CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1106/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
COSTA GAETANO, TO
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3441/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 927/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 1 e pubblicata il 19/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420239002252188000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420239002252188000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420239002252188000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420239002252188000 IRAP 2001 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di appello ai quali si riporta.
Resistente/Appellato: non comparso
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Con ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Enna la Resistente_1 srl, in persona del legale rapp.te pro-tempore, e difesa dall'Avv. Difensore_2 ,impugnava l'Intimazione di pagamento n. 29420239002252188000.
Con tale Intimazione di pagamento veniva richiesto il pagamento della somma di € 535.452,77 somme contenute nelle cartelle esattoriali :
n. 29420100004590476/000 -29420100007213682/000 -29420100007772389/000
–29420120006574978/000 –29420130000371659/000 –29420130005539833/000
– 29420130006271200/000 – 29420130006271301/000.
2.-Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale osservava e rilevava che le cartelle recanti n.
29420100004590476 e n. 29420130000371659, facevano riferimento all'avviso di Accertamento n.
RJC03100142/2009 impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Enna ( RG 117/2010) con ricorso accolto parzialmente con Sentenza n. 322/03/2012 depositata in data 28/06/2012 – che vi è stato un provvedimento di sgravio n. 2013S02298376 del 24/04/2013 sulla cartella n. 29420100004590476, gravata con Appello dalla Società RGA 1732/2013 e da Appello incidentale dell'Ufficio, decisi con sentenza n.
1740/21/2015 definitiva per mancata impugnazione.
Le cartelle n. 29420100007213682 n. 29420120006574978 e n. 29420130006271200, facevano riferimento all'Avviso di accertamento n. TYU03T100114/2009 impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Enna Rg. n. 377/2010, Ricorso rigettato con Sentenza n. 323/03/2012 definita per mancata impugnazione.
La cartella n. 29420100007772389 era stata oggetto di altro giudizio - impugnata con ricorso innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di Enna Rg n. 1455/2011 rigettato con Sentenza n. 324/03/2012 depositata in data 28/06/2012 definita per mancata impugnazione.
Le cartelle n. 29420130005539833 e n. 29420130006271301 sono state impugnate con ricorso innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di Enna Rg. n. 650/2015 rigettato con Sentenza n. 258/01/2023.
3.La Corte di Giustizia Tributaria I° di Enna all'esito del giudizio ha accolto parzialmente il ricorso annullando l'Intimazione di pagamento limitatamente alle pretese contenute nelle cartelle nn -29420100004590476/000 –
29420100007213682/000 - 29420100007772389/000 -29420120006574978/000.
Nei limiti dei crediti intimati a titolo di sanzioni pecuniarie con le cartelle n. 29420130000371659/000 –
29420130005539833/000 – 29420130006271200/000 – 29420130006271301/000, confermando per il resto l'atto impugnato.
In sintesi il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'intimazione limitatamente ad alcune cartelle e alle sanzioni pecuniarie di altre, ritenendo maturata la prescrizione e non provata la definizione agevolata.
4.-L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), in persona del Responsabile Contenzioso Sicilia, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna la sentenza n. 927/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° di Enna, depositata in data 19/12/2023 per una parziale riforma.
L'ADER impugna tale decisione deducendo l'erronea valutazione delle prove relative alla definizione agevolata e la violazione delle norme sulla sospensione dei termini prescrizionali (periodo emergenziale
COVID-19) e sugli effetti del giudicato esterno.
All'opposto di quanto affermato dalla Corte di Giustizia di I° di Enna, il 03/07/2018 è stata inviata da Ader alla pec della Resistente_1 : Email_3 doc. n. 2949020180040909000 prot. N. 208025 – Doc. n. 29429020180040901101 prot. N. 185823 – Doc. n. 2949020180040908900 prot. N. 163604, comunicazioni relative alla accettazione della definizione agevolata .
Le cartelle che vengono annullate e recanti i nn. 29420100004590476/000 -29420100007213682/000 –
29420120006574978/000 sono state oggetto di richiesta di definizione agevolata del 13.05.2018 prot. N.
185823.
Per le cartelle recanti n. 29420130005539833000 n. 2942013000627120000 n. 29420130006271301000, le sanzioni pecuniarie sono state nella sentenza impugnata annullate, ma sono state oggetto di richiesta di
Dichiarazione di adesione Rif. 29490201800409089101 del 10.05.2018 prot. 163604.
Per la cartella n. 29420130000371659000 le sanzioni pecuniarie sono state in Sentenza annullate, ma sono state oggetto di richiesta di Dichiarazione di adesione del 14.05.2018 prot. N. 230825.
Inoltre sono state depositate pec di accettazione e consegna come prova dell'accoglimento della richiesta.
5.-L'appellata Resistente_1 srl si è costituita nel presente grado di giudizio.
All'Udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.-Questa Corte ritiene l'appello fondato per le seguenti ragioni:
1. Valore della Definizione Agevolata
Risulta documentato che la società Resistente_1 srl avesse presentato istanza di definizione agevolata per le cartelle in oggetto. La giurisprudenza di legittimità è chiara nel sancire che:
- La domanda di rottamazione comporta l'interruzione della prescrizione.
- Tale istanza è incompatibile con la successiva contestazione della mancata notifica delle cartelle, in quanto presuppone la conoscenza del debito.
- L'Ufficio ha prodotto le comunicazioni di accoglimento inviate via PEC, che attestano il perfezionamento dell'iter amministrativo.
2. Effetti del Giudicato Esterno
Le cartelle annullate dal giudice di I° grado (nn. 29420100004590476, 29420100007213682,
29420120006574978, 29420100007772389) sono state tutte oggetto di precedenti giudizi conclusisi con sentenze passate in giudicato favorevoli all'Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto in una sentenza definitiva fa stato a ogni effetto tra le parti, impedendo una nuova contestazione sui medesimi fatti (principio del "dedotto e deducibile").
3. Termini Prescrizionali
Il calcolo della prescrizione effettuato in primo grado è errato poiché non ha considerato:
- Il termine decennale derivante dal passaggio in giudicato delle sentenze precedenti.
- La sospensione di 24 mesi legata alla normativa emergenziale COVID-19.
7. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in ragione della complessità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione 7 di Caltanissetta, accoglie l'appello proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riforma parzialmente la sentenza n. 927/2023 della CGT di I° di Enna.
Per l'effetto, dichiara valida ed efficace l'Intimazione di pagamento n. 29420239002252188000 nella sua interezza.
Spese compensate.
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice TO Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
COSTA GAETANO, TO
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3441/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 927/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 1 e pubblicata il 19/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420239002252188000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420239002252188000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420239002252188000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420239002252188000 IRAP 2001 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di appello ai quali si riporta.
Resistente/Appellato: non comparso
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Con ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Enna la Resistente_1 srl, in persona del legale rapp.te pro-tempore, e difesa dall'Avv. Difensore_2 ,impugnava l'Intimazione di pagamento n. 29420239002252188000.
Con tale Intimazione di pagamento veniva richiesto il pagamento della somma di € 535.452,77 somme contenute nelle cartelle esattoriali :
n. 29420100004590476/000 -29420100007213682/000 -29420100007772389/000
–29420120006574978/000 –29420130000371659/000 –29420130005539833/000
– 29420130006271200/000 – 29420130006271301/000.
2.-Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale osservava e rilevava che le cartelle recanti n.
29420100004590476 e n. 29420130000371659, facevano riferimento all'avviso di Accertamento n.
RJC03100142/2009 impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Enna ( RG 117/2010) con ricorso accolto parzialmente con Sentenza n. 322/03/2012 depositata in data 28/06/2012 – che vi è stato un provvedimento di sgravio n. 2013S02298376 del 24/04/2013 sulla cartella n. 29420100004590476, gravata con Appello dalla Società RGA 1732/2013 e da Appello incidentale dell'Ufficio, decisi con sentenza n.
1740/21/2015 definitiva per mancata impugnazione.
Le cartelle n. 29420100007213682 n. 29420120006574978 e n. 29420130006271200, facevano riferimento all'Avviso di accertamento n. TYU03T100114/2009 impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Enna Rg. n. 377/2010, Ricorso rigettato con Sentenza n. 323/03/2012 definita per mancata impugnazione.
La cartella n. 29420100007772389 era stata oggetto di altro giudizio - impugnata con ricorso innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di Enna Rg n. 1455/2011 rigettato con Sentenza n. 324/03/2012 depositata in data 28/06/2012 definita per mancata impugnazione.
Le cartelle n. 29420130005539833 e n. 29420130006271301 sono state impugnate con ricorso innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di Enna Rg. n. 650/2015 rigettato con Sentenza n. 258/01/2023.
3.La Corte di Giustizia Tributaria I° di Enna all'esito del giudizio ha accolto parzialmente il ricorso annullando l'Intimazione di pagamento limitatamente alle pretese contenute nelle cartelle nn -29420100004590476/000 –
29420100007213682/000 - 29420100007772389/000 -29420120006574978/000.
Nei limiti dei crediti intimati a titolo di sanzioni pecuniarie con le cartelle n. 29420130000371659/000 –
29420130005539833/000 – 29420130006271200/000 – 29420130006271301/000, confermando per il resto l'atto impugnato.
In sintesi il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'intimazione limitatamente ad alcune cartelle e alle sanzioni pecuniarie di altre, ritenendo maturata la prescrizione e non provata la definizione agevolata.
4.-L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), in persona del Responsabile Contenzioso Sicilia, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna la sentenza n. 927/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° di Enna, depositata in data 19/12/2023 per una parziale riforma.
L'ADER impugna tale decisione deducendo l'erronea valutazione delle prove relative alla definizione agevolata e la violazione delle norme sulla sospensione dei termini prescrizionali (periodo emergenziale
COVID-19) e sugli effetti del giudicato esterno.
All'opposto di quanto affermato dalla Corte di Giustizia di I° di Enna, il 03/07/2018 è stata inviata da Ader alla pec della Resistente_1 : Email_3 doc. n. 2949020180040909000 prot. N. 208025 – Doc. n. 29429020180040901101 prot. N. 185823 – Doc. n. 2949020180040908900 prot. N. 163604, comunicazioni relative alla accettazione della definizione agevolata .
Le cartelle che vengono annullate e recanti i nn. 29420100004590476/000 -29420100007213682/000 –
29420120006574978/000 sono state oggetto di richiesta di definizione agevolata del 13.05.2018 prot. N.
185823.
Per le cartelle recanti n. 29420130005539833000 n. 2942013000627120000 n. 29420130006271301000, le sanzioni pecuniarie sono state nella sentenza impugnata annullate, ma sono state oggetto di richiesta di
Dichiarazione di adesione Rif. 29490201800409089101 del 10.05.2018 prot. 163604.
Per la cartella n. 29420130000371659000 le sanzioni pecuniarie sono state in Sentenza annullate, ma sono state oggetto di richiesta di Dichiarazione di adesione del 14.05.2018 prot. N. 230825.
Inoltre sono state depositate pec di accettazione e consegna come prova dell'accoglimento della richiesta.
5.-L'appellata Resistente_1 srl si è costituita nel presente grado di giudizio.
All'Udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.-Questa Corte ritiene l'appello fondato per le seguenti ragioni:
1. Valore della Definizione Agevolata
Risulta documentato che la società Resistente_1 srl avesse presentato istanza di definizione agevolata per le cartelle in oggetto. La giurisprudenza di legittimità è chiara nel sancire che:
- La domanda di rottamazione comporta l'interruzione della prescrizione.
- Tale istanza è incompatibile con la successiva contestazione della mancata notifica delle cartelle, in quanto presuppone la conoscenza del debito.
- L'Ufficio ha prodotto le comunicazioni di accoglimento inviate via PEC, che attestano il perfezionamento dell'iter amministrativo.
2. Effetti del Giudicato Esterno
Le cartelle annullate dal giudice di I° grado (nn. 29420100004590476, 29420100007213682,
29420120006574978, 29420100007772389) sono state tutte oggetto di precedenti giudizi conclusisi con sentenze passate in giudicato favorevoli all'Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto in una sentenza definitiva fa stato a ogni effetto tra le parti, impedendo una nuova contestazione sui medesimi fatti (principio del "dedotto e deducibile").
3. Termini Prescrizionali
Il calcolo della prescrizione effettuato in primo grado è errato poiché non ha considerato:
- Il termine decennale derivante dal passaggio in giudicato delle sentenze precedenti.
- La sospensione di 24 mesi legata alla normativa emergenziale COVID-19.
7. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in ragione della complessità della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione 7 di Caltanissetta, accoglie l'appello proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riforma parzialmente la sentenza n. 927/2023 della CGT di I° di Enna.
Per l'effetto, dichiara valida ed efficace l'Intimazione di pagamento n. 29420239002252188000 nella sua interezza.
Spese compensate.
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice TO Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci