Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1106
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Annullamento parziale intimazione per prescrizione e mancata definizione agevolata

    Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l'intimazione limitatamente ad alcune cartelle e alle sanzioni pecuniarie di altre, ritenendo maturata la prescrizione e non provata la definizione agevolata.

  • Accolto
    Valore della definizione agevolata

    La Corte ritiene documentato che la società avesse presentato istanza di definizione agevolata, la cui domanda comporta l'interruzione della prescrizione ed è incompatibile con la successiva contestazione della mancata notifica delle cartelle, producendo l'Ufficio le comunicazioni di accoglimento via PEC.

  • Accolto
    Effetti del giudicato esterno

    La Corte rileva che le cartelle annullate dal giudice di I° grado sono state tutte oggetto di precedenti giudizi conclusisi con sentenze passate in giudicato favorevoli all'Amministrazione, e che ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto in una sentenza definitiva fa stato a ogni effetto tra le parti, impedendo una nuova contestazione sui medesimi fatti.

  • Accolto
    Termini prescrizionali e sospensione COVID-19

    La Corte ritiene che il calcolo della prescrizione effettuato in primo grado sia errato poiché non ha considerato il termine decennale derivante dal passaggio in giudicato delle sentenze precedenti e la sospensione di 24 mesi legata alla normativa emergenziale COVID-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1106
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1106
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo