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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 618/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
RN LA, RE
SALAMONE MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5151/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010008055 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.06.2025 all'Agenzia delle Entrate-NE, depositato il 01.07.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.29520259010008055/000, emessa per l'importo complessivo di € 7.620,82, in relazione alla cartella n. 29520140029455776000, emessa a titolo di IVA ed IRPEF anno 2011, notificata in data 9/1/2015.
Quale unico motivo di ricorso è stata eccepita la prescrizione.
AdER si è costituita il 28.10.2025. Premessa la prescrizione decennale dei tributi erariali e dei relativi accessori, ha rassegnato che il termine non è maturato, dovendosi fare riferimento agli artt. 67 e 68 DL 18/20.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che parte ricorrente non ha contestato l'omessa notifica della cartella sottesa all'intimazione, indicandola come notificata alla data del 09.01.2015. Ha invece argomentato la prescrizione della pretesa da tale data e fino alla data dell'intimazione.
Ciò posto, il ricorso appare fondato in relazione alle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi, mentre deve essere rigettato in relazione alla sorte capitale.
Ed invero, i tributi richiesti, aventi natura erariale, sono pacificamente sottoposti al regime di prescrizione decennale. Ciò a differenza di sanzioni ed interessi, di cui la più precedente giurisprudenza ha riconosciuto la sottoposizione a prescrizione quinquennale (cfr. Cass. ord. 5220/24; ord. 24721/24).
In ordine agli interessi, va puntualizzato che, stante la maturazione progressiva, non risultano prescritti gli interessi dell'ultimo quinquennio antecedente alla notifica dell'intimazione oggi impugnata, mentre la prescrizione copre quelli ancora anteriori.
Circa il tributo, va invece osservato che – ai fini della verifica del decorso del termine - deve tenersi nella dovuta considerazione la normativa emergenziale Covid19 ed in particolare l'art. 68 DL 18/20.
E' noto che l'art. 68 del DL n. 18/20 (Cura Italia) ha previsto proroghe ai termini di prescrizione dei tributi in collegamento con la situazione emergenziale Covid19.
A parere di questo collegio, nel caso in esame viene in rilevo il comma 1 del citato art. 68 (non il comma
4bis, che fa riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione, laddove nel caso in esame i carichi erano stati certamente affidati in periodi ben antecedenti, anteriori alla stessa notifica delle cartelle).
Il comma 1 dell'art. 68 del DL 18/20 appare invece applicabile al caso che occupa in quanto prevede che
“Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015 prevede a sua volta quanto segue:
“Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Si tratta di un periodo complessivo di 542 giorni (dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che viene a sommarsi alla scadenza naturale del periodo di prescrizione e, conteggiato il quale, la notifica dell'intimazione appare tempestiva.
Spese compensate stante l'esito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi maturati nel periodo anteriore all'ultimo quinquennio e di sanzioni.
Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
RN LA, RE
SALAMONE MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5151/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010008055 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.06.2025 all'Agenzia delle Entrate-NE, depositato il 01.07.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.29520259010008055/000, emessa per l'importo complessivo di € 7.620,82, in relazione alla cartella n. 29520140029455776000, emessa a titolo di IVA ed IRPEF anno 2011, notificata in data 9/1/2015.
Quale unico motivo di ricorso è stata eccepita la prescrizione.
AdER si è costituita il 28.10.2025. Premessa la prescrizione decennale dei tributi erariali e dei relativi accessori, ha rassegnato che il termine non è maturato, dovendosi fare riferimento agli artt. 67 e 68 DL 18/20.
All'udienza del 30.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere che parte ricorrente non ha contestato l'omessa notifica della cartella sottesa all'intimazione, indicandola come notificata alla data del 09.01.2015. Ha invece argomentato la prescrizione della pretesa da tale data e fino alla data dell'intimazione.
Ciò posto, il ricorso appare fondato in relazione alle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi, mentre deve essere rigettato in relazione alla sorte capitale.
Ed invero, i tributi richiesti, aventi natura erariale, sono pacificamente sottoposti al regime di prescrizione decennale. Ciò a differenza di sanzioni ed interessi, di cui la più precedente giurisprudenza ha riconosciuto la sottoposizione a prescrizione quinquennale (cfr. Cass. ord. 5220/24; ord. 24721/24).
In ordine agli interessi, va puntualizzato che, stante la maturazione progressiva, non risultano prescritti gli interessi dell'ultimo quinquennio antecedente alla notifica dell'intimazione oggi impugnata, mentre la prescrizione copre quelli ancora anteriori.
Circa il tributo, va invece osservato che – ai fini della verifica del decorso del termine - deve tenersi nella dovuta considerazione la normativa emergenziale Covid19 ed in particolare l'art. 68 DL 18/20.
E' noto che l'art. 68 del DL n. 18/20 (Cura Italia) ha previsto proroghe ai termini di prescrizione dei tributi in collegamento con la situazione emergenziale Covid19.
A parere di questo collegio, nel caso in esame viene in rilevo il comma 1 del citato art. 68 (non il comma
4bis, che fa riferimento a carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione, laddove nel caso in esame i carichi erano stati certamente affidati in periodi ben antecedenti, anteriori alla stessa notifica delle cartelle).
Il comma 1 dell'art. 68 del DL 18/20 appare invece applicabile al caso che occupa in quanto prevede che
“Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 159/2015 prevede a sua volta quanto segue:
“Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Si tratta di un periodo complessivo di 542 giorni (dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021), che viene a sommarsi alla scadenza naturale del periodo di prescrizione e, conteggiato il quale, la notifica dell'intimazione appare tempestiva.
Spese compensate stante l'esito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi maturati nel periodo anteriore all'ultimo quinquennio e di sanzioni.
Rigetta nel resto.
Spese compensate.