Sentenza 10 luglio 1998
Massime • 1
Le operazioni di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali previste dall'art.17 D.P.R. 7.1.1956, n.164 non sono esclusivamente quelle di materiale montaggio e smontaggio in senso stretto delle sole strutture che compongono le impalcature e i ponteggi, ma comprendono pure gli atti che necessariamente vengono eseguiti prima, durante, dopo le predette operazioni, in rapporto di stretta connessione con le medesime. (Fattispecie in cui è stato ritenuto che rientrassero nelle operazioni di smontaggio affidate al lavoratore anche quelle volte a raccogliere dal tetto gli attrezzi che gli erano serviti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/1998, n. 9696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9696 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Scorzelli Ferruccio Presidente del 10/7/1998
1. Dott. Colarusso Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " Savino Vito " N. 1732
3. " ME AN " REGISTRO GENERALE
4. " CO LV " N. 20909/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN LO nato a [...] il 24/5/'39. AVVERSO: la sentenza della Corte di Appello di Perugia del 13/2/'98, che, in riforma parziale di sentenza del Pretore di Perugia - sezione distaccata di Città di Castello del 23 settembre '94, riguardo alla contravvenzione di cui all'art.17 DPR 164/'56, dichiarava n.d.p. nei confronti dell'AN, perché estinta per prescrizione, e per il reato di cui all'art.590 CP (commi I, II, III), confermava la condanna dell'imputato alla pena di lire 500.000 di multa, in concorso di attenuanti generiche.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Vito Savino.
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dr. Umberto Toscani che ha concluso per il rigetto del ricorso. In assenza di difensori del ricorrente,
OSSERVA:
1) Il 18/1/'91 in San Giustino Umbro UC Massimo, lavorando alle dipendenze della s.r.l. "Sistem A" sul tetto di un capannone, per raggiungere il quale si era servito di un ponteggio mobile, a causa della rottura di una lastra in eternit, cadeva al suolo da un'altezza di sei-sette metri, riportando fratture della colonna vertebrale ed altre lesioni, comportanti stato di malattia-incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore ai 40 giorni, nonché indebolimento permanente di senso-organo.
Dei reati di cui agli artt.590 CP (commi I, II, III) e 17 DPR 164/'56 era chiamato a rispondere AN LO, legale rappresentante della srl Sistem A.
Il Pretore di Perugia-sezione distaccata di Città di Castello con sentenza del 23/9/'94 condannava l'imputato alle pene di lire 500.000 di multa per il delitto e 800.000 di ammenda per la contravvenzione, in concorso di attenuanti generiche.
Appellata dal condannato la sentenza, la Corte di Appello di Perugia con sentenza del 13/2/'98, dichiarava n.d.p. riguardo alla contravvenzione, perché estinta per prescrizione, e confermava la condanna inflitta dal giudice di prima istanza per il delitto. 2) Avverso la sentenza della Corte di Appello il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione. Chiede l'annullamento della decisione impugnata, prospettando quattro motivi di impugnazione:
- manifesta illogicità-contraddittorietà di motivazione (essendo risultato che il ricorrente aveva predisposto tutte le misure di sicurezza dovute e l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del lavoratore infortunatosi);
- erronea applicazione in punto di fatto dell'art.17 DPR 164/'56, in quanto, allorché si era verificato il sinistro in esame, il lavoratore UC non stava eseguendo montaggio o smontaggio del ponteggio, ma si trovava sul tetto del capannone, intento soltanto a raccogliere attrezzi di lavoro;
- erronea applicazione del citato art. 17 in punto di diritto, riguardando tale articolo opere provvisionali fisse al suolo, non mobili come quella usata dal UC il 18/1/'91;
- ingiustificato, mancato riconoscimento di nesso di continuazione tra i contestati delitto e contravvenzione.
3) Il ricorso non è fondato, va perciò rigettato.
In base a valutazione delle risultanze probatorie, non contestata, comunque non suscettibile di censure nel giudizio di legittimità, in presenza di spiegazione congrua e logica dei giudici di merito, la sentenza impugnata, assume come dati di fatto pacifici che UC, al momento dell'incidente, stava operando ad un'altezza dal suolo superiore ai due metri, impegnato nel completamento delle operazioni di smontaggio di un ponteggio metallico mobile, impegnato in particolare nel raccogliere attrezzi di lavoro dal tetto della costruzione per la quale il ponteggio era stato montato;
che operava insieme ad altro operaio (tale RU) e non era diretto da alcun preposto nel compimento delle operazioni indicate;
che è precipitato al suolo da un'altezza di circa sei-sette metri, riportando lesioni. Ai sensi dell'art.17 DPR 164/'56, l'imprenditore-datore di lavoro ha l'obbligo di far eseguire il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali sotto la diretta sorveglianza un preposto ai lavori, per il rispetto di precauzioni imposte in concreto dalla pericolosità del lavoro in svolgimento e richiamate dal disposto dell'art.16 DPR 164/'56 nella prospettiva di eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.
Quando, come nel caso in esame, in relazione alla vicenda concreta esaminata e valutata, non si coglie da parte dei giudici di merito la nomina-presenza operativa di un preposto ad hoc (il RU è stato considerato un semplice collega-compagno di lavoro del UC), dell'evento lesivo derivato dal mancato uso di precauzione, coincidente per l'infortunio occorso a UC nel non avere evitato di poggiarsi su superficie non sopportante il peso del corpo del dipendente (lastra in eternit del tetto del capannone), risponde l'imprenditore-datore di lavoro, che nel caso in esame è appunto l'AN nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. alle cui dipendenze UC lavorava.
Nè d'altronde, in presenza della indicata omissione colposa, può spiegare effetto esimente, a favore dell'imprenditore, eventuale colpa concorrente del lavoratore (che potrebbe individuarsi, nella vicenda di cui ci si occupa, nella imprudenza di montare su tetto inidoneo a sopportare il peso del corpo del lavoratore), giacché tutta la normativa antinfortunistica è diretta a prevenire gli effetti anche della condotta colposa dei lavoratori per la cui tutela è dettata.
Pure corretta risulta l'interpretazione del citato art.17 DPR 164/'56 nella direzione del riconoscimento della sua applicabilità all'infortunio oggetto del giudizio.
Le operazioni di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali non sono esclusivamente quelle di materiale montaggio o smontaggio in senso stretto delle sole strutture che compongono le impalcature e i ponteggi, ma comprendono pure gli atti che necessariamente vengono eseguiti prima, durante, dopo le operazioni di montaggio-smontaggio in senso stretto, in rapporto di stretta connessione funzionale con queste. Alla stregua di tale criterio, suggerito d'altronde da semplice buon senso, è logica la considerazione della sentenza impugnata che non può seriamente negarsi che rientrassero delle operazioni di smontaggio affidate al UC anche gli atti che questi stava compiendo al momento dell'infortunio, quali quelli di raccogliere dal tetto gli attrezzi che gli erano serviti e che gli stavano ancora servendo proprio per lo smontaggio di ponteggio mobile. L'articolo 17 DPR 164/'56 si applica a tutte le opere provvisionali, fisse e mobili non cogliendosi ne' sul piano letterale nè su quello logico la ratio della eventuale affermata limitazione di applicazione alle opere fisse.
In ordine infine alla lamentata mancata applicazione del vincolo della continuazione ex art.81 cpv. CP, si osserva che trattasi di doglianza inconsistente, per due ragioni: uno dei due reati oggetto della contestazione iniziale è un reato colposo (art. 590 CP), incompatibile con il concetto di identità di disegno criminoso, presupposto indispensabile per il riconoscimento della continuazione;
comunque, prescritta la contravvenzione, resta come oggetto di valutazione ai fini della condanna e della irrogazione della pena un solo reato.
Il rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali/.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 1998