Art. 10. Modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero 1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
« 2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall' articolo 575 del codice penale , nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall' articolo 577-bis del codice penale , nella forma tentata, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell' articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale »; b) all'articolo 6, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ». Note all'art. 10:
- Si riportano gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 recante: «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.66 del 20 marzo 2006, come modificati dalla presente legge:
«Art. 2 (Titolarita' dell'azione penale). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o piu' magistrati dell'ufficio.
L'assegnazione puo' riguardare la trattazione di uno o piu' procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .
2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica puo' stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attivita'. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalita' di esercizio, il procuratore della Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato puo' presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.
2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall' articolo 575 del codice penale , nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall' articolo 577-bis del codice penale , nella forma tentata, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell' articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale .».
«Art. 6 (Attivita' di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello). - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonche' il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell' articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. Sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.».
a) all'articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
« 2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall' articolo 575 del codice penale , nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall' articolo 577-bis del codice penale , nella forma tentata, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell' articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale »; b) all'articolo 6, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ». Note all'art. 10:
- Si riportano gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 recante: «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.66 del 20 marzo 2006, come modificati dalla presente legge:
«Art. 2 (Titolarita' dell'azione penale). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o piu' magistrati dell'ufficio.
L'assegnazione puo' riguardare la trattazione di uno o piu' procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .
2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica puo' stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attivita'. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalita' di esercizio, il procuratore della Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato puo' presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.
2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall' articolo 575 del codice penale , nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall' articolo 577-bis del codice penale , nella forma tentata, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica puo', con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell' articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale .».
«Art. 6 (Attivita' di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello). - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonche' il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell' articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. Sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.».