancata impugnazione della sentenza da parte dell'Ufficio, come da attestazione di passato in giudicato depositata in atti, ha notificato in data 20 novembre 2024, l'atto di messa in mora previsto dall'art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, a mezzo pec stante l'obbligatorietà di tale modalità di notificazione prevista dall'art. 16- bis del d.lgs. N. 546/92, in seguito alla modifica introdotta dall'art. 1, primo comma, lett. g) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, senza che l'Agenzia delle Entrate abbia dato alcun riscontro nei trenta giorni.
In data 17 febbraio 2025 veniva depositato un ricorso per giudizio di ottemperanza, ex art. del D.lg. 546/92, con il quale richiedevano al Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio di invitare e diffidare l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma III, agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2127/2020, pubblicata in data 9 luglio 2020 dalla Commissione di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado del Lazio - Sez. 13^, nominando, se necessario, un Commissario ad acta per l'esecuzione del provvedimento medesimo a spese dell'Ufficio. Il ricorrente sostiene che la sentenza avrebbe imposto l'esclusione di taluni immobili e di un autoveicolo dalla base di calcolo degli studi di settore e che l'Ufficio si sarebbe rifiutato di procedere alla rideterminazione, nonostante la notifica della messa in mora ex art. 70, comma 2, d.lgs. 546/1992 in data 20 novembre 2024, a fronte della quale l'Agenzia non avrebbe dato seguito alla richiesta
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma III, la quale contesta quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto, a suo dire, nella motivazione della sentenza, l'Ufficio non deve dare esecuzione rideterminando la pretesa tributaria contestata con l'atto impositivo oggetto della controversia, poiché si tratta di un recupero fondato sullo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli accertabili in base agli studi di settore, che non verrebbero inficiati nella rideterminazione del reddito determinato a carico del Contribuente, rispetto all'iter logico giuridico adottato dall'Ente. In particolare, l'Ufficio controdeduce che già in fase di accertamento, aveva rideterminato i maggiori ricavi risultanti dall'applicazione degli studi di settore da € 74.195,00 a € 13.606,00 (pag. 9 del citato avviso di accertamento) sulla base del contraddittorio con il Contribuente nella fase precedente alla notifica dell'accertamento. Inoltre, l'Ufficio evidenzia che aderendo alle memorie depositate presso l'Ufficio, a nome del Contribuente, dal Rag. Nominativo_3, ha ulteriormente abbattuto la rideterminazione dell'imponibile desunto dall'applicazione degli studi di settore.
Per l'Ufficio le circostanze (possesso di immobili ed altro) evidenziate nella parte motiva della sentenza non sono mai entrate nella determinazione della pretesa tributaria contestata tanto che nell'istruttoria, il sig. Ricorrente_2, infatti, ha chiesto l'applicazione dello studio di settore evoluto e di tener conto che nel 2008 non avesse la qualifica necessaria per lo svolgimento in proprio dell'attività di termoidraulico. L'Ufficio ha preso in considerazione quanto rilevato dal contribuente e per questo, ha rideterminato i maggiori ricavi risultanti dall'applicazione degli studi di settore da € 74.195,00 a € 13.606,00. L'Ufficio, infatti, non ha ritenuto di impugnare la citata sentenza non avendone alcun interesse poiché la stessa ha ritenuto parzialmente fondato l'appello con riferimento a profili esclusi dallo studio di settore effettivamente applicato
Nell'udienza del 25 febbraio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dal Ricorrente la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene il ricorso inammissibile e non meritevole di accoglimento
È opportuno riassumere la natura del giudizio di ottemperanza ed i poteri del Giudice dell'ottemperanza per come elaborati dalla Suprema Corte:
• il giudizio di ottemperanza è ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire e si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo;
• il giudizio di ottemperanza ha natura di giudizio misto o sui generis, caratterizzato da un misto di poteri cognitori ed esecutivi, nel quale il giudice dell'ottemperanza deve preliminarmente verificare il dispositivo della sentenza rimasta inapplicata per individuare gli obblighi ivi prescritti, valutare la portata del dispositivo unitamente alla motivazione, per poi svolgere la tipica attività di merito dell'ottemperanza, che è quella dell'adozione di provvedimenti in luogo dell'Amministrazione Finanziaria inadempiente, finalizzati al ripristino dell'integrità della posizione del ricorrente, sostituendosi all'attività amministrativa che l'Ufficio avrebbe dovuto svolgere e non ha svolto, o ha svolto in maniera difforme dal giudicato (cfr. Cass. n. 16569 del 2019);
• il ricorso per ottemperanza alle decisioni delle Corti di Giustizia Tributaria è ammissibile, dunque, ogni qual volta debba farsi valere l'inerzia della P.A. rispetto al giudicato, ovvero la difformità specifica dell'atto da essa posto in essere rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, al fine non di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato (come avviene nel complementare giudizio esecutivo civile), ma di rendere effettivo quel comando, con la conseguenza che il rimedio è ammissibile anche –e tanto più– quando la decisione contenga un comando privo dei caratteri della puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo, rientrando nella discrezionalità del giudice dell'ottemperanza l'individuazione dei mezzi idonei ad assicurare l'esecuzione del giudicato (cfr. Cass. nn. 646 del 2012; 20202 del 2010; 4126 del 2004);
è, dunque, precipuo compito del Giudice dell'ottemperanza ricavare la concreta portata della ottemperanda sentenza a prescindere che il dispositivo di quest'ultima contenga o meno un'espressa statuizione condannatoria poiché è suo ineludibile compito quello di interpretare -ed eventualmente integrare- il dictum costituito dal giudicato cui l'Amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede (Cass. civ., sez. V, 17/07/2023, n. 20570; Cass. civ., sez. V,
26/07/2022, n. 23379; Cass. civ., sez. V, 05/11/2021, n. 31856).
L'art. 70 d.lgs. 546/1992 consente il ricorso per ottemperanza esclusivamente quando la decisione passata in giudicato contenga specifici obblighi di fare, dare o non fare, suscettibili di esecuzione.
È principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire diritti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti nella sentenza da eseguire, ma può soltanto enucleare e precisare gli obblighi da essa derivanti (Cass. civ., Sez. V, n. 16735/2019). L'oggetto del giudizio di ottemperanza è, dunque, esclusivamente l'esecuzione del comando giudiziale, non la sua interpretazione estensiva né la sua integrazione.
Dalla lettura della sentenza n. 2127/2020 emerge che l'appello è stato accolto parzialmente e, rilevata l'erronea considerazione, nella motivazione dell'accertamento, di taluni immobili e di un autoveicolo, si è disposto che l'avviso dovesse essere “rideterminato tenendo conto dei rilievi”. La decisione, tuttavia, non solo non quantifica il maggior reddito, ma non indica un importo da sgravare, non contenendo un comando puntuale e immediatamente esecutivo, che accerti l'illegittimità integrale o parziale della pretesa sotto il profilo quantitativo.
Dalle controdeduzioni dell'Ufficio e dalla nota prot. 104596/2021 risulta che la determinazione del maggior imponibile era già stata ridotta in sede amministrativa a € 13.606,00 e che tale riduzione era stata effettuata applicando correttivi e abbattimenti per i quali gli immobili e i veicoli menzionati nella motivazione costituivano elementi descrittivi del contesto, ma non avevano inciso sulla quantificazione finale del maggior reddito accertato. Il Contribuente non ha dimostrato, in questa sede, che la esclusione degli elementi richiamati avrebbe determinato una diversa quantificazione matematica del maggior imponibile.
L'interpretazione proposta dal Contribuente si fonda su una lettura ampliativa della motivazione, volta a ottenere una nuova rideterminazione sostanziale del tributo, che esula dall'ambito dell'ottemperanza La sentenza da eseguire oltre a non contenere un ordine determinato e vincolante di sgravio non individua criteri matematici vincolanti e non accerta un diverso importo dovuto. Il Giudice dell'ottemperanza non può sostituirsi all'Ufficio nella ricostruzione tecnico-contabile della pretesa né operare una nuova quantificazione in assenza di un comando giudiziale preciso.
Ne consegue che difetta il presupposto oggettivo dell'azione ex art. 70 d.lgs. 546/1992.
Il ricorso per ottemperanza risulta infondato e deve essere rigettato.
Non sussistono i presupposti per la nomina di commissario ad acta.
Vista la complessità della materia ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, Sezione Tredicesima, in composizione monocratica rigetta il ricorso per ottemperanza. Spese compensate
Così deciso in Roma, 25 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Laudiero