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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa MA MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1223/2024 del R.A.C.C. in data 7/5/2024 promossa da
- , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Giuseppe Nais, come da Parte_1 procura allegata all'atto di citazione,
ATTRICE contro
- , contumace, Controparte_1
- – , in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Boris Beltram, come da procura allegata comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTI avente per oggetto: lesioni personali – risarcimento danni da sinistro stradale, trattenuta a sentenza all'udienza di rimessione della causa in decisione del giorno 11.11.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per la parte attrice:
“Nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata e dichiarata la responsabilità nella causazione del sinistro occorso in data 11.09.2022 del sig. , proprietario e conducente il Controparte_1 veicolo Fiat Punto tg. DJ405LK, condannare lo stesso ed compagnia Controparte_2 assicuratrice la RCA della vettura Fiat Punto tg. DJ405LK in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra quantificati in € 126.732,78 ovvero nella misura maggiore Parte_1
o minore ritenuta dall'ill.mo Tribunale adito oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del fatto al saldo. ❖ In via istruttoria: insiste per l'ammissione della prova per testimoni di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. sulle seguenti circostanze …”
1 Per la parte convenuta costituita:
“NEL MERITO Liquidare i danni effettivamente risarcibili secondo giustizia e previa rivalutazione e detrazione del pagamento di euro 14.500,00 già versato in favore dell'attrice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e la compagnia di assicurazioni
[...] Controparte_4
- esponendo che, in data 11.9.2022, verso le ore 16:20, ella, a bordo del proprio
[...] velocipede (marca Atala), stava percorrendo la circolazione rotatoria proveniente da Piazzale Cella di Udine – via Pozzuolo con direzione Via Grazzano mantenendo il margine destro della carreggiata.
In tale frangente, il sig. , proprietario e conducente il veicolo Fiat Punto tg. DJ405LK CP_1 assicurato per la RCA giusta polizza , percorreva via delle Ferriere con direzione di marcia CP_2 viale Tullio - piazzale Cella.
Il convenuto, giunto in prossimità della rotatoria, ometteva di concedere la dovuta precedenza alla sig.ra nonostante fosse indicata dalla segnaletica presente in loco, ed impattava con la Pt_1 parte anteriore sinistra della vettura contro il fianco destro del velocipede di proprietà dell'attrice, facendola rovinare a terra.
Sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia Locale di Udine che sanzionava il convenuto per la violazione dell'art. 145, c. 4, del Codice della Strada.
A causa dell'urto, l'attrice veniva trasportata in ambulanza presso l'Ospedale Santa Maria della
Misericordia di Udine.
Nell'incidente la aveva riportato un trauma del rachide con frattura delle vertebre L1, L4 e Pt_1 del coccige, che richiedevano un intervento chirurgico di stabilizzazione mediante inserimento di mezzi di sintesi.
L'attrice domandava, quindi, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Quanto al danno non patrimoniale, allegava di avere riportato un danno biologico permanente del
25% oltre al danno biologico temporaneo e rivendicava altresì il riconoscimento della cd. personalizzazione.
Quanto al danno patrimoniale, allegava una serie di spese mediche oltre a specifici danni materiali e spese connesse al sinistro.
Riferiva, da ultimo, di avere ricevuto un acconto dalla compagnia di assicurazioni pari ad euro
14.500,00.
2 Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta per contestare l'ammontare delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice;
in particolare contestava la sussistenza dei presupposti per la personalizzazione del danno non patrimoniale e tutte le voci componenti il danno patrimoniale.
Nella contumacia di , le parti costituite depositavano le memorie previste Controparte_1 dall'articolo 171 ter c.p.c..
La causa era, quindi, istruita sia documentalmente, sia mediante ingresso di c.t.u. medico legale sulla persona dell'attrice con incarico conferito alla dott.ssa . Persona_1
Fallito il tentativo di conciliazione, stante la mancata accettazione da parte di entrambe le parti della proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c., e ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, il giudice concedeva i termini previsti dall'art. 189 c.p.c. e all'esito tratteneva la causa in decisione.
2. Sul quantum debeatur.
Non essendo stata contestata da parte della compagnia di assicurazione la responsabilità del veicolo assicurato, la controversia ruota attorno alla fondatezza o meno delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice, volte ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
2.1. sul danno non patrimoniale subito dall'attrice.
Occorre premettere che in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Poiché è pacifico che la lesione della integrità psicofisica dell'attrice si è verificata a causa della condotta illecita colposa tenuta dal convenuto contumace, deve ritenersi incidentalmente accertata l'astratta commissione da parte del predetto di un reato di lesioni colpose, previsto dall'art. 590 c.p..
Ciò comporta che la persona offesa, ai sensi dell'art. 185 c.p., ha diritto di vedersi risarcire il danno non patrimoniale “nella sua più ampia accezione”.
Nel contempo, va rispettato l'ammonimento delle Sezioni Unite di evitare la duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi.
Infatti, in tema di criteri di liquidazione del danno biologico, occorre osservare che in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali,
3 indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico- relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e dal fatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque acidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza di una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. personalizzazione;
così, già Cass., Sez. 3, sentenza n. 1721 del 2/7/214).
Conseguentemente, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico relazionali”: non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così, già ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Nel caso in esame le conseguenze del sinistro sono state puntualmente descritte dalla c.t.u., dott.ssa
. Persona_1
La relazione peritale appare razionalmente motivata in ogni sua parte anche con riferimento alle osservazioni svolte dai CTP, sicché non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte.
Così si è espressa, al proposito, la c.t.u. a pag. 18 dell'elaborato: “… in seguito all'incidente occorsole in data 11.09.2022, la Signora riportava un trauma del rachide con Parte_1 frattura delle vertebre L1, L4 e del coccige, che richiedevano un intervento chirurgico di
4 stabilizzazione mediante inserimento di mezzi di sintesi. Ne seguivano un percorso riabilitativo e trattamenti di terapia del dolore, sino alla stabilizzazione del quadro con postumi che attualmente consistono in una sintomatologia dolorosa locale accompagnata da una limitazione articolare in sede cervicale e lombare …”.
Secondo la dott.ssa “… a causa delle lesioni si verificava un periodo di temporanea Per_1 inabilità quantificabile in 16 giorni di assoluta inabilità (relativi al ricovero), seguiti da 60 giorni a un tasso di inabilità del 75%, 30 giorni a un tasso del 50% e ulteriori 40 giorni a un tasso del 25%; attualmente i postumi invalidanti concorrono a determinare un danno biologico permanente intorno al 21% (ventuno per cento), con riferimento ai barèmes sovra citati …” con riconoscimento di “… una sofferenza di grado elevato dal momento del ricovero sino al mantenimento del busto immobilizzante, dunque per complessivi 76 giorni;
nel restante periodo, la sofferenza si manteneva di grado medio …”.
Liquidato il danno alla persona mediante l'applicazione delle tabelle di Milano - in specie edizione
2024 - deve precisarsi che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli (eventuali) aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019).
Tale danno, infatti, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Sul punto, si è espressa la pronuncia della Suprema Corte n. 25164/2020 che, nell'affermare la necessità di un'indicazione distinta del danno dinamico-relazionale (c.d. biologico) e del danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. morale), ha precisato che: “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del
5 quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale,
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto
3, del novellato codice delle assicurazioni [trattandosi nella fattispecie di responsabilità da sinistro stradale che aveva determinato lesione macropermanenti, n.d.r.]”.
Nel caso di specie, deve sicuramente apprezzarsi l'area anatomica attinta dalla lesione. Inoltre, la prova del danno morale può certamente essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit, atteso che una lesione così invasiva deve far presumere, appunto secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza psicologica dell'attrice che l'abbia subita, giacché tale conseguenza è per comune esperienza connaturale al tipo di lesione.
In ragione di un tanto, per la liquidazione del danno alla salute potrà applicarsi integralmente il valore-punto indicato dalle tabelle di Milano.
Venendo alla personalizzazione, va osservato che, ferme le premesse teoriche di cui sopra, “… al momento della visita medico legale, la periziata lamentava in particolare la persistenza di dolore al rachide lombare, con irradiazione dorsale e sternale, tale da condizionare alcune delle attività quotidiane precedentemente svolte (per esempio nella cura della casa, nella spesa), oltre che con ripercussione sui rapporti di coppia. Obiettivamente, si riscontravano gli esiti cicatriziali dell'intervento chirurgico, con appiattimento della lordosi lombare e rigidità dolente del busto, limitato in tutti i piani di movimento. Vi era anche una lieve contrattura del rachide cervicale con rigidità del capo …” (così la c.t.u. a pag. 16). Sulla base di tali considerazioni, non si può non valorizzare la constatazione (tecnica) della c.t.u. secondo cui le menomazioni si ripercuotono non tanto e non solo sulle ordinarie attività quotidiane ma anche e soprattutto sulla sfera ludico-motoria che impegnava in modo non sporadico la periziata prima dell'evento traumatico (si veda, a tal fine, la documentazione versata in atti e, in particolare, i docc. da 24 a 32 att. riferiti alla pratica di Power
Yoga e alla pratica sciistica in relazione alla quale è provato anche il conseguimento di diploma a riprova della non occasionalità della pratica).
Non vi è dubbio che le attività ludico-motorie rispondenti ai personali bisogni della attrice non connotate da occasionalità integrino situazioni di fatto che si discostano in modo sensibile da quelle
6 ordinarie e, in quanto compromesse, rendono il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Conseguentemente, in applicazione delle medesime tabelle, tenuto conto di tutti gli interessi individuali costituzionalmente tutelati che sono stati attinti dalla condotta illecita e delle conseguenze che ne sono derivate in molte sfere della vita dell'attrice, anche alla luce della età dell'infortunata, impone il riconoscimento di una personalizzazione in percentuale che si reputa equo stimare, come da indicazione peritale, nel 15%.
Anche gli importi riconoscibili per la liquidazione del danno da invalidità temporanea vengono determinati in misura pari ad € 145,00 al giorno per le medesime ragioni inerenti alla significativa gravità delle conseguenze patite.
Ne consegue che per i 16 giorni di invalidità temporanea totale spettano € 2.230,00; per i 60 giorni di invalidità temporanea al 75% spettano € 6.525,00; per i 30 giorni di invalidità temporanea al 50% spettano € 2.175,00 e per gli ulteriori 40 giorni di invalidità temporanea al 25% € 1.450,00 – e così complessivi € 12.470,00.
Il danno da invalidità permanente va quantificato, invece, nella somma di € 85.363,00 (composta da
€ 62.309,00 quale componente biologica + € 23.054,00 quale componente morale).
Il danno biologico aumentato del 15% per personalizzazione è quantificabile in € 71.655,35 (€
62.309,00 + 15%).
Conseguentemente il danno non patrimoniale complessivo è quantificabile in € 71.655,35 +
23.054,00 per totali €. 94.709,35.
2.2- sul danno patrimoniale subito dalla attrice.
A tale posta risarcitoria si aggiungono le spese sanitarie - risultanti dai documenti agli atti, ritenute congrue dal CTU - per complessivi €. 2.211,77.
Va altresì riconosciuto, anche perché è provato il pagamento (v. doc. 44 att.) così come la necessità della spesa (atteso il comportamento stragiudiziale della compagnia convenuta che - senza contestare l'an – ha offerto una somma di gran lunga inferiore a quella risultata dovuta nel corso delle operazioni peritali), il compenso richiesto dal consulente che ha predisposto la relazione di parte (e cioè €. 1.830,00).
Invece, i danni all'abbigliamento non possono essere riconosciuti, trattandosi di beni soggetti a vetustà; parimenti, non possono trovare riconoscimento i danni agli occhiali, non essendo stata fornita adeguata prova documentale dell'esborso. Anche il costo del taxi non può essere riconosciuto dovuto in questa sede, trattandosi di spesa voluttuaria.
Diversamente dicasi, invece:
7 1) per i danni a due anelli, essendo provata la riparazione di due preziosi a breve distanza temporale dal sinistro ed essendo stato altresì documentato il relativo pagamento (€. 456,00 – v. doc. 46 att.);
2) per la penale pagata in relazione alla prenotazione alberghiera e connesso spettacolo all'Arena di
Verona riferiti al viaggio non fruito dall'attrice e dal marito in programma per i giorni 13-14 settembre, a distanza di due giorni dal sinistro quando la si trovava ricoverata in ospedale Pt_1
e, quindi, chiaramente impossibilitata a parteciparvi (€. 422,62 - doc. 47 att.);
3) infine, per gli esborsi sostenuti in relazione alla retribuzione pagata alla collaboratrice domestica per il periodo successivo l'incidente (€. 3.347.64 – doc. 48 att.). Il nesso causale è documentale, evincendosi, dalle buste paga, dimesse la data di assunzione della collaboratrice (immediatamente successivo all'occorso) e la durata del contratto pari a soli sei mesi: tali elementi vanno correlati alla valutazione medico legale che ha evidenziato il grado di sofferenza elevato per 76 giorni dopo il sinistro e di grado medio per il restante periodo. Inoltre, vi è prova del pagamento della retribuzione e dei costi connessi.
Nel complesso, quindi, il danno patrimoniale ammonta a complessivi €. 8.268,03.
2.3- sulla rivalutazione e sugli interessi.
Sugli importi così liquidati a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale, espressi in valori attuali e quindi non da rivalutare, debbono essere riconosciutigli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sentenza n. 1712/95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano però non sulla somma finale in valori attuali, bensì sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto.
Poiché quindi la somma capitale è stata liquidata in valori attuali, per il calcolo degli interessi l'importo riconosciuto come danno risarcibile dovrà essere “devalutato” alla data dell'incidente.
Eseguita la devalutazione, gli interessi decorrono, sulle voci di danno patrimoniale e da invalidità permanente, dalla data di cessazione di quella temporanea;
sulla inabilità temporanea e sul danno morale, dal dì del fatto;
per gli anni successivi al primo gli interessi legali andranno calcolati sulla somma di anno in anno rivalutata.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo, sono dovuti gli interessi legali sull'importo liquidato.
Come si è anticipato, alla somma totale liquidata deve essere detratto l'importo di euro 14.500,00 già versato dalla compagnia di assicurazione.
Tale importo deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo avere reso omogenei alla stessa data i valori del danno e dei versamenti.
8 In tema di risarcimento del danno, infatti, i versamenti effettuati in favore del danneggiato non possono essere imputati secondo i criteri di cui all'art. 1194 c.c., ossia prima agli interessi e poi al capitale, poiché tale norma presuppone la liquidità e l'esigibilità del credito al momento del pagamento, ovvero l'esistenza di un debito di valuta che, in realtà, è insussistente fino alla liquidazione del danno.
3- sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione di riferimento rispetto al valore liquidato, con applicazione dei valori medi.
Le spese di c.t.u., già liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della convenuta costituita.
Non vengono, invece, riconosciute le spese del c.t.p., non essendo stato documentato l'esborso (cfr.
Cass. ordinanza n. 21402 del 06/07/2022 secondo cui “… in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento …”).
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara che l'infortunio occorso alla sig.ra in data 11.9.2022 è Parte_1 causalmente ascrivibile al sig. ; Controparte_1
2) per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo di €. 107.179,35 e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della ulteriore somma di €. 8.268,03 - importi dai quali va detratto l'acconto ricevuto di euro 14.500,00 come in motivazione -, entrambe oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione;
3) condanna le parti convenute in solido a rifondere in favore della parte attrice le spese di lite, liquidate complessivamente in € 14.103,00 per compensi, oltre CU, spese generali e accessori come per legge;
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Udine, 11.12.2025
Il giudice
Dott.ssa MA MA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa MA MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1223/2024 del R.A.C.C. in data 7/5/2024 promossa da
- , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Giuseppe Nais, come da Parte_1 procura allegata all'atto di citazione,
ATTRICE contro
- , contumace, Controparte_1
- – , in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Boris Beltram, come da procura allegata comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTI avente per oggetto: lesioni personali – risarcimento danni da sinistro stradale, trattenuta a sentenza all'udienza di rimessione della causa in decisione del giorno 11.11.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per la parte attrice:
“Nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata e dichiarata la responsabilità nella causazione del sinistro occorso in data 11.09.2022 del sig. , proprietario e conducente il Controparte_1 veicolo Fiat Punto tg. DJ405LK, condannare lo stesso ed compagnia Controparte_2 assicuratrice la RCA della vettura Fiat Punto tg. DJ405LK in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra quantificati in € 126.732,78 ovvero nella misura maggiore Parte_1
o minore ritenuta dall'ill.mo Tribunale adito oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del fatto al saldo. ❖ In via istruttoria: insiste per l'ammissione della prova per testimoni di cui alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. sulle seguenti circostanze …”
1 Per la parte convenuta costituita:
“NEL MERITO Liquidare i danni effettivamente risarcibili secondo giustizia e previa rivalutazione e detrazione del pagamento di euro 14.500,00 già versato in favore dell'attrice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e la compagnia di assicurazioni
[...] Controparte_4
- esponendo che, in data 11.9.2022, verso le ore 16:20, ella, a bordo del proprio
[...] velocipede (marca Atala), stava percorrendo la circolazione rotatoria proveniente da Piazzale Cella di Udine – via Pozzuolo con direzione Via Grazzano mantenendo il margine destro della carreggiata.
In tale frangente, il sig. , proprietario e conducente il veicolo Fiat Punto tg. DJ405LK CP_1 assicurato per la RCA giusta polizza , percorreva via delle Ferriere con direzione di marcia CP_2 viale Tullio - piazzale Cella.
Il convenuto, giunto in prossimità della rotatoria, ometteva di concedere la dovuta precedenza alla sig.ra nonostante fosse indicata dalla segnaletica presente in loco, ed impattava con la Pt_1 parte anteriore sinistra della vettura contro il fianco destro del velocipede di proprietà dell'attrice, facendola rovinare a terra.
Sul luogo del sinistro era intervenuta la Polizia Locale di Udine che sanzionava il convenuto per la violazione dell'art. 145, c. 4, del Codice della Strada.
A causa dell'urto, l'attrice veniva trasportata in ambulanza presso l'Ospedale Santa Maria della
Misericordia di Udine.
Nell'incidente la aveva riportato un trauma del rachide con frattura delle vertebre L1, L4 e Pt_1 del coccige, che richiedevano un intervento chirurgico di stabilizzazione mediante inserimento di mezzi di sintesi.
L'attrice domandava, quindi, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Quanto al danno non patrimoniale, allegava di avere riportato un danno biologico permanente del
25% oltre al danno biologico temporaneo e rivendicava altresì il riconoscimento della cd. personalizzazione.
Quanto al danno patrimoniale, allegava una serie di spese mediche oltre a specifici danni materiali e spese connesse al sinistro.
Riferiva, da ultimo, di avere ricevuto un acconto dalla compagnia di assicurazioni pari ad euro
14.500,00.
2 Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta per contestare l'ammontare delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice;
in particolare contestava la sussistenza dei presupposti per la personalizzazione del danno non patrimoniale e tutte le voci componenti il danno patrimoniale.
Nella contumacia di , le parti costituite depositavano le memorie previste Controparte_1 dall'articolo 171 ter c.p.c..
La causa era, quindi, istruita sia documentalmente, sia mediante ingresso di c.t.u. medico legale sulla persona dell'attrice con incarico conferito alla dott.ssa . Persona_1
Fallito il tentativo di conciliazione, stante la mancata accettazione da parte di entrambe le parti della proposta conciliativa formulata ex art. 185-bis c.p.c., e ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, il giudice concedeva i termini previsti dall'art. 189 c.p.c. e all'esito tratteneva la causa in decisione.
2. Sul quantum debeatur.
Non essendo stata contestata da parte della compagnia di assicurazione la responsabilità del veicolo assicurato, la controversia ruota attorno alla fondatezza o meno delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice, volte ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
2.1. sul danno non patrimoniale subito dall'attrice.
Occorre premettere che in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Poiché è pacifico che la lesione della integrità psicofisica dell'attrice si è verificata a causa della condotta illecita colposa tenuta dal convenuto contumace, deve ritenersi incidentalmente accertata l'astratta commissione da parte del predetto di un reato di lesioni colpose, previsto dall'art. 590 c.p..
Ciò comporta che la persona offesa, ai sensi dell'art. 185 c.p., ha diritto di vedersi risarcire il danno non patrimoniale “nella sua più ampia accezione”.
Nel contempo, va rispettato l'ammonimento delle Sezioni Unite di evitare la duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi.
Infatti, in tema di criteri di liquidazione del danno biologico, occorre osservare che in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali,
3 indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico- relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e dal fatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque acidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza di una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. personalizzazione;
così, già Cass., Sez. 3, sentenza n. 1721 del 2/7/214).
Conseguentemente, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico relazionali”: non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così, già ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Nel caso in esame le conseguenze del sinistro sono state puntualmente descritte dalla c.t.u., dott.ssa
. Persona_1
La relazione peritale appare razionalmente motivata in ogni sua parte anche con riferimento alle osservazioni svolte dai CTP, sicché non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte.
Così si è espressa, al proposito, la c.t.u. a pag. 18 dell'elaborato: “… in seguito all'incidente occorsole in data 11.09.2022, la Signora riportava un trauma del rachide con Parte_1 frattura delle vertebre L1, L4 e del coccige, che richiedevano un intervento chirurgico di
4 stabilizzazione mediante inserimento di mezzi di sintesi. Ne seguivano un percorso riabilitativo e trattamenti di terapia del dolore, sino alla stabilizzazione del quadro con postumi che attualmente consistono in una sintomatologia dolorosa locale accompagnata da una limitazione articolare in sede cervicale e lombare …”.
Secondo la dott.ssa “… a causa delle lesioni si verificava un periodo di temporanea Per_1 inabilità quantificabile in 16 giorni di assoluta inabilità (relativi al ricovero), seguiti da 60 giorni a un tasso di inabilità del 75%, 30 giorni a un tasso del 50% e ulteriori 40 giorni a un tasso del 25%; attualmente i postumi invalidanti concorrono a determinare un danno biologico permanente intorno al 21% (ventuno per cento), con riferimento ai barèmes sovra citati …” con riconoscimento di “… una sofferenza di grado elevato dal momento del ricovero sino al mantenimento del busto immobilizzante, dunque per complessivi 76 giorni;
nel restante periodo, la sofferenza si manteneva di grado medio …”.
Liquidato il danno alla persona mediante l'applicazione delle tabelle di Milano - in specie edizione
2024 - deve precisarsi che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli (eventuali) aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019).
Tale danno, infatti, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Sul punto, si è espressa la pronuncia della Suprema Corte n. 25164/2020 che, nell'affermare la necessità di un'indicazione distinta del danno dinamico-relazionale (c.d. biologico) e del danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. morale), ha precisato che: “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del
5 quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale,
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto
3, del novellato codice delle assicurazioni [trattandosi nella fattispecie di responsabilità da sinistro stradale che aveva determinato lesione macropermanenti, n.d.r.]”.
Nel caso di specie, deve sicuramente apprezzarsi l'area anatomica attinta dalla lesione. Inoltre, la prova del danno morale può certamente essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit, atteso che una lesione così invasiva deve far presumere, appunto secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza psicologica dell'attrice che l'abbia subita, giacché tale conseguenza è per comune esperienza connaturale al tipo di lesione.
In ragione di un tanto, per la liquidazione del danno alla salute potrà applicarsi integralmente il valore-punto indicato dalle tabelle di Milano.
Venendo alla personalizzazione, va osservato che, ferme le premesse teoriche di cui sopra, “… al momento della visita medico legale, la periziata lamentava in particolare la persistenza di dolore al rachide lombare, con irradiazione dorsale e sternale, tale da condizionare alcune delle attività quotidiane precedentemente svolte (per esempio nella cura della casa, nella spesa), oltre che con ripercussione sui rapporti di coppia. Obiettivamente, si riscontravano gli esiti cicatriziali dell'intervento chirurgico, con appiattimento della lordosi lombare e rigidità dolente del busto, limitato in tutti i piani di movimento. Vi era anche una lieve contrattura del rachide cervicale con rigidità del capo …” (così la c.t.u. a pag. 16). Sulla base di tali considerazioni, non si può non valorizzare la constatazione (tecnica) della c.t.u. secondo cui le menomazioni si ripercuotono non tanto e non solo sulle ordinarie attività quotidiane ma anche e soprattutto sulla sfera ludico-motoria che impegnava in modo non sporadico la periziata prima dell'evento traumatico (si veda, a tal fine, la documentazione versata in atti e, in particolare, i docc. da 24 a 32 att. riferiti alla pratica di Power
Yoga e alla pratica sciistica in relazione alla quale è provato anche il conseguimento di diploma a riprova della non occasionalità della pratica).
Non vi è dubbio che le attività ludico-motorie rispondenti ai personali bisogni della attrice non connotate da occasionalità integrino situazioni di fatto che si discostano in modo sensibile da quelle
6 ordinarie e, in quanto compromesse, rendono il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Conseguentemente, in applicazione delle medesime tabelle, tenuto conto di tutti gli interessi individuali costituzionalmente tutelati che sono stati attinti dalla condotta illecita e delle conseguenze che ne sono derivate in molte sfere della vita dell'attrice, anche alla luce della età dell'infortunata, impone il riconoscimento di una personalizzazione in percentuale che si reputa equo stimare, come da indicazione peritale, nel 15%.
Anche gli importi riconoscibili per la liquidazione del danno da invalidità temporanea vengono determinati in misura pari ad € 145,00 al giorno per le medesime ragioni inerenti alla significativa gravità delle conseguenze patite.
Ne consegue che per i 16 giorni di invalidità temporanea totale spettano € 2.230,00; per i 60 giorni di invalidità temporanea al 75% spettano € 6.525,00; per i 30 giorni di invalidità temporanea al 50% spettano € 2.175,00 e per gli ulteriori 40 giorni di invalidità temporanea al 25% € 1.450,00 – e così complessivi € 12.470,00.
Il danno da invalidità permanente va quantificato, invece, nella somma di € 85.363,00 (composta da
€ 62.309,00 quale componente biologica + € 23.054,00 quale componente morale).
Il danno biologico aumentato del 15% per personalizzazione è quantificabile in € 71.655,35 (€
62.309,00 + 15%).
Conseguentemente il danno non patrimoniale complessivo è quantificabile in € 71.655,35 +
23.054,00 per totali €. 94.709,35.
2.2- sul danno patrimoniale subito dalla attrice.
A tale posta risarcitoria si aggiungono le spese sanitarie - risultanti dai documenti agli atti, ritenute congrue dal CTU - per complessivi €. 2.211,77.
Va altresì riconosciuto, anche perché è provato il pagamento (v. doc. 44 att.) così come la necessità della spesa (atteso il comportamento stragiudiziale della compagnia convenuta che - senza contestare l'an – ha offerto una somma di gran lunga inferiore a quella risultata dovuta nel corso delle operazioni peritali), il compenso richiesto dal consulente che ha predisposto la relazione di parte (e cioè €. 1.830,00).
Invece, i danni all'abbigliamento non possono essere riconosciuti, trattandosi di beni soggetti a vetustà; parimenti, non possono trovare riconoscimento i danni agli occhiali, non essendo stata fornita adeguata prova documentale dell'esborso. Anche il costo del taxi non può essere riconosciuto dovuto in questa sede, trattandosi di spesa voluttuaria.
Diversamente dicasi, invece:
7 1) per i danni a due anelli, essendo provata la riparazione di due preziosi a breve distanza temporale dal sinistro ed essendo stato altresì documentato il relativo pagamento (€. 456,00 – v. doc. 46 att.);
2) per la penale pagata in relazione alla prenotazione alberghiera e connesso spettacolo all'Arena di
Verona riferiti al viaggio non fruito dall'attrice e dal marito in programma per i giorni 13-14 settembre, a distanza di due giorni dal sinistro quando la si trovava ricoverata in ospedale Pt_1
e, quindi, chiaramente impossibilitata a parteciparvi (€. 422,62 - doc. 47 att.);
3) infine, per gli esborsi sostenuti in relazione alla retribuzione pagata alla collaboratrice domestica per il periodo successivo l'incidente (€. 3.347.64 – doc. 48 att.). Il nesso causale è documentale, evincendosi, dalle buste paga, dimesse la data di assunzione della collaboratrice (immediatamente successivo all'occorso) e la durata del contratto pari a soli sei mesi: tali elementi vanno correlati alla valutazione medico legale che ha evidenziato il grado di sofferenza elevato per 76 giorni dopo il sinistro e di grado medio per il restante periodo. Inoltre, vi è prova del pagamento della retribuzione e dei costi connessi.
Nel complesso, quindi, il danno patrimoniale ammonta a complessivi €. 8.268,03.
2.3- sulla rivalutazione e sugli interessi.
Sugli importi così liquidati a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale, espressi in valori attuali e quindi non da rivalutare, debbono essere riconosciutigli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sentenza n. 1712/95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano però non sulla somma finale in valori attuali, bensì sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto.
Poiché quindi la somma capitale è stata liquidata in valori attuali, per il calcolo degli interessi l'importo riconosciuto come danno risarcibile dovrà essere “devalutato” alla data dell'incidente.
Eseguita la devalutazione, gli interessi decorrono, sulle voci di danno patrimoniale e da invalidità permanente, dalla data di cessazione di quella temporanea;
sulla inabilità temporanea e sul danno morale, dal dì del fatto;
per gli anni successivi al primo gli interessi legali andranno calcolati sulla somma di anno in anno rivalutata.
Dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo, sono dovuti gli interessi legali sull'importo liquidato.
Come si è anticipato, alla somma totale liquidata deve essere detratto l'importo di euro 14.500,00 già versato dalla compagnia di assicurazione.
Tale importo deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo avere reso omogenei alla stessa data i valori del danno e dei versamenti.
8 In tema di risarcimento del danno, infatti, i versamenti effettuati in favore del danneggiato non possono essere imputati secondo i criteri di cui all'art. 1194 c.c., ossia prima agli interessi e poi al capitale, poiché tale norma presuppone la liquidità e l'esigibilità del credito al momento del pagamento, ovvero l'esistenza di un debito di valuta che, in realtà, è insussistente fino alla liquidazione del danno.
3- sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione di riferimento rispetto al valore liquidato, con applicazione dei valori medi.
Le spese di c.t.u., già liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della convenuta costituita.
Non vengono, invece, riconosciute le spese del c.t.p., non essendo stato documentato l'esborso (cfr.
Cass. ordinanza n. 21402 del 06/07/2022 secondo cui “… in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento …”).
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara che l'infortunio occorso alla sig.ra in data 11.9.2022 è Parte_1 causalmente ascrivibile al sig. ; Controparte_1
2) per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo di €. 107.179,35 e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della ulteriore somma di €. 8.268,03 - importi dai quali va detratto l'acconto ricevuto di euro 14.500,00 come in motivazione -, entrambe oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione;
3) condanna le parti convenute in solido a rifondere in favore della parte attrice le spese di lite, liquidate complessivamente in € 14.103,00 per compensi, oltre CU, spese generali e accessori come per legge;
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Udine, 11.12.2025
Il giudice
Dott.ssa MA MA
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