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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
IU ALDO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 13/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 282/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- ATTO CONTESTAZI n. T2ACOSL00209 SANZIONI 2015
- sull'appello n. 15/2025 depositato il 16/01/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 282/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVV. IRR. SANZ. n. T2AIRSL00005 MONITORAG. FISC 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, Ricorrente_1 impugnava due avvisi di accertamento dell'A.E. di Trento, relativi agli anni di imposta 2015 e 2016.
Tali avvisi scaturivano da un controllo relativo al rispetto degli adempimenti della disciplina sul monitoraggio fiscale: in particolare, l'Autorità fiscale austriaca aveva comunicato che il contribuente aveva trasferito somme di denaro da conti correnti bancari austriaci a conti correnti di altri Paesi.
Dall'accertamento era emerso che l'attività finanziaria svolta dal contribuente era stata parzialmente dichiarata ai fini del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (“monitoraggio fiscale”), mentre risultavano attività non dichiarate per € 997.764,00 (2015) ed € 1.093.335,00 (2016): di conseguenza, l'Ufficio contestava alla parte la violazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/90, per infedele dichiarazione, nella dichiarazione dei redditi (Quadro RW) delle attività estere di natura finanziaria, con applicazione delle sanzioni nella misura del 3% dell'ammontare degli importi non dichiarati (art. 5, comma 2 stesso D.L.).
Secondo il ricorrente, gli atti impugnati erano errati sia nell'an che nel quantum, in quanto i Modelli Unici
2016 e 2017 erano stati emendati con il ravvedimento per il 2015 e con il pagamento della sanzione per il
2016, determinata in base alle istruzioni contenute nello stesso Modello Unico. Veniva pure eccepita la nullità degli atti, per irregolarità della sottoscrizione, da parte di soggetto non abilitato, nonché per difetto di motivazione e di prova.
L'A.E., costituitasi, chiedeva il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese.
La CGT di I° rigettava i ricorsi riuniti, affermando la correttezza dell'Ufficio in ordine alla valorizzazione delle attività finanziarie svolte all'estero che, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero: osservavano in particolare i primi giudici che tale valorizzazione deve essere effettuata in ragione del valore di mercato rilevato al termine del periodo di detenzione (sulla base delle informazioni di cui agli “Elenchi patrimoniali 2015 e 2016” prodotti dalla parte) con la conseguenza che deve ritenersi arbitraria la ripartizione effettuata dal contribuente stesso, in ragione dei periodi di possesso.
Veniva richiamata la Circolare n. 12/2016, par. 14.1 (“Sanzioni per omessa compilazione”) che precisa: ”Nel caso di detenzione di conti correnti, il criterio di compilazione è il valore al termine del periodo di imposta o del periodo di detenzione”.
Appellava il contribuente, per i seguenti motivi, con riferimento ad entrambe le annualità in contestazione
(2015 e 2016):
1. Nullità della sentenza impugnata, per carenza di motivazione e violazione degli artt. 3, comma 3, L. n.
241/90, 7 L. n. 212/2000, 2697 c.c. e 7, comma 5 bis del D.. Lgs. n. 546/92;
2. Nullità della sentenza, per violazione dell'art. 115 cpc e 23 D.Lgs 546/92;
3. Nullità della sentenza, per violazione degli artt. 132 cpc, 118 comma 1 Disp. Att. Cpc, 36 D.lgs 546/92
e 112 cpc;
4. Riproposizione dei motivi di ricorso non esaminati dai primi giudici.
Con ordinanza n. 8/02/25 dd 03.02.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, formulata dall'appellante.
A seguito dell'udienza di discussione dd 10.11.2025, la causa veniva decisa, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli vanno riuniti per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, trattandosi di tematiche analoghe per anni di imposta diversi.
Vanno pertanto esaminati separatamente i motivi di ricorso, in ragione dei due anni di imposta che interessano.
2015
Con il primi tre motivi (che ben possono essere esaminati congiuntamente, per omogeneità delle questioni sollevate) il contribuente lamenta il mancato esame, da parte dei primi giudici, delle eccezioni di nullità dell'atto impositivo, specificamente impugnato per carenza di motivazione, violazione dell'art. 3, coma 3 della legge 241/90, 7 della legge n. 212/2000, 2697 c.c. e 7, comma 5 bis D.Lgs. n. 546/92.
Secondo l'appellante, l'atto impugnato sarebbe stato emanato in assenza dei presupposti di legge, essendo stato ignorato il contraddittorio preventivo e la documentazione trasmessa in quell'ambito.
Vi sarebbe inoltre violazione dell'onere della prova, atteso che l'A.F. non avrebbe provato gli elementi a sostegno della pretesa tributaria, ma non avrebbe nemmeno contestato la documentazione prodotta dal contribuente sia in fase endoprocedimentale che in quella del giudizio (rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.); documentazione che per di più non sarebbe stata esaminata dai primi giudici.
L'appellante sostiene di aver emendato l'originaria dichiarazione, come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.
L. n. 167/1090, con la corretta compilazione del Quadro RW ed il pagamento della sanzione di € 1.512,00.
L'appellante richiama la Circolare dell'ADE dd 02.07.2012, alle cui istruzioni si era scrupolosamente attenuto, anche per ciò che riguarda i criteri per la determinazione dell'ammontare della sanzione: tali criteri prevedono – in presenza di più operazioni della stessa natura – la possibilità di indicare la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario, così come previsto per il calcolo dell'IVAFE.
Di conseguenza, è stata indicata la media ponderata dei giorni di detenzione dei titoli e predisposto un prospetto specificante i dati delle singole attività finanziarie, in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenute nella Circolare n. 38/E, i criteri di raggruppamento di tali attività e le modalità di calcolo dell'IVAFE, secondo le istruzioni dell'A.E..
Si deve osservare al riguardo che, come correttamente rilevato dall'Ufficio, oggetto del contendere per l'anno
2015 è l'atto di contestazione di una sanzione per infedele indicazione nella dichiarazione dei redditi (Quadro
RW) delle attività di natura finanziaria svolte all'estero: tale sanzione era stata irrogata dall'Ufficio (e confermata in primo grado), poiché la procedura di correzione della dichiarazione stessa – avvenuta in data
15 ottobre 2021 – non si era perfezionata, in quanto tardiva (ma la questione è incontestata).
Tanto basta per disattendere la censura di difetto di motivazione dell'atto di irrogazione sanzioni, posto che il contribuente è stato ab origine in grado di comprendere sia l'oggetto che le ragioni della pretesa tributaria e quindi di poterla contestare sia nell'an che nel quantum: si legge nell'atto impugnato “…la valorizzazione delle attività detenute nel corso del periodo di imposta 2015 è stata eseguita in ragione del “valore di mercato” rilevato “al termine del periodo di detenzione” (informazioni desunte dagli elenchi patrimoniali 2015)”.
Detti elenchi, formati sulla base della documentazione rilasciata dalla banca austriaca in relazione alle transazioni effettuate in quel periodo di imposta, risultano essere stati depositati nel giudizio di primo grado dal ricorrente e quindi la valorizzazione delle attività finanziaria determinata dall'A.E. si è basata unicamente su dati acquisiti ad opera del ricorrente stesso: sostiene l'appellante che la valorizzazione andava fatta in base ad una media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario, come previsto per il calcolo dell'IVAFE.
In dette Informazioni risultano essere stati indicati il numero degli strumenti finanziari detenuti per ciascun codice ISIN (International Securities Identification Namber, identificativo in modo univoco un qualsiasi strumento finanziario), la quotazione del singolo strumento rilevata al termine del periodo di detenzione ed il valore complessivo, ottenuto moltiplicando il numero degli strumenti finanziari per la quotazione del singolo strumento.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.L. n. 167/1990, per la valorizzazione delle attività finanziarie all'estero ai fini della compilazione del quadro RW, impone che siano adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'IVAFE, nel senso che il valore dei prodotti finanziari deve essere pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione.
Viene richiamata la Circolare n. 12/2016, che al par. 4.1, per la quale il criterio corretto di compilazione è costituito dal valore al termine del periodo di imposta o del periodo di detenzione e non quello del valore medio di detenzione.
Il criterio di ponderazione si applica, secondo la citata circolare, ai casi in cui lo stesso capitale sia stato oggetto di disinvestimento e reinvestimento in un singolo titolo al termine di ciascun mese: non è questo, però, il caso di specie, in quanto risulta dagli elenchi patrimoniali prodotti che non sono disinvestiti e reinvestiti gli stessi capitali, trattandosi invece di diversi strumenti finanziari con capitale disinvestito sempre diverso.
L'appello sul punto è pertanto infondato.
Il quarto motivo va dichiarato inammissibile: infatti l'appellante si limita a riproporre genericamente i motivi non esaminati ovvero assorbiti dal primo giudice, “intendendoli trascritti ad litteram nel presente appello”: si osserva sul punto che – ai sensi dell'art. 56 D.Lgs n. 546/92 – la mancata specificazione, in appello, delle questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza impugnata si intendono rinunciate.
Corretto è dunque il richiamo, da parte dell'Ufficio, della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto: “… in mancanza di una norma specifica sulla forma con la qual l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse…: tale riproposizione, tuttavia, seppur libera da forme, dev'essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.” (Cass. 10993 dd 26.04.2023): nel caso di specie, un generico ed indeterminato rinvio alle questioni rigettate o assorbite non consente né l'instaurazione di un effettivo contraddittorio con la parte appellata, né costituisce, per il giudice dell'appello, una base deduttiva ed argomentativa per addivenire alla decisione.
Per tali motivi, dunque, l'appello relativo all'annualità 2015 risulta infondato e deve essere rigettato.
2016
Con riferimento all'anno di imposta 2016, era emerso che il contribuente aveva parzialmente dichiarato, ai fini della disciplina di cui al D.L. n. 167/90 (“monitoraggio fiscale”) alcune attività finanziarie poste in essere in Austria (nella specie trasferimenti di somme da conti correnti bancari austriaci a conti correnti di altri
Paesi), pari ad € 1.093.355,00, con conseguente contestazione di infedele dichiarazione dei redditi (Quadro
RW) di tali attività ed applicazione della sanzione prevista, nella misura del 3% dell'ammontare degli importi non dichiarati, di cui all'art. 5, comma 2, del citato D.L., pari ad € 32.800,66.
La procedura di emendamento del Quadro RW, intrapresa dal contribuente stesso, non si perfezionò, in quanto non erano state versate per intero le sanzioni dovute per effetto dell'integrazione (art. 2, comma 8,
DPR n. 322/1998).
Come detto in premessa, i motivi di appello per l'anno 2026 coincidono con quelli riferiti all'annualità 2015, per ciò che riguarda i criteri di determinazione delle valorizzazioni delle attività finanziarie all'estero e quelli di determinazione delle sanzioni dal applicare.
Si rinvia pertanto alla descrizione dei motivi di appello ed alle considerazioni svolte dal Collegio, con cui si perviene al rigetto dell'appello, con riferimento all'anno di imposta 2015, con la precisazione che segue, riferita al 2016.
In ordine alla censura di carenza di motivazione dell'atto e della sentenza impugnata, che ne ha confermato la fondatezza, si richiama in questa sede quanto contenuto nell'atto impositivo impugnato:
“Riguardo alla corretta valorizzazione delle attività, si premette che:
a. L'importo contestato (2.610.462,00 euro) è pressoché identico a quello indicato nella presunta dichiarazione integrativa (2.614.466,00 euro: somma degli importi indicati in colonna 8 dei diversi righi dei quadri RW trasmessi); b. Il valore delle predette attività finanziarie è stato determinato esattamente come indicato nelle istruzioni per la compilazione del quadro RW del Modello Unico 2017:
- per i prodotti finanziari il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione”, dove il termine è individuato con riferimento alle date di vendita o di affidamento in amministrazione fiduciaria all'intermediario residente, risultanti dal documento di rendicontazione predisposto dall'istituto finanziario estero (Elenchi patrimoniali - Banca_1 consegnati dal Contribuente nel corso dell'istruttoria”.
Dunque, per concludere, per ciò che riguarda i criteri di valorizzazione, la censura appare totalmente infondata;
relativamente alle eccezioni riguardanti i criteri di determinazione del quantum della pretesa in punto sanzioni, valgono per il 2016 le considerazioni del Collegio, con riferimento all'anno 2015.
Si richiama infine quanto già scritto per l'anno 2015 in ordine alla pronuncia di inammissibilità del quarto motivo di appello.
Per le ragioni che precedono, pertanto, anche l'appello per l'anno d'imposta 2016 va rigettato.
La particolarità della materia dedotta in giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Trento rigetta gli appelli riuniti. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
IU ALDO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 13/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 282/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- ATTO CONTESTAZI n. T2ACOSL00209 SANZIONI 2015
- sull'appello n. 15/2025 depositato il 16/01/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 282/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2
e pubblicata il 21/05/2024
Atti impositivi:
- AVV. IRR. SANZ. n. T2AIRSL00005 MONITORAG. FISC 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 108/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, Ricorrente_1 impugnava due avvisi di accertamento dell'A.E. di Trento, relativi agli anni di imposta 2015 e 2016.
Tali avvisi scaturivano da un controllo relativo al rispetto degli adempimenti della disciplina sul monitoraggio fiscale: in particolare, l'Autorità fiscale austriaca aveva comunicato che il contribuente aveva trasferito somme di denaro da conti correnti bancari austriaci a conti correnti di altri Paesi.
Dall'accertamento era emerso che l'attività finanziaria svolta dal contribuente era stata parzialmente dichiarata ai fini del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (“monitoraggio fiscale”), mentre risultavano attività non dichiarate per € 997.764,00 (2015) ed € 1.093.335,00 (2016): di conseguenza, l'Ufficio contestava alla parte la violazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/90, per infedele dichiarazione, nella dichiarazione dei redditi (Quadro RW) delle attività estere di natura finanziaria, con applicazione delle sanzioni nella misura del 3% dell'ammontare degli importi non dichiarati (art. 5, comma 2 stesso D.L.).
Secondo il ricorrente, gli atti impugnati erano errati sia nell'an che nel quantum, in quanto i Modelli Unici
2016 e 2017 erano stati emendati con il ravvedimento per il 2015 e con il pagamento della sanzione per il
2016, determinata in base alle istruzioni contenute nello stesso Modello Unico. Veniva pure eccepita la nullità degli atti, per irregolarità della sottoscrizione, da parte di soggetto non abilitato, nonché per difetto di motivazione e di prova.
L'A.E., costituitasi, chiedeva il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese.
La CGT di I° rigettava i ricorsi riuniti, affermando la correttezza dell'Ufficio in ordine alla valorizzazione delle attività finanziarie svolte all'estero che, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero: osservavano in particolare i primi giudici che tale valorizzazione deve essere effettuata in ragione del valore di mercato rilevato al termine del periodo di detenzione (sulla base delle informazioni di cui agli “Elenchi patrimoniali 2015 e 2016” prodotti dalla parte) con la conseguenza che deve ritenersi arbitraria la ripartizione effettuata dal contribuente stesso, in ragione dei periodi di possesso.
Veniva richiamata la Circolare n. 12/2016, par. 14.1 (“Sanzioni per omessa compilazione”) che precisa: ”Nel caso di detenzione di conti correnti, il criterio di compilazione è il valore al termine del periodo di imposta o del periodo di detenzione”.
Appellava il contribuente, per i seguenti motivi, con riferimento ad entrambe le annualità in contestazione
(2015 e 2016):
1. Nullità della sentenza impugnata, per carenza di motivazione e violazione degli artt. 3, comma 3, L. n.
241/90, 7 L. n. 212/2000, 2697 c.c. e 7, comma 5 bis del D.. Lgs. n. 546/92;
2. Nullità della sentenza, per violazione dell'art. 115 cpc e 23 D.Lgs 546/92;
3. Nullità della sentenza, per violazione degli artt. 132 cpc, 118 comma 1 Disp. Att. Cpc, 36 D.lgs 546/92
e 112 cpc;
4. Riproposizione dei motivi di ricorso non esaminati dai primi giudici.
Con ordinanza n. 8/02/25 dd 03.02.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, formulata dall'appellante.
A seguito dell'udienza di discussione dd 10.11.2025, la causa veniva decisa, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli vanno riuniti per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, trattandosi di tematiche analoghe per anni di imposta diversi.
Vanno pertanto esaminati separatamente i motivi di ricorso, in ragione dei due anni di imposta che interessano.
2015
Con il primi tre motivi (che ben possono essere esaminati congiuntamente, per omogeneità delle questioni sollevate) il contribuente lamenta il mancato esame, da parte dei primi giudici, delle eccezioni di nullità dell'atto impositivo, specificamente impugnato per carenza di motivazione, violazione dell'art. 3, coma 3 della legge 241/90, 7 della legge n. 212/2000, 2697 c.c. e 7, comma 5 bis D.Lgs. n. 546/92.
Secondo l'appellante, l'atto impugnato sarebbe stato emanato in assenza dei presupposti di legge, essendo stato ignorato il contraddittorio preventivo e la documentazione trasmessa in quell'ambito.
Vi sarebbe inoltre violazione dell'onere della prova, atteso che l'A.F. non avrebbe provato gli elementi a sostegno della pretesa tributaria, ma non avrebbe nemmeno contestato la documentazione prodotta dal contribuente sia in fase endoprocedimentale che in quella del giudizio (rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.); documentazione che per di più non sarebbe stata esaminata dai primi giudici.
L'appellante sostiene di aver emendato l'originaria dichiarazione, come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.
L. n. 167/1090, con la corretta compilazione del Quadro RW ed il pagamento della sanzione di € 1.512,00.
L'appellante richiama la Circolare dell'ADE dd 02.07.2012, alle cui istruzioni si era scrupolosamente attenuto, anche per ciò che riguarda i criteri per la determinazione dell'ammontare della sanzione: tali criteri prevedono – in presenza di più operazioni della stessa natura – la possibilità di indicare la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario, così come previsto per il calcolo dell'IVAFE.
Di conseguenza, è stata indicata la media ponderata dei giorni di detenzione dei titoli e predisposto un prospetto specificante i dati delle singole attività finanziarie, in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenute nella Circolare n. 38/E, i criteri di raggruppamento di tali attività e le modalità di calcolo dell'IVAFE, secondo le istruzioni dell'A.E..
Si deve osservare al riguardo che, come correttamente rilevato dall'Ufficio, oggetto del contendere per l'anno
2015 è l'atto di contestazione di una sanzione per infedele indicazione nella dichiarazione dei redditi (Quadro
RW) delle attività di natura finanziaria svolte all'estero: tale sanzione era stata irrogata dall'Ufficio (e confermata in primo grado), poiché la procedura di correzione della dichiarazione stessa – avvenuta in data
15 ottobre 2021 – non si era perfezionata, in quanto tardiva (ma la questione è incontestata).
Tanto basta per disattendere la censura di difetto di motivazione dell'atto di irrogazione sanzioni, posto che il contribuente è stato ab origine in grado di comprendere sia l'oggetto che le ragioni della pretesa tributaria e quindi di poterla contestare sia nell'an che nel quantum: si legge nell'atto impugnato “…la valorizzazione delle attività detenute nel corso del periodo di imposta 2015 è stata eseguita in ragione del “valore di mercato” rilevato “al termine del periodo di detenzione” (informazioni desunte dagli elenchi patrimoniali 2015)”.
Detti elenchi, formati sulla base della documentazione rilasciata dalla banca austriaca in relazione alle transazioni effettuate in quel periodo di imposta, risultano essere stati depositati nel giudizio di primo grado dal ricorrente e quindi la valorizzazione delle attività finanziaria determinata dall'A.E. si è basata unicamente su dati acquisiti ad opera del ricorrente stesso: sostiene l'appellante che la valorizzazione andava fatta in base ad una media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario, come previsto per il calcolo dell'IVAFE.
In dette Informazioni risultano essere stati indicati il numero degli strumenti finanziari detenuti per ciascun codice ISIN (International Securities Identification Namber, identificativo in modo univoco un qualsiasi strumento finanziario), la quotazione del singolo strumento rilevata al termine del periodo di detenzione ed il valore complessivo, ottenuto moltiplicando il numero degli strumenti finanziari per la quotazione del singolo strumento.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1 D.L. n. 167/1990, per la valorizzazione delle attività finanziarie all'estero ai fini della compilazione del quadro RW, impone che siano adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'IVAFE, nel senso che il valore dei prodotti finanziari deve essere pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione.
Viene richiamata la Circolare n. 12/2016, che al par. 4.1, per la quale il criterio corretto di compilazione è costituito dal valore al termine del periodo di imposta o del periodo di detenzione e non quello del valore medio di detenzione.
Il criterio di ponderazione si applica, secondo la citata circolare, ai casi in cui lo stesso capitale sia stato oggetto di disinvestimento e reinvestimento in un singolo titolo al termine di ciascun mese: non è questo, però, il caso di specie, in quanto risulta dagli elenchi patrimoniali prodotti che non sono disinvestiti e reinvestiti gli stessi capitali, trattandosi invece di diversi strumenti finanziari con capitale disinvestito sempre diverso.
L'appello sul punto è pertanto infondato.
Il quarto motivo va dichiarato inammissibile: infatti l'appellante si limita a riproporre genericamente i motivi non esaminati ovvero assorbiti dal primo giudice, “intendendoli trascritti ad litteram nel presente appello”: si osserva sul punto che – ai sensi dell'art. 56 D.Lgs n. 546/92 – la mancata specificazione, in appello, delle questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza impugnata si intendono rinunciate.
Corretto è dunque il richiamo, da parte dell'Ufficio, della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto: “… in mancanza di una norma specifica sulla forma con la qual l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse…: tale riproposizione, tuttavia, seppur libera da forme, dev'essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.” (Cass. 10993 dd 26.04.2023): nel caso di specie, un generico ed indeterminato rinvio alle questioni rigettate o assorbite non consente né l'instaurazione di un effettivo contraddittorio con la parte appellata, né costituisce, per il giudice dell'appello, una base deduttiva ed argomentativa per addivenire alla decisione.
Per tali motivi, dunque, l'appello relativo all'annualità 2015 risulta infondato e deve essere rigettato.
2016
Con riferimento all'anno di imposta 2016, era emerso che il contribuente aveva parzialmente dichiarato, ai fini della disciplina di cui al D.L. n. 167/90 (“monitoraggio fiscale”) alcune attività finanziarie poste in essere in Austria (nella specie trasferimenti di somme da conti correnti bancari austriaci a conti correnti di altri
Paesi), pari ad € 1.093.355,00, con conseguente contestazione di infedele dichiarazione dei redditi (Quadro
RW) di tali attività ed applicazione della sanzione prevista, nella misura del 3% dell'ammontare degli importi non dichiarati, di cui all'art. 5, comma 2, del citato D.L., pari ad € 32.800,66.
La procedura di emendamento del Quadro RW, intrapresa dal contribuente stesso, non si perfezionò, in quanto non erano state versate per intero le sanzioni dovute per effetto dell'integrazione (art. 2, comma 8,
DPR n. 322/1998).
Come detto in premessa, i motivi di appello per l'anno 2026 coincidono con quelli riferiti all'annualità 2015, per ciò che riguarda i criteri di determinazione delle valorizzazioni delle attività finanziarie all'estero e quelli di determinazione delle sanzioni dal applicare.
Si rinvia pertanto alla descrizione dei motivi di appello ed alle considerazioni svolte dal Collegio, con cui si perviene al rigetto dell'appello, con riferimento all'anno di imposta 2015, con la precisazione che segue, riferita al 2016.
In ordine alla censura di carenza di motivazione dell'atto e della sentenza impugnata, che ne ha confermato la fondatezza, si richiama in questa sede quanto contenuto nell'atto impositivo impugnato:
“Riguardo alla corretta valorizzazione delle attività, si premette che:
a. L'importo contestato (2.610.462,00 euro) è pressoché identico a quello indicato nella presunta dichiarazione integrativa (2.614.466,00 euro: somma degli importi indicati in colonna 8 dei diversi righi dei quadri RW trasmessi); b. Il valore delle predette attività finanziarie è stato determinato esattamente come indicato nelle istruzioni per la compilazione del quadro RW del Modello Unico 2017:
- per i prodotti finanziari il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione”, dove il termine è individuato con riferimento alle date di vendita o di affidamento in amministrazione fiduciaria all'intermediario residente, risultanti dal documento di rendicontazione predisposto dall'istituto finanziario estero (Elenchi patrimoniali - Banca_1 consegnati dal Contribuente nel corso dell'istruttoria”.
Dunque, per concludere, per ciò che riguarda i criteri di valorizzazione, la censura appare totalmente infondata;
relativamente alle eccezioni riguardanti i criteri di determinazione del quantum della pretesa in punto sanzioni, valgono per il 2016 le considerazioni del Collegio, con riferimento all'anno 2015.
Si richiama infine quanto già scritto per l'anno 2015 in ordine alla pronuncia di inammissibilità del quarto motivo di appello.
Per le ragioni che precedono, pertanto, anche l'appello per l'anno d'imposta 2016 va rigettato.
La particolarità della materia dedotta in giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Trento rigetta gli appelli riuniti. Spese compensate.