Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/1998, n. 9696
CASS
Sentenza 10 luglio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le operazioni di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali previste dall'art.17 D.P.R. 7.1.1956, n.164 non sono esclusivamente quelle di materiale montaggio e smontaggio in senso stretto delle sole strutture che compongono le impalcature e i ponteggi, ma comprendono pure gli atti che necessariamente vengono eseguiti prima, durante, dopo le predette operazioni, in rapporto di stretta connessione con le medesime. (Fattispecie in cui è stato ritenuto che rientrassero nelle operazioni di smontaggio affidate al lavoratore anche quelle volte a raccogliere dal tetto gli attrezzi che gli erano serviti).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/1998, n. 9696
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9696
    Data del deposito : 10 luglio 1998

    Testo completo